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Energia da fonti rinnovabili: pubblicato in Gazzetta il decreto RED II

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili
Pubblicato il

Decreto sulla RED II: cosa cambia


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dlgs RED II, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 15 dicembre, ha lo scopo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese.

A tal fine, fornisce disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in perfetta coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Dlgs RED II in Gazzetta Ufficiale
Il decreto porta con sé importanti novità circa la disciplina del settore, toccando tutti temi caldi del momento (incentivi, biometano, rinnovabili elettriche, impiego dei proventi delle aste della CO2 per la copertura degli oneri in bolletta, nuove formule di autoconsumo, semplificazioni burocratiche, disciplina per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti, obblighi per l'edilizia e misure per il teleriscaldamento).

Si tratta quindi di un testo complesso e corposo. Esaminiamo i punti principali.

Cosa prevede il decreto sulla RED II


Per i grandi impianti di produzione elettrica verde (≥ 1 MW), l'incentivo è attribuito tramite procedure competitive di aste al ribasso.
Il contributo viene calcolato come la differenza tra la tariffa spettante aggiudicata e il prezzo di mercato dell'energia elettrica.

Per impianti di piccola taglia (<1MW), l'incentivazione abbandona l'iscrizione ai Registri così da essere garantita fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti. L'incentivazione è volta a favorire l'autoconsumo e l'abbinamento con i sistemi di accumulo.

Per gli impianti facenti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo, sarà sempre possibile accedere a un incentivo diretto, purché la taglia non superi 1 MW e la tariffa incentivante sarà attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa.

Per le rinnovabili termiche, il regime di sostegno viene esteso anche a interventi produttivi di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo.

Sul fronte biocarburanti, si apre il supporto statale anche al biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale che sarà incentivato tramite l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti in un secondo momento.

Infine, per gli impianti ≥ 10 MW è previsto l'avvio di una fase sperimentale in cui:

  • su richiesta del proponente, il GSE esamina il progetto per via telematica e rilascia parere di idoneità all'accesso agli incentivi con tempistiche parallele a quelle del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica;

  • agli impianti dotati dell'idoneità per la richiesta di incentivo, che presentano domanda di accesso ai meccanismi di asta entro 3 mesi dal rilascio della predetta autorizzazione, è richiesta esclusivamente l'offerta economica al ribasso.

riproduzione riservata
Fonti rinnovabili, in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo
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