Risoluzione della locazione e registrazione: attenzione alle sanzioni
Non solo in caso di stipula del contratto di locazione, anche in caso di risoluzione dello stesso, è necessaria la registrazione per non incorrere in importanti sanzioni fiscali. È quanto sostenuto dalla Commissione Territoriale Provinciale di Milano che, con il provvedimento n. 1467/2018, condannava il contribuente al pagamento dell'imposta di registro anche in relazione al periodo in cui l'immobile era già stato liberato dall'inquilino.
Nel caso esaminato dai giudici una persona fisica e una società stipulavano un contratto di locazione (6+6) che veniva registrato in data 28 maggio 2008. Due anni dopo l'inquilino, tramite lettera, comunicava al locatore la disdetta del contratto, avvalendosi della facoltà di recesso anticipato.
Il 31 marzo 2011 il conduttore riconsegnava l'immobile, liberandolo da persone e cose. Il 21 febbraio 2013 il proprietario versava l'imposta di registro a seguito della risoluzione anticipata del contratto di locazione. Si ha risoluzione del contratto quando il rapporto tra le parti si interrompe prima della sua naturale scadenza.
Qualche mese dopo l'Agenzia delle Entrate notificava al proprietario un avviso di liquidazione per chiedere il pagamento dell'imposta di registro in relazione all'anno 2011. Il contribuente presentava ricorso sostenendo che, a far data dalla lettera di disdetta e dal rilascio dell'immobile da parte dell'inquilino, si era definitivamente interrotto il rapporto locativo. La Commissione Giudicante, confermando le ragioni del Fisco, respingeva invece il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle imposte unitamente alle spese processuali.
I giudici ritenevano infatti non meritevole di considerazione la circostanza che la locazione fosse cessata a seguito di uno scambio di lettere, essendo tali comunicazioni prive di data certa. Solo la tardiva registrazione, mediante versamento dell'imposta di registro, decretava il momento a partire dal quale l'interruzione della locazione produceva i suoi effetti nei confronti del Fisco.
In conclusione, la mancata o tardiva registrazione della risoluzione della locazione viene sanzionata da un punto di vista fiscale.
Il contribuente dovrà pertanto versare l'imposta di registro anche per il periodo di tempo oltre il quale l'immobile era già tornato nella materiale disponibilità del proprietario, in quanto il rilascio volontario del locale, da parte dell'inquilino, non è idoneo a produrre effetti fiscali.