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Mediazione civile: entrata in vigore

Il tentativo di mediazione alla luce dell'entrata in vigore della sua obbligatorieta'. Tempi, materie, costi e perplessità sulla nuova procedura.
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Tentativo di conciliazione


Mediazione civileDallo scorso 22 marzo, per una serie di materie oggetto di controversia tra privati cittadini (nonché tra imprese e cittadini) chi vorra' intentare causa dovra', prima d'ogni cosa, esperire un tentativo di conciliazione.


La nuova procedura di risoluzione alternativa delle controversie riguardera' anche questioni strettamente attinenti con le abitazioni e le unità immobiliari più in generale.


Prima di vedere sotto quali aspetti sono utili alcune precisazioni di carattere generale.

Che cos'è la mediazione civile


La mediazione (o mediaconciliazione come la si è ribattezzata) altro non è che un procedimento finalizzato ad evitare la causa vera e propria, attraverso il raggiungimento di un accordo tra le parti litiganti.


Figura centrale di questa nuova procedura è il mediatore.


Si tratta d'una persona, in possesso di determinati requisiti individuati dalla legge (cfr. d.lgs n. 28/10 e d.m. 180/10), il cui compito è sostanzialmente quello di facilitare l'accordo tra le parti.


Nè giudice (egli non esprime giudizi né secondo equità né in stretta osservanza delle norme giuridiche), né arbitro (la mediazione non è per nulla paragonabile ad un arbitrato); com'è stato efficacemente detto il mediatore è un facilitatore, ossia un tramite attraverso il quale i litiganti si confronteranno per cercare di giungere ad una soluzione.


Quali sono le materie per le quali, prima d'intraprendere una causa, sarà necessario esperire un tentativo di conciliazione?


MediazioneAl riguardo è di fondamentale importanze consultare il d.lgs n. 28/10 così come integrato dall'ultimo decreto milleproroghe.


Ad oggi sarà necessario azionare il procedimento di mediaconciliazione per le controversie inerenti i diritti reali (proprietà, ecc.), la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione (eccezion fatta per quelli di sfratto e similari) e l'affitto di aziende, controversie inerenti il comodato, la responsabilità medica, la responsabilità da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari.


Per risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e per il condominio la conciliazione diverrà obbligatoria (salvo ulteriori proroghe) il 22 marzo 2012.


Ciò non toglie, comunque, che per diverse questioni riguardanti il mondo della casa, prima d'iniziare una causa sarà necessario azionare la più volte citata mediazione.


Si pensi alle questioni inerenti inadempienze del proprietario di casa verso l'inquilino, a problemi di mancato riconoscimento di servitù, a liti ereditarie, ecc.


In questi casi gli interessati dovranno depositare una richiesta di conciliazione presso uno degli organismi accreditati dal Ministero della Giustiziaed aspettare che venga fissato il giorno della comparizione delle parti per tentare di comporre la controversia.


Il procedimento non potrà durare più quattro mesi, diversamente le parti saranno libere di agire in giudizio senza la necessità di ottenere il certificato della tentata conciliazione che è indispensabile in quel lasso di tempo.


Nel caso in cui, invece, si giungesse ad un accordo (la così detta conciliazione) il verbale che lo suggella, debitamente omologato dal Presidente del Tribunale, diverrebbe titolo esecutivo per la soddisfazione coattiva delle statuizioni in esso contenute.


I costi, che assieme all'obbligatorietà rappresentano il vero punctum dolens della riforma, sono proporzionali al valore della controversia oggetto del procedimento di mediazione.


Si tratta sostanzialmente d'una tassa in tutto e per tutto simile al pagamento del contributo unificato necessario per l'iscrizione a ruolo di una causa.


MediazioneGli avvocati, al pari delle associazioni dei consumatori, hanno espresso più d'una perplessità sulla complessiva utilità di questa legge che lungi dal risolvere il problema, atavico, della lentezza della giustizia, sembrerebbe essere stata pensata con l'esclusivo intento di ritardare l'accesso alla giustizia onerando il cittadino d'ulteriori costi.


Per i fautori della riforma (molti dei quali sono presenti tra gli stessi avvocati) si tratta d'una occasione straordinaria per la diffusione, anche nel nostro paese, delle così dette alternative dispute resolution, tanto in voga soprattutto nei paesi anglosassoni.


Il tempo saprà dirci chi ci ha visto giusto.


Tutte le informazioni di carattere pratico relative alla conciliazione possono essere trovate alla seguente scheda pratica.

riproduzione riservata
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