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I periodi di vacanze, i weekend fuori porta e in generale i momenti dell'anno in cui le case rimangono vuote, sono le situazioni che più favoriscono i furti in appartamento.
Sono più di 200.000 i furti in abitazioni che si compiono ogni anno. La regola principale da seguire per prevenire le azioni dei ladri è quella di adottare comportamenti che possano avere effetto deterrente.
Come difendersi dai furti in casa?
Ecco dunque qualche semplice consiglio pratico da seguire, al fine di rendere più sicura la nostra abitazione. Soprattutto in estate, quando le città si svuotano anche per lunghi periodi, si creano le migliori occasioni per i ladri che, con maggiore facilità, possono entrare, spesso indisturbati, nelle nostre abitazioni. È bene adottare degli accorgimenti per impedire, o quanto meno ostacolare, le loro azioni.
Innanzitutto, è opportuno che la casa sia resa un luogo sicuro. È bene dunque porre particolare attenzione alle porte esterne, le cui serrature devono rendere difficile il lavoro dei malviventi.
A tal fine, sono un'ottima soluzione le porte blindate con serrature a cilindro europeo.
Soprattutto se si abita a pian terreno è bene dotare le finestre di inferriate e vetri antisfondamento.
Installare un buon sistema di allarme, collegato magari a un numero telefonico d'emergenza è un'ottimo accorgimento.
Anche i comportamenti adottati dal proprietario stesso e da coloro che vivono in casa sono determinanti.
A volte, inconsapevolmente, siamo noi stessi a facilitare l'azione dei ladri.
Un comportamento attento e responsabile è certamente alla base di ogni regola di prevenzione.
Uscendo di casa, ad esempio, è necessario accertarsi sempre di aver chiuso bene la porta e non lasciare mai le chiavi sotto lo zerbino, né in altri luoghi facilmente accessibili.
Spesso i ladri prima di agire osservano le abitudini delle loro vittime.
Anche le finestre devono essere debitamente chiuse; attenzione soprattutto nei periodi estivi, durante i quali il caldo potrebbe indurre a far arieggiare anche di notte per avere un po' di frescura.
Per i periodi lunghi di vacanza è meglio non rendere noto a molteplici persone, magari tramite social network, le date di partenza e di arrivo. Ritirare la posta di tanto in tanto, chiedendo il favore a qualche amico o parente, può indurre eventuali male intenzionati a pensare che la casa sia sempre abitata e a desistere da eventuali azioni criminose.
Attenzione anche alle chiavi di casa, ovviamente. Mai mettere targhetta con nome e cognome e indirizzo e accertarsi che lo stesso accorgimento venga adottato dal personale domestico a servizio nell'appartamento. Nonostante i vari accorgimenti adottati, talvolta il furto non si riesce ad evitare. Sono molteplici i casi di furti con scasso della porta o delle finestre.
Se si vive in una casa isolata, un suggerimento da prendere in considerazione è anche quello di avvalersi di un buon cane da guardia. Nel caso male augurato in cui si dovesse trovare la porta aperta o chiusa internamente, è necessario chiamare immediatamente la polizia tramite il 113.
In caso di furto in abitazione il colpevole subirà la condanna prevista dal Codice Penale che va dai tre ai sei anni di reclusione. Prevista anche la multa da euro 927 ad euro 1.500.
Il furto, in senso più generale, è il delitto descritto dall'articolo 624 del Codice Penale, commesso da colui che si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Il reato di furto in abitazione, di cui all'articolo 624 bis codice penale, si realizza quando, oltre ai requisiti sopra esposti tipici del furto semplice, l'impossessamento del bene avviene a seguito dell'introduzione dell'autore in un edificio, in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privatadimora o nelle pertinenze di essa.
Tale figura criminosa si consuma nel momento in cui il soggetto, dopo essere entrato nel luogo di privata dimora, si impossessa del bene mobile altrui. Siamo di fronte ad un reato complesso, in quanto composto dal furto semplice e dalla violazione di domicilio.
Con la condotta posta in essere dal reo si viola sia il patrimonio che il domicilio della vittima.
È fondamentale chiarire il significato che il legislatore attribuisce al termine privata dimora.
Con ordinanza del 19 dicembre 2016 della Corte di Cassazione la questione è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite.
La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto in base al quale ai fini dell'articolo 624 bis del codice penale, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati all'esercizio di attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono, in maniera non occasionaleatti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.
Si tratta di una fattispecie di reato procedibile d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico.
Prima di soffermarci su quella che oggi è la disciplina della legittima difesa per il nostro ordinamento, è bene precisare la differenza tra il furto in abitazione e il reato di rapina.
Sussiste il reato di rapina quando l'autore sottrae la cosa a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona. Il reato è configurabile anche nel caso in cui la violenza o la minaccia vengano adoperate immediatamente dopo la sottrazione, al fine di assicurarsi il possesso della cosa o l'impunità.
Il reato di rapina viene punito dall'articolo 628 del Codice Penale e la pena applicata va dai quattroanni e sei mesi a vent'anni di reclusione, con multa da 1.032 euro a 3.098 euro.
Qualora malauguratamente i ladri entrino in casa in presenza delle persone che ci abitano, è necessario non adottare comportamenti avventati che possano mettere in serio pericolo la propria incolumità. L'autodifesa per proteggere il patrominio non è consigliabile.
La nuova legge sulla legittima difesa è attualmente ferma. Il provvedimento con il quale si doveva apportare le modifiche all'attuale impostazione normativa è rimasto bloccato.
La difesa fai da te pertanto è ancora attualmente proibita.
In caso di comportamenti illeciti il rischio è quello di affrontare processi lunghi e costosi per tentare di scagionarsi.
È dunque preferibile, in primo luogo per la propria sicurezza, lasciare stare le pistole e limitarsi a denunciare il furto alla polizia.
Il tema della legittima difesa resta al centro dell'attenzione pubblica dopo i molteplici fatti di cronaca spesso resi noti dai media.
Ci si domanda infatti quando siamo di fronte al compimento di un reato da parte della vittima e quando il comportamento illecito possa considerarsi di legittima difesa.
Vediamo cosa dice la legge attualmente sulla legittima difesa e quando ci si può difendere senza l'intervento delle forze di polizia.
Si tratta di una causa di giustificazione, ovvero di una situazione che rende lecito un comportamento che normalmente sarebbe punito, poiché qualificato come fattispecie di reato.
Il fatto compiuto, in questa ipotesi, perde la sua antigiuridicità e non è punibile da parte dell'ordinamento.
La legittima difesa è descritta dall'art 52 Codice Penale.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Art. 52 cod. pen
Affinché il fatto delittuoso compiuto dalla vittima possa restare impunito deve essere dettato dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui. Inoltre, l'atto difensivo deve essere proporzionale a quello offensivo. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza la proporzionalità è strettamente connessa al caso concreto ed è determinata dalla situazione di pericolo effettivo.
Non si può mettere a repentaglio la vita dell'aggressore se questi ci sta unicamente arrecando un danno al patrimonio. In caso di violazione del principio di proporzionalità tra la difesa e l'offesa ci si trova nell'ambito dell'eccesso di legittima difesa che potrà essere punito.
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