Green Pass e condominio: i casi principali
Dallo scorso 15 ottobre, tutti i lavoratori - sia pubblici che privati - potranno accedere ai loro luoghi di lavoro solo se in possesso della certificazione verde Covid-19. A vigilare sul rispetto di tale prescrizione dovranno essere i datori di lavoro.
Ma come ci si deve comportare in ambito condominiale?
Nel decreto in questione (Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127) non si legge infatti alcuna esplicita previsione in tale materia. Ci si chiede quindi se anche l'amministratore di condominio, così come i soggetti che a vario titolo hanno accesso al condominio stesso, debbano adeguarsi all'obbligo di Green Pass.
Partendo dal mero dato normativo, il decreto prevede l'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori del settore, sia pubblico che privato, e per coloro che svolgono - a qualsiasi titolo - la propria attività di lavoro, formazione o volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Ne consegue pertanto, seppur il condominio non venga esplicitamente menzionato, una risposta affermativa.
In genere, l'amministratore di condominio è un libero professionista, e in quanto tale, sarà tenuto a disporre del Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro (studio e stabili condominiali dal medesimo gestiti). Qualora l'amministratore avesse dipendenti o collaboratori di studio che lo affiancano e/o lo sostituiscono nello svolgimento delle proprie mansioni, anche i medesimi dovranno disporre della certificazione anti-Covid.
Stesso obbligo vale quindi anche per il portiere o il custode del condominio, e per chiunque vi svolga attività di lavoro, formazione o volontariato. In questi casi, il controllo sul possesso della certificazione richiesta, spetta proprio all'amministratore, in quanto datore di lavoro di tali soggetti.
In caso di lavori o interventi di manutenzione dello stabile affidati ad imprese esterne (pulizia parti comuni, rifacimento tetto, imbiancatura facciata...), l'obbligo del Green Pass è espressamente previsto dal decreto. Infatti, chiunque presta attività lavorativa nel condominio deve possedere la certificazione ed esibirla a richiesta. In tali situazioni, il controllo non sarà più onere dell'amministratore ma dei titolari delle ditte alle quali è stata affidata l'esecuzione dei lavori.
E per i condòmini?
Ovviamente, l'accesso al luogo in cui il singolo vive, esula dall'obbligo del Green Pass. Tuttavia, i singoli condomini hanno invece l'obbligo di possederlo - ed esibirlo su richiesta - per poter partecipare all'assemblea condominiale se la stessa si svolge nello studio dell'amministratore.
Se invece l'incontro si tiene in luoghi esterni al condominio, l'obbligo della certificazione sussisterebbe in base alle regole di accesso a tali locali e il compito di effettuare la verifica sarà del proprietario, titolare o gestore del luogo in questione.
Qualora invece la riunione si dovesse svolgere all'interno del condominio, l'obbligo di Green Pass sarebbe da escludere poiché non si tratta di un luogo di lavoro.