Acquisto proprietà della casa per accessione
I comproprietari del suolo acquistano la proprietà della casa anche se solo uno di loro ha intrapreso l'esecuzione dei lavori.
Secondo la Corte di Cassazione infatti, con la recente sentenza emessa a Sezioni Unite n. 3873/2018, non è necessario che tutti i titolari del diritto di proprietà di un terreno debbano adoperarsi per dare esecuzione all'opera di edificazione. Anche coloro che ne sono rimasti estranei diventeranno proprietari della nuova costruzione.
Si verifica l'acquisto della proprietà dell'edificio, in forza di un istituto detto accessione. Si tratta di una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario disciplinato dagli articoli 934 e seguenti del codice civile. Si differenzia dall'acquisto della proprietà tramite compravendita, donazione o successione, considerati modi di acquisto a titolo derivato.

Sulla base di quanto stabilito dal legislatore in materia di accessione, ogni bene che venga materialmente unito a un bene immobile accede a questo, ossia diventa di proprietà del proprietario del bene immobile. In caso di edificio costruito il proprietario del terreno diviene proprietario della costruzione man mano che i materiali vengono uniti al suolo.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione due comproprietari del suolo avevano domandato lo scioglimento della comunione dei beni.
Uno dei due asseriva che nella liquidazione della propria quota si dovesse conteggiare anche il valore della costruzione edificata dalla controparte.
La Suprema Corte dà ragione al richiedente, in quanto, se i comproprietari che non hanno partecipato alla costruzione potessero perdere la proprietà della stessa, per il sol fatto di non aver preso parte all'iniziativa, ciò darebbe luogo a un'espropriazione della proprietà privata, in mancanza di interesse generale e senza indennizzo.
I comproprietari divengono proprietari della costruzione per le quote loro spettanti.
Restano sempre salvi eventuali accordi diversi stabiliti tra le parti.