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Succede spesso che la pubblica amministrazione venga a conoscenza degli abusi edilizi per via di informazioni fornite dai vicini di casa.
Magari, dopo avere concesso il titolo abilitativo a costruire.
Infatti, succede che i vicini di casa, a cui difficilmente può sfuggire la violazione, depositino spesso esposti o segnalazioni dei presunti abusi, provocando l'azione di verifica da parte della p.a.
Ed effettivamente spesso arriva l'annullamento in via di autotutela, il quale viene emesso, lo ricordiamo, per il perseguimento di finalità di ordine pubblico.
Una volta ricevuto dall'interessato, il provvedimento di annullamento sarà con probabilità impugnato da questi davanti al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale).
A quel punto, il giudizio dovrà essere instaurato solo contro il Comune?
Oppure dovranno essere coinvolti anche i soggetti che, segnalando gli abusi, hanno provocato l'annullamento dell'atto?
Tecnicamente, dunque, la domanda è se tali soggetti vanno definiti come controinteressati e, dunque, se devono essere coinvolti nel giudizio, tramite la notifica da parte del ricorrente di copia del ricorso proposto.
La questione non è di poco conto perché, in caso di errore, il rischio per il ricorrente è quello di vedersi pronunciare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Partiamo innanzitutto dei dati normativi.
La norma di riferimento è l'art. 41, co.2, cod. proc. amm. per la quale quando si propone l'azione di annullamento il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge.
Va da sè che è fondamentale stabilire quando si ha un controinteressato nella materia degli abusi edilizi.
Cioè, se basta essere segnalante e vicino di casa o se è necessaria qualche ulteriore caratteristica.
Esiste un principio giurisprudenziale secondo cui il vicino, anche se ha provocato interventi repressivi o in via di autotutela, non assume la veste di controinteressato nei ricorsi che il titolare della concessione edilizia promuove avverso provvedimenti di revoca e/o di annullamento d'ufficio (C.d.S. n. 6606/2011).
Si è giunti a considerare come controinteressato il vicino di casa segnalante, se sussistono determinate condizioni, una di tipo formale e l'altra di tipo sostanziale.
La prima è data dalla menzione del nome dei segnalanti nel provvedimenti e la loro partecipazione al procedimento amministrativo.
L'altra consiste nella presenza di un interesse diretto e immediato all'annullamento dell'atto.
Il controinteressato non è dunque il generico vicino di casa che ha effettuato una segnalazione; per essere tale il segnalante vicino di casa deve invece avere un interesse diretto e immediato, come quello diretto a proteggere il proprio diritto di proprietà.
Nel caso deciso dalla citata sentenza n. 4582 del 2015 è stato dichiarato inammissibile il ricorso perché non notificato anche ai vicini confinanti, i quali, segnalando al comune la presenza di violazioni (tra cui quelle delle norme in materia di distanze legali con gli immobili di loro proprietà), avevano ottenuto l'annullamento in autotutela del permesso di costruire e avevano partecipato al procedimento amministrativo che aveva portato al detto annullamento, venendo anche menzionati nella determima finale.
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