Modello IRE per detrazione risparmio energetico

Per lavori di cui si intende beneficiare della detrazione sul risparmio energetico e che si protraggono oltre il periodo d'imposta bisogna inviare il modello IRE.
Pubblicato il

Detrazione sul risparmio energetico


È ormai nota ai più l'esistenza della detrazione fiscale sul risparmio energetico, ossia la possibilità di portare in detrazione dall'imposta lorda (IRPEF per le persone fisiche o IRES per persone giuridiche) il 65% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La detrazione è stata introdotta con la Finanziaria 2007 (prevedendo ai tempi una percentuale del 55%), modificata e prorogata più volte nel corso degli anni.

isolamento sottotettoL'ultima proroga alla detrazione è contenuta nella Legge di Stabilità 2014, ossia la Legge n.147 del 2013, che prevede termini differenti per le singole unità abitative e per le parti comuni condominiali.

Per le singole unità abitative è prevista la possibilità di applicare una detrazione del 65% per spese sostenute nel periodo 06.06.2013-31.12.2014 e una detrazione del 50% per spese sostenute nel periodo 01.01.2015-31.12.2015.

Per le parti comuni condominiali è concessa invece una detrazione del 65% per spese sostenute nel periodo 06.06.2013-30.06.2015 e una detrazione del 50% per spese sostenute dal 30.06.2016.

Ricordiamo gli interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione sul risparmio energetico:
- riqualificazione energetica di interi edifici esistenti;
- interventi sull'involucro degli edifici;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti per la climatizzazione invernale.


Modello IRE per interventi che proseguono oltre il periodo di imposta


Abbiamo più volte descritto in precedenti articoli gli adempimenti necessari per poter accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico. Fra questi ve n'è uno da osservare solo qualora si verifichino le seguenti condizioni:
- i lavori sono iniziati in un periodo di imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi (ad esempio i lavori sono stati avviati nel 2013 e termineranno nel 2014);
- sono sostenute spese in più periodi di imposta (ad esempio è stato pagato un acconto nel 2013 e si prevede un saldo nel 2014).

intestazione modello IREL'adempimento di cui sto parlando e su cui intendo soffermarmi in questo articolo è la presentazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate del cosiddetto modello IRE, ossia la Comunicazione di lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. Con questa comunicazione, che va presentata solo nei casi sopra citati, l'Agenzia delle Entrate può monitorare le detrazioni fiscali in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivise per ciascun esercizio.

Per chi è interessato a conoscere le fonti normative, segnalo che tale adempimento è stato introdotto dall'art. 29, comma 6, del D.L. n. 185/2008 ed il modello da compilare ed inviare (modello IRE) è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06.05.2009.

Il modello IRE deve essere presentato per via telematica (anche mediante intermediari abilitati) entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.

Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

Ad esempio, se il periodo di imposta corrisponde all'anno solare, il termine per la presentazione del modello IRE è il 31 marzo.

modello IREVediamo allora più nello specifico come si configura il modello IRE, che è possibile scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate e per il quale sono fornite anche le istruzioni per la compilazione.

Si tratta di una semplice paginetta, molto immediata da compilare. Sono richieste informazioni inerenti:
- il periodo di imposta di riferimento;
- i dati del dichiarante (ossia la persona che sostiene le spese e che beneficerà della detrazione fiscale);
- i dati dell'immobile (identificazione mediante indirizzo e dati catastali);
- le spese sostenute nel periodo di riferimento suddivise per ogni tipologia di intervento che può beneficiare della detrazione sul risparmio energetico;
- la data di inizio lavori.


Sanzioni per il mancato invio del modello IRE


invio modello IRELa mancata osservanza del termine previsto per l'invio del modello o l'omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale.

Per queste violazioni, tuttavia, si applica la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).


Casi dubbi per l'invio del modello IRE


Per chiarezza, trovo utile segnalare alcuni casi in cui possa sorgere il dubbio se inviare o meno il modello IRE. Il modello NON va inviato se:
- i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo di imposta (ad esempio se sono iniziati e si sono conclusi nel 2013);
- nel periodo di imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese (ad esempio lavori cominciati nel 2013 senza spese sostenute nel 2013 e proseguimento dei lavori nel 2014 con pagamenti nel 2014).

riproduzione riservata
Modello IRE per detrazione risparmio energetico
Valutazione: 5.14 / 6 basato su 7 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
  • Vige82
    Vige82
    Giovedì 25 Settembre 2014, alle ore 11:32
    Alterno per la detrazione del 65%. Il proprietario è unico. O posso indicare piu subalterni o aggiungere un immobile nel portale telematico dell?ENEA?Grazie
    rispondi al commento
  • Vige82
    Vige82
    Giovedì 25 Settembre 2014, alle ore 11:29
    Nel 2013 è stato effettuato un pagamento in acconto per serramenti. I lavori sono stati fatti nel 2014. Ad inizio 2014 è stato inoltrato l'IRE. Nello specifico i lavori riguardano la sostit. dei serramenti in un edificio composto da 2 u.i. con 2 subb. ciascuno. Nell'IRE è stato indicato l'indirizzo e i dati catastali foglio e mappale (escluso i subb.). Crede che possa andare bene? Perché ora ritengo opportuno fare 2 pratiche distinte per ogni sub
    rispondi al commento
  • Andra2014
    Andra2014
    Sabato 7 Giugno 2014, alle ore 22:48
    Non ho capito se la dichiarazione IRE è obbligatoria solo x lavori per risparmio energetico 65% o anche per lavori di ristrutturazione 50%. Grazie
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Andra2014
      Giovedì 12 Giugno 2014, alle ore 11:26
      Solo per lavori di risparmio energetico (65%).
      rispondi al commento
  • Francesca.rigoni.71
    Francesca.rigoni.71
    Giovedì 27 Marzo 2014, alle ore 15:43
    Buongiorno,io ho terminato i lavori al 31-12-2013 e provveduto ad inviare la comunicazione all'Enea. Nel 2014 ho sostenuto solo la spesa dell'ingegnere che mi ha inviato la comunicazione all'Enea. Non devo inviare il modello Ire vero?Grazie mille
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Francesca.rigoni.71
      Domenica 4 Maggio 2014, alle ore 15:08
      No perché la comunicazione Enea è già stata inviata.
      rispondi al commento
  • Riccardo.ferrari.14661
    Riccardo.ferrari.14661
    Giovedì 20 Marzo 2014, alle ore 09:47
    E se invece ho sostenuto spese solo nel 2013 ma il collaudo, che determina il periodo di riferimento per inserire la richiesta all' ENEA è stato fatto nel 2014, devo compilare il modello?
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Riccardo.ferrari.14661
      Giovedì 20 Marzo 2014, alle ore 10:49
      Entro il 31 marzo deve esserci o una comunicazione all'Enea (il che significa che i lavori sono finiti entro il 31 dicembre, cosa che però in questo caso non è avvenuta) oppure l'invio del modello IRE (il che significa che i lavori proseguono oltre il periodo di imposta), anche se ha sostenuto spese solo nel 2013. Quindi nel suo caso il modello IRE è necessario.
      rispondi al commento
      • Riccardo.ferrari.14661
        Riccardo.ferrari.14661 Sara.m.
        Giovedì 20 Marzo 2014, alle ore 10:59
        Grazie, chiarissimo!!
        rispondi al commento
Torna Su Espandi Tutto
347.662 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI