Quando non è valida l'iscrizione ipotecaria
In mancanza di preavviso del contribuente in merito all'iscrizione dell'ipoteca da parte dell'Ente di Riscossione, la stessa dovrà ritenersi nulla.
È quanto sostenuto dalla Commissione tributaria Regionale della Toscana che, il 2 luglio scorso, si è pronunciata a favore di un contribuente, ribadendo un principio giuridico già affermato. Il ricorrente aveva lamentato l'avvenuta iscrizione ipotecaria sulla propria abitazione, a sua insaputa, da parte dell'Ente di Riscossione.
I giudici gli danno ragione, riconoscendo l'obbligo del Fisco creditore a comunicare al debitore, mediante lettera raccomandata, la propria intenzione di procedere all'iscrizione dell'ipoteca.
Il contribuente deve avere infatti a disposizione un tempo di 30 giorni per poter dare risposta all'istanza, ad essa opponendosi, oppure effettuando il pagamento di quanto richiesto.
Il caso esaminato vedeva coinvolta una contribuente alla quale perveniva cartella di pagamento per un ingente somma di denaro.
In base all'articolo 77 del D.p.r 60.2/1973 il creditore deve comunicare al debitore la volontà di ipotecare l'immobile affinché quest'ultimo possa impiegare il tempo a disposizione per definire una strategia difensiva.
L'omessa attivazione del contraddittorio, in contrasto con la suddetta norma, determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria, per violazione del diritto alla partecipazione del procedimento oggetto di garanzia da parte della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Il rispetto di una sequenza procedimentale di atti, incluse le notificazioni, è essenziale per rendere effettivo ed efficace l'esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente destinatario.
La mancata notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che come tale determina la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Analoga posizione è stata assunta di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3784/2018 che si è espressa sull'argomento.