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La successione testamentaria è quella regolata dalla volontà del defunto, espressa per mezzo del testamento scritto di proprio pugno o a macchina.
Di per sé il testamento è un atto revocabile, con il quale una persona dispone dei suoi beni, in tutto o in parte, a favore di uno o più soggetti, per il tempo in cui avrà cessato la sua esistenza terrena.
Il contenuto del testamento è, quindi, essenzialmente patrimoniale: tuttavia esso può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, come la designazione di un tutore, il riconoscimento di un figlio naturale, ecc.
Il testamento è un negozio giuridico unilaterale e solenne. Salvo nei casi di incapacità previsti dalla legge, tutti possono disporre per testamento (art. 588 del c.c.).
Solo nei seguenti casi sono incapaci a testare (art. 591 del c.c.):
- Coloro che non hanno compiuto, alla data del testamento, il 18° anno di età;
- Gli interdetti per infermità mentale;
- Quelle persone che, anche se non interdette, con provata certezza e per qualsiasi causa anche transitoria, non sani di mente nel momento della stesura del testamento.
- I condannati all'ergastolo. In questo caso la legge dichiara nullo anche l'eventuale testamento fatto prima della condanna definitiva.
Sono stati, invece, dichiarati incostituzionali e abrogati dall'introduzione della Riforma del diritto di famiglia, legge n. 151 del 19 maggio 1975, le varie disposizioni del codice contenenti le cosiddette cause di incapacità relativa a ricevere per testamento e che riguardavano essenzialmente i figli naturali e il coniuge binubo, cioè di chi ha contratto un nuovo matrimonio dopo lo scioglimento del primo.
Sinteticamente si distinguono in forme ordinarie e forme straordinarie di testamento. I testamenti ordinari sono: testamento olografo, testamento pubblico e testamento segreto.
1) Il testamento olografo è la forma più semplice, in quanto le uniche formalità richieste, per la sua validità, sono che esso deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, datato e sottoscritto (art. 602 del c.c.).
2) Il testamento pubblico è quello pubblico ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni: alla presenza di questi ultimi, il testatore dichiara la sua volontà al notaio, che riporta per iscritto e dà lettura del contenuto del testamento facendo espressa menzione dell'osservanza di tali formalità; dopo di che l'atto viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio (art. 603 del c.c.).
3) Il testamento segreto può essere scritto dal testatore stesso o da un terzo, anche con mezzi meccanici. Nel primo caso deve essere sottoscritto dal testatore alla fine delle disposizioni; nel secondo caso deve portare la sottoscrizione di ciascun mezzo foglio unito o separato.
In entrambi i casi il testamento deve essere sigillato e consegnato al notaio direttamente dal testatore che in presenza di due testimoni, il notaio redige un verbale di ricevimento che dovrà essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dallo stesso notaio (art. 604 del c.c.).
I testamenti speciali sono quelli che la legge consente di fare in casi eccezionali, e cioè quando il testatore non è in grado di avvalersi delle forme ordinarie.
La loro efficacia è limitata nel tempo, poiché diventano nulli dopo tre mesi dalla cessazione della causa che aveva impedito il testatore di seguire le procedure ordinarie.
Il codice ammette quattro forme di testamento straordinario.
1) Il testamento fatto in luoghi dove insiste una malattia contagiosa e per causa di pubblica calamità o infortunio (art. 609 del c.c.) è valido se ricevuto da un notaio, da un giudice di pace, da un sindaco o un suo delegato e da un cappellano, sempre alla presenza di due testimoni;
2) Il testamento fatto durante un viaggio in mare (art. 611 del c.c.), e viene ricevuto dal comandante alla presenza di uno o più testimoni, poi da tutti datato e sottoscritto;
3) Il testamento fatto in volo su un aeromobile (art. 616 del c.c.), viene ricevuto dal comandante alla presenza di uno o due testimoni, poi da tutti datato e sottoscritto;
4) Il testamento fatto da militari in guerra o in zona di operazioni belliche o in prigionia del nemico (art. 617 del c.c.). Può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale di assistenza come la Croce Rossa, sempre alla presenza di due testimoni, poi da tutti datato e sottoscritto.
Come si evince, sono tutti casi previsti dall'ordinamento ma nei fatti, piuttosto rari.
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