Gravi irregolarità dell'amministratore

L'amministratore di condominio è il mandatario dei condomini e deve agire rispettando determinate regole pena la possibilità di essere revocato anche per via giudiziale.
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Amministratore di condominio


L'amministratore di condominio è il mandatario dei condomini. In verità quest'affermazione non è esplicitata chiaramente nel codice civile ma si può desumere da quanto affermato dall'art. 1129, quattordicesimo comma, c.c. che fa espresso richiamo alle norme sul mandato.

Amministratore condominialeEgli viene nominato con una deliberazione che, per essere valida, deve riportare il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione che rappresentino almeno la metà (500 millesimi) del valore dell'edificio.

La durata dell'incarico è annuale e in assenza di revoca s'intende prorogato per l'anno successivo; ad ogni buon conto l'assemblea, con le stesse maggioranze previste per la nomina, può decidere di revocarlo in ogni tempo.

Ciò vuol dire che, per assurdo, l'amministratore appena nominato può vedersi giungere una richiesta di convocazione di assemblea straordinaria per la sua revoca.

Ci si è chiesti se, in questi casi, il mandatario revocato abbia diritto ad una qualche tutela.

La Cassazione ha affermato che trattandosi di mandato che si presume oneroso, se la revoca interviene prima della scadenza dell'incarico, l'amministratore avrà diritto alla tutela risarcitoria, esclusa solo in presenza di una giusta causa a fondamento della revoca (art. 1725, co. 1°, cod. civ.) (Cass. SS.UU. 29 ottobre 2004 n. 20957).

Tra le giuste cause di revoca va annoverata quella giudiziale che porta alla rimozione dell'amministratore in carica, tra le altre cose, per gravi irregolarità nella gestione (art. 1129, undicesimo comma, c.c.).

In passato il codice civile parlava di possibilità di richiesta revoca per fondati sospetti di gravi irregolarità.


Gravi irregolarità di gestione


Revoca amministratore condominialeLa riformulazione della causa di revoca giudiziale non è meramente stilistica; con la nuova formulazione il condomino non deve portare solamente degli elementi in grado di far considerare esistente un sospetto ma dev'essere in grado di dimostrare l'irregolarità commessa nella gestione.

Detto comunemente, se si riesce a dimostrare che l'amministratore ha operato scorrettamente nell'adempimento del proprio incarico, ogni singolo comproprietario potrà rivolgersi alla magistratura per ottenerne la revoca.

Il nuovo art. 1129 c.c. (nuovo in quanto riformulato dalla legge n. 220/2012), al dodicesimo comma, contiene un'elencazione, dal carattere meramente esemplificativo, di che cosa debba intendersi per grave irregolarità nella gestione del condominio.

La mancata apertura del conto corrente condominiale, ad esempio, rappresenta una grave irregolarità nella gestione; la mancata tenuta ed aggiornamento del registro di anagrafe condominiale lo stesso; idem per quanto riguarda l'omessa convocazione dell'assemblea nei casi previsti dalla legge.

L'elencazione, si diceva, è meramente esemplificativa, in quanto ciascun condomino, al di là di quelle individuate dalla legge, può dimostrare ad un giudice che un determinato comportamento rappresenti una grave irregolarità di gestione.

In due casi (leggasi gravi irregolarità fiscali e mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente) la richiesta di revoca giudiziale dev'essere preceduta da un tentativo di revoca assembleare finalizzato, tra le altre cose, ad eliminare l'irregolarità gestoria (cfr. art. 1129, undicesimo comma, c.c.).

Il procedimento di revoca giudiziale, è utile ricordarlo, va annoverato tra quelli così detti di volontaria giurisdizione. In sostanza in questi casi il Tribunale si sostituisce all'assemblea senza statuire alcunché in merito all'esistenza, o meno, di diritti delle parti.

Al procedimento di revoca ha diritto di partecipare l'amministratore ed il condomino (o i condomini) ricorrenti (art. 64 disp. att. c.c.).

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Gravi irregolarità dell'amministratore
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  • Rai123
    Rai123
    Giovedì 15 Maggio 2014, alle ore 20:41
    Un amministratore che riceve via PEC una richiesta da parte di un condomino che chiede cortesemente di ricevere fotocopia del verbale scritto dal segretario in assemblea per visionarlo prima della scadenza dei 30gg per eventuale impugnazione........l'amministratore neanche gli risponde e invia il verbale redatto ai condomini dopo i 30gg dall'assemblea. Può considerarsi questo un valido motivo per la sua immediata revoca?Grazie x la risposta
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  • Anonimo
    Anonimo
    Sabato 14 Maggio 2011, alle ore 22:34
    Grave errore nel mancato rispetto delle norme del regolamento contrattuale e i millesimi della proprietà e di far pagare le spese d'uso in maniera quasi uguale , bisogna revocarli a vita .
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  • Pasquale
    Pasquale
    Domenica 10 Ottobre 2010, alle ore 17:24
    Sono proprietariodi un appartamento in condominio, mi sono accorto che l'amministratore aveva incarico di effettuare il versamento degli oneri di urbanizzazione e consegnare il tutto al comune di competenza. Questo dal 2009 ad oggi non è ancora stato effettuato, perché personalmente mi sono recato al comune e la ricevuta di versamento non è ancora perveta. L'amministrato oramai non trova più scusanti dopo che mi sono accorto dell'accaduto, a maggior ragione dopo avergli notificato in assemble l'accaduto ed inoltre è stato sottoscritto dalla maggioranza. Ora saremmo disposti a rimuoverlo dall'incarico, ache perché queste somme non si sa quale strada abbiano imboccato, ma la cosa che mi preoccupa sapere, se per le sue inadempienze dovrà provvedere anche dopo rimosso dall'incarico o provedere legalmente nei suoi confronti. Mi sovveniva di notificargli alla revoca dell'incarico l'obbligo ad indurlo a rimediare alla situazione dell'agibilità.
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