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La Legge n. 220/2012, la così detta riforma del condominio, ha interamente sostituito l'art. 1130 del codice civile.
Questo, in parte è restato lo stesso, in parte è stato modificato con l'aggiunta di nuove attribuzioni per l'amministratore condominiale:
tra di essere c'è la tenuta di alcuni registri.
In particolare, ai sensi dei numeri 6 e 7 dell'art. 1130 c.c., l'amministratore, a partire dal prossimo 18 giugno 2013, dovrà curare la tenuta di quattro registri.
Questi sono:
a) registro di anagrafe condominiale;
b) registro dei registro verbali delle assemblee;
c) registro di nomina e revoca dell'amministratore;
d) registro di contabilità.
Vediamo più da vicino il loro contenuto.
Esso, a dirlo è il n. 6 della norma in esame, dovrà contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
Una vera e propria scheda immobile.
Molti amministratori la fanno già, periodicamente, compilare.
La norma prosegue specificando che ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
Infine è previsto che l'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
Nessuna novità sostanziale posto che tale documento esisteva già da molto tempo, ossia dal 1942.
Ad ogni buon conto il n. 7 della norma in esame specifica che nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate:
le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato.
È una novità.
Su di esso andranno annotate in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale (art. 1130 n. 7 c.c.); è utile anche perché ai sensi del nuovo art. 1129 c.c. gli amministratori revocati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere rinominati dall'assemblea.
Anch'esso è una novità anche se solo in senso legislativo posto che moltissimi amministratori, per non dire tutti, già lo adoperano.
La norma di riferimento, ossia il n. 7 dell'art. 1130 c.c. (nuova formulazione) ci dice che nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate.
La mancata tenuta di tali costituisce grave irregolarità ai fini della revoca giudiziale dell'amministratore (art. 1129, dodicesimo comma n. 7 c.c., nuova formulazione).
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