La conciliazione condominiale

Con l?approvazione del d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010 contenente norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali si è introdotto nel nostro ordinamento il tentativo obbligatorio di conciliazione anche in materia condominiale
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Con l'approvazione del d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010 contenente norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali si è introdotto nel nostro ordinamento il tentativo obbligatorio di conciliazione anche in materia condominiale.ConciliazionePer restare ancorati pedissequamente alla parola della legge, in realtà, è più corretto affermare che per quelle controversie aventi ad oggetti questioni condominiali (così come per altre, si veda art. 5 d.lgs n. 28/10), dopo un anno dall'entrata in vigore del summenzionato decreto, prima d'iniziare una controversia in sede giudiziale, sarà obbligatorio (la legge pone una condizione di procedibilità rilevabile anche d'ufficio entro la prima udienza) attivare un procedimento di mediazione che può avere come esito la conciliazione tra le parti.Caratteristica fondamentale del procedimento, nelle intenzioni del legislatore, è l'informalità e la celerità che dovrebbero caratterizzarne l'esperimento.L'esito del procedimento di mediazione conciliazione, ossia il così detto verbale d'accordo può ottenere efficacia esecutiva ai fini dell'adempimento coattivo degli obblighi in esso contenuti.A differenza dell'arbitrato il procedimento di mediazione non è un procedimento dinanzi a giudici privati, quanto piuttosto un tentativo di comporre una controversia nascente senza dover appurare l'effettiva portata giuridica delle argomentazioni (e delle pretese) delle parti ma cercando di fare in modo che si possa comporre il loro contrasto anche mediante un accordo che metta da parte la disputa prettamente giuridicaUno degli intenti dichiarati del legislatore delegato nella emanazione dei decreti era quello di decongestionare in modo significativo il carico giudiziario attraverso questo strumento che rientra nel novero dei così detti mezzi di risoluzione alternativa delle controversie (meglio noto con l'acronimo ADR ossia alternative dispute resolution).Nonostante ciò, non sono mancate le critiche a questo tipo di procedimento che a dire di molti, più che una razionalizzazione e velocizzazione del sistema rappresenta una ulteriore barriera, che in molti casi potrebbe rivelarsi anche inutile e costosa, per i cittadini che chiedono giustizia.Queste critiche colgono nel segno anche e soprattutto nella materia condominiale.Il motivo è molto semplice: il rinvio tout court alle controversie che riguardano il condominio senza alcun coordinamento con la disciplina codicistica à�€“ soprattutto quella che regolamenta, già di per sà in modo molto vago, la ripartizione delle competenze tra amministratore ed assemblea à�€“ rischia di generare confusione e di conseguenza ulteriore contenzioso.ConciliazioneIl dato certo è che non è necessario azionare il procedimento di mediazione per:a)ricorsi per decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.;b)per i procedimenti di volontaria giurisdizione (nomina e revoca amministratore di condominio, ricorso ex art. 1105 c.c.).Resta il dubbio per alcuni tipi di controversie che rappresentano dei veri e propri contenziosi.Si pensi al giudizio di revisione delle tabelle millesimali: quale potrà mai essere l'accordo conciliativo?In sostanza, solitamente, se una persona giunge alla conclusione di dover agire giudizialmente per ottenere la revisione e/o la modifica delle tabelle millesimali, vuol dire che già in assemblea non ha avuto ascolto e ragione.Allo stesso modo dicasi per le deliberazioni assembleari di ripartizione delle spese.Davvero si può pensare che l'amministratore, in sede di conciliazione, possa modificare il deliberato assembleare riparametrando il piano di riparto sulla base dell'accordo conciliativo (che quindi può anche non essere rispettoso di parametri di ripartizione legali o convenzionali) raggiunto con la controparte.Infine, nei giudizi relativi all'osservanza del regolamento di condominio, potrebbe accettarsi un accordo conciliativo che rappresenti di fatto, una deroga ad personam alle clausole regolamentari?Tutte questioni che solo la prassi, ci si augura, potrà risolvere senza troppe fibrillazioni.
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