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I registri condominiali dopo l'entrata in vigore della riforma

I registri condominiali, ossia il registro verbali, l'anagrafica condominiale e il registro di contabilità, rappresentano una delle novità della l. n. 220/12.
Pubblicato il

RegistroLa Legge n. 220/2012, la così detta riforma del condominio, ha interamente sostituito l'art. 1130 del codice civile.

Questo, in parte è restato lo stesso, in parte è stato modificato con l'aggiunta di nuove attribuzioni per l'amministratore condominiale:
tra di essere c'è la tenuta di alcuni registri.

In particolare, ai sensi dei numeri 6 e 7 dell'art. 1130 c.c., l'amministratore, a partire dal prossimo 18 giugno 2013, dovrà curare la tenuta di quattro registri.

Questi sono:

a) registro di anagrafe condominiale;

b) registro dei registro verbali delle assemblee;

c) registro di nomina e revoca dell'amministratore;

d) registro di contabilità.

Vediamo più da vicino il loro contenuto.

Registro di anagrafe condominiale


Registro condominialeEsso, a dirlo è il n. 6 della norma in esame, dovrà contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

Una vera e propria scheda immobile.
Molti amministratori la fanno già, periodicamente, compilare.
La norma prosegue specificando che ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.

Infine è previsto che l'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili
.


Registro dei verbali delle assemblee


Nessuna novità sostanziale posto che tale documento esisteva già da molto tempo, ossia dal 1942.
Ad ogni buon conto il n. 7 della norma in esame specifica che nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate:
le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato
.


Registro di nomina e revoca dell'amministratore


È una novità.
Su di esso andranno annotate in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale (art. 1130 n. 7 c.c.); è utile anche perché ai sensi del nuovo art. 1129 c.c. gli amministratori revocati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere rinominati dall'assemblea.


Registro di contabilità


Anch'esso è una novità anche se solo in senso legislativo posto che moltissimi amministratori, per non dire tutti, già lo adoperano.

La norma di riferimento, ossia il n. 7 dell'art. 1130 c.c. (nuova formulazione) ci dice che nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate.

La mancata tenuta di tali costituisce grave irregolarità ai fini della revoca giudiziale dell'amministratore (art. 1129, dodicesimo comma n. 7 c.c., nuova formulazione).

riproduzione riservata
I registri condominiali dopo la riforma del condominio
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Michele Renzulli
    Michele Renzulli
    Lunedì 15 Aprile 2019, alle ore 12:19
    Articolo chiaro e sintetico.
    rispondi al commento
  • Merendino Settimo
    Merendino Settimo
    Sabato 20 Luglio 2013, alle ore 15:29
    DESIDEREREI CONOSCERE SE E' OBBLIGATORIO, PENA LA NULLITA' DELL'ASSEMBLEA,CHE L'AMMINISTRATORE ALLEGHI AI VERBALI IN CUI VENGONO APPROVATI I BILANCI e trasmessi ai vari condomini, GLI STESSI BILANCI CHE L'ASSEMBLEA HA APPROVATO. OPPURE SE è SUFFICIENTE CHE L'AMMINISTRATORE CONSERVI IN APPOSITA CARTELLA E SUL SITO DEL CONDOMINIO TUTTI I VARI BILANCI CCHE SONO STATI FIN'ORA APPROVATI, RENDENDOLI COSI' SEMPRE DISPONIBILI A TUTTI ?
    rispondi al commento
  • Balestravincenzo
    Balestravincenzo
    Venerdì 22 Marzo 2013, alle ore 19:41
    GRAZIE DELL'OSPITABILITà. ABITO IN UNA PALAZZINA A ELLE DI 9 CONDOMINI. 4 PIANI SU UN LATO E 4 SULL'ALTRO. I DUE APPART AL 2° P. HANNO UN TERRAZZO A LIVELLO DIVISO DA UN MURETTO CHE COPRE IL 1° P. E PARTE BEL BALLATOIO SEMPRE DEL 1° P. CON SOTTOSTANTE PORTICO CONDOMINIALE. SONO PROPRIETARIO DI UN 2° P., IL PROPRIETARIO SOTTOSTANTE AL MIO TERRAZZO LAMENTA INFILTRAZIONE DI ACQUA; L'ALTRO PROPRIETARIO DEL DEL 2° P. NON INTENDE PARTECIPARE PER 1/3 ALLE SPESE PERCHE' L'UMIDITà AVVIENE SOTTO LA PARTE DEL MIO TERRAZZO. GRAZIE, SE MI PUò SUGGERIRE COME DIVIDERE LE SPESE.
    rispondi al commento
  • Ida Paolillo
    Ida Paolillo
    Martedì 12 Marzo 2013, alle ore 10:17
    Gentile Avvocato, la ringrazio della risposta. Era indiscussa la partecipazione alle spese di tutti i proprietari ma la mia perplessità, si attestava su di una quota percentuale della suddividione delle quote millesimali spettanti al proprietario del bene ristrutturato. Una volta stabilita la quota spettante come godimento del bene ristrutturato( lavoro eseguito in casa di un proprietario),la restante percentuale sarebbe poi stata suddivisa fra gli altri condomini. E'una mia perplessità non una certezza! La ringrazio dell'eventuale risposta.
    rispondi al commento
  • Antonio Romano
    Antonio Romano
    Lunedì 4 Marzo 2013, alle ore 13:16
    E' corretto che per la costituzione dell'anagrafe di condominio l'amministratore richieda: copia del rogito, copia del certificato di abitabilità, copia delle certificazioni tecniche per l'impianto elettrico e gas. Grazie.
    rispondi al commento
  • Antonio Romano
    Antonio Romano
    Lunedì 4 Marzo 2013, alle ore 13:14
    Per costituite l'anagrafe condominiale è corretto che l'amministratore richieda ai condomini: copia del rogito, copia del certificato di abitabilità, copia della certificazione relativa agli impianti (luce e gas)? A me sembra di no. Il mio amministratore dice che l'Anaci di Roma ha suggerito di richiedere tutte queste certificazioni per essere in regola con la legge 220/2012. Mi piacerebbe un vostro pensiero in proposito. Grazie.
    rispondi al commento
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