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Con la recente sentenza n. 20927 la Corte di Cassazione ha ribadito e sviluppato importanti aspetti, in materia di risarcimento del danno causato da immissioni illecite, riconoscendo la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in assenza di lesione alla salute; e ciò, se vi è danno alla vita privata e familiare.
Ciò comporterebbe un conseguente ampliamento delle possibilità di tutela (e, al contempo, di contenzioso...).
Ma, come sempre, andiamo per ordine.
La questione è ahimè di attualità perché, se ci pensiamo, di immissioni è piena la vita di tutti noi! Siamo tutti sempre preoccupati dei danni che possono arrecarci l'aria che respiriamo, le onde elettromangnetiche, i rumori, etc. In particolare, i rumori in molti casi disturbano la nostra vita quotidiana fino a stressarci.
I nostri nervi, mediamente a posto non stanno e di questo ringraziamo anche, appunto, le cosiddette immissioni.
E non ci si salva nemmeno a casa, tra vicini di casa rumorosi, traffico, esalazioni varie, eccetera.
Naturalmene non da tutte le immissioni è possibile difendersi; ciò vorrebbe dire paralizzare la vita e l'attività di molte persone intorno a noi.
Secondo il codice civile è infatti consentito tutelarsi solo se dette immissioni superino la normale tollerabilità.
Innanzitutto chiariamo cosa dobbiamo intendere per immissioni, secondo il codice civile.
Prescrive la norma di riferimento, l'art. 844 c.c., che Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.
Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Non tutte le immissioni sono considerabili illecite, cioè non ammesse dalla legge: per poterle contestare è necessario che esse siano intollerabili, secondo un giudizio del giudice (anche se, secondo alcuni, il limite dell' intollerabilità è oggi sostituito dai limiti tabellari, tale per cui un' immissione va ritenuta intollerabile solo se supera il limite tabellare).
Oltre alla cessazione dell'immissione, è possibile chiedere il risarcimento del danno causato dalla stessa.
Ma, che tipo di danno è configurabile, secondo la giurisprudenza?
Cioè, quale danni possono tutelarsi?
La domanda sembra di esclusivo interesse degli addetti ai lavori, ma non è così: le possibilità di tutela del singolo dipendono da quanto sia severa la risposta.
Più concretamente, è possibile lamentare solo danni alla salute o alla proprietà o no?
L'art. 844 c.c., posto nel nostro codice civile nella parte (Libro Terzo, Titolo II) dedicata alla proprietà, nasce come norma volta a disciplinare il conflitto potenziale tra proprietari.
La norma è dunque posta innanzitutto a tutela del diritto proprietà.
Nel secolo scorso, la presa di coscienza crescente verso le tematiche della tutela dell'ambiente e della salute, ha portato all'utilizzo dell'art. 844 c.c. anche per la protezione di altri valori, cioè, sostanzialmente e prevalentemente, del diritto alla salute.
Il danno non patrimoniale è stato definito come il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (Cass. n. 26972/2008).
La figura del danno non patrimoniale ha vissuto e vive ancora una vita travagliata, o meglio, è travagliata la vita dei giuristi che si imbattono in esso.
Lasciamo perdere, dunque, le complesse e lunghe dissertazioni circa tale istituto, lasciamole ai giuristi e giungiamo a dire solo che, a seguito di due importanti sentenze, nel 2008 (n. 26972 e n. 26973) la Corte di Cassazione ha stabilito che la figura del cosiddetto danno non patrimoniale, per quanto interessa nel presente articolo, va riconosciuta solo nel caso di: previsioni di legge espresse o lesione di diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale (come, ma non solo, il diritto alla salute).
Si fa strada un orientamento che considera di fondamentale importanza - dunque meritevole di tutela in materia di immissioni -anche il diritto alla vita privata e familiare, oltre che quello alla salute.
Il giudizio definito con la sentenza n. 20927 in commento era stato avviato da alcuni cittadini nei confronti di una società che gestiva immobili adibiti a serate musicali e danzanti, di un comune e di un consorzio intercomunale proprietario dei detti immobili.
I cittadini chiedevano la riduzione alla tollerabilità delle emissioni sonore nonché il risarcimento del danno biologico ed esistenziale.
La loro richiesta veniva accolta in tutti i gradi di giudizio, compresa la Cassazione.
In sintesi, per quanto ci interessa, anche in assenza di danno alla salute (detto biologico), in Cassazione viene riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane.
Tale decisione non contrasta con l'orientamento in materia di danno non patrimoniale, perché la vita l'inviolabilità del domicilio e la a tutela della famiglia, dice la Corte di Cassazione, è anch'esso un valore costituzionalmente protetto.
Non si deve insomma essere proprio ammalati per difendersi dalle immissioni, ma è chiaro che non deve trattarsi di fastidi di poco conto.
La sentenza rileva non per la totale novità, ma per l'incisività con cui ribadisce e sviluppa concetti già pronunciati in precedenza dalla stessa Corte di Cassazione, ma anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
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