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È ormai nota ai più l'esistenza della detrazione fiscale sul risparmio energetico, ossia la possibilità di portare in detrazione dall'imposta lorda (IRPEF per le persone fisiche o IRES per persone giuridiche) il 65% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La detrazione è stata introdotta con la Finanziaria 2007 (prevedendo ai tempi una percentuale del 55%), modificata e prorogata più volte nel corso degli anni.
L'ultima proroga alla detrazione è contenuta nella Legge di Stabilità 2014, ossia la Legge n.147 del 2013, che prevede termini differenti per le singole unità abitative e per le parti comuni condominiali.
Per le singole unità abitative è prevista la possibilità di applicare una detrazione del 65% per spese sostenute nel periodo 06.06.2013-31.12.2014 e una detrazione del 50% per spese sostenute nel periodo 01.01.2015-31.12.2015.
Per le parti comuni condominiali è concessa invece una detrazione del 65% per spese sostenute nel periodo 06.06.2013-30.06.2015 e una detrazione del 50% per spese sostenute dal 30.06.2016.
Ricordiamo gli interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione sul risparmio energetico:
- riqualificazione energetica di interi edifici esistenti;
- interventi sull'involucro degli edifici;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti per la climatizzazione invernale.
Abbiamo più volte descritto in precedenti articoli gli adempimenti necessari per poter accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico. Fra questi ve n'è uno da osservare solo qualora si verifichino le seguenti condizioni:
- i lavori sono iniziati in un periodo di imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi (ad esempio i lavori sono stati avviati nel 2013 e termineranno nel 2014);
- sono sostenute spese in più periodi di imposta (ad esempio è stato pagato un acconto nel 2013 e si prevede un saldo nel 2014).
L'adempimento di cui sto parlando e su cui intendo soffermarmi in questo articolo è la presentazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate del cosiddetto modello IRE, ossia la Comunicazione di lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. Con questa comunicazione, che va presentata solo nei casi sopra citati, l'Agenzia delle Entrate può monitorare le detrazioni fiscali in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivise per ciascun esercizio.
Per chi è interessato a conoscere le fonti normative, segnalo che tale adempimento è stato introdotto dall'art. 29, comma 6, del D.L. n. 185/2008 ed il modello da compilare ed inviare (modello IRE) è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06.05.2009.
Il modello IRE deve essere presentato per via telematica (anche mediante intermediari abilitati) entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Ad esempio, se il periodo di imposta corrisponde all'anno solare, il termine per la presentazione del modello IRE è il 31 marzo.
Vediamo allora più nello specifico come si configura il modello IRE, che è possibile scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate e per il quale sono fornite anche le istruzioni per la compilazione.
Si tratta di una semplice paginetta, molto immediata da compilare. Sono richieste informazioni inerenti:
- il periodo di imposta di riferimento;
- i dati del dichiarante (ossia la persona che sostiene le spese e che beneficerà della detrazione fiscale);
- i dati dell'immobile (identificazione mediante indirizzo e dati catastali);
- le spese sostenute nel periodo di riferimento suddivise per ogni tipologia di intervento che può beneficiare della detrazione sul risparmio energetico;
- la data di inizio lavori.
La mancata osservanza del termine previsto per l'invio del modello o l'omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale.
Per queste violazioni, tuttavia, si applica la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).
Per chiarezza, trovo utile segnalare alcuni casi in cui possa sorgere il dubbio se inviare o meno il modello IRE. Il modello NON va inviato se:
- i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo di imposta (ad esempio se sono iniziati e si sono conclusi nel 2013);
- nel periodo di imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese (ad esempio lavori cominciati nel 2013 senza spese sostenute nel 2013 e proseguimento dei lavori nel 2014 con pagamenti nel 2014).
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