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Concetti di segnalante, vicino di casa e controinteressato in edilizia

Il vicino di casa che segnala l'abuso edilizio e chiede l'annullamento del titolo edilizio, va coinvolto nel giudizio instaurato col ricorso contro l'annullamento?
Pubblicato il

Vicini di casa e segnalazioni


Attività ediliziaSuccede spesso che la pubblica amministrazione venga a conoscenza degli abusi edilizi per via di informazioni fornite dai vicini di casa.

Magari, dopo avere concesso il titolo abilitativo a costruire.

Infatti, succede che i vicini di casa, a cui difficilmente può sfuggire la violazione, depositino spesso esposti o segnalazioni dei presunti abusi, provocando l'azione di verifica da parte della p.a.

Ed effettivamente spesso arriva l'annullamento in via di autotutela, il quale viene emesso, lo ricordiamo, per il perseguimento di finalità di ordine pubblico.

Una volta ricevuto dall'interessato, il provvedimento di annullamento sarà con probabilità impugnato da questi davanti al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale).

A quel punto, il giudizio dovrà essere instaurato solo contro il Comune?

Oppure dovranno essere coinvolti anche i soggetti che, segnalando gli abusi, hanno provocato l'annullamento dell'atto?

Tecnicamente, dunque, la domanda è se tali soggetti vanno definiti come controinteressati e, dunque, se devono essere coinvolti nel giudizio, tramite la notifica da parte del ricorrente di copia del ricorso proposto.

La questione non è di poco conto perché, in caso di errore, il rischio per il ricorrente è quello di vedersi pronunciare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.


Concetto di controinteressato


Partiamo innanzitutto dei dati normativi.

La norma di riferimento è l'art. 41, co.2, cod. proc. amm. per la quale quando si propone l'azione di annullamento il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge.

Va da sè che è fondamentale stabilire quando si ha un controinteressato nella materia degli abusi edilizi.

Cioè, se basta essere segnalante e vicino di casa o se è necessaria qualche ulteriore caratteristica.

Esiste un principio giurisprudenziale secondo cui il vicino, anche se ha provocato interventi repressivi o in via di autotutela, non assume la veste di controinteressato nei ricorsi che il titolare della concessione edilizia promuove avverso provvedimenti di revoca e/o di annullamento d'ufficio (C.d.S. n. 6606/2011).


Il controinteressato nella materia edilizia


EdiliziaLa trasposizione del principio per cui il controinteressato deve avere un interesse immediato e diretto, inteso come un ampliamento della propria sfera giuridica, ha portato a escluderne la configurazione nel caso di impugnazioni di sanzioni comminate in materia edilizia, e ciò anche quando il vantaggio per il terzo è evidente e risulti che abbia direttamente segnalato l'illecito commesso (per l'excursus si veda C.d.S. nn. 3553/2015 e 4582/2015).

Le sentenze che si sono espresse in tal senso sono varie (ad es. v. C.d.S. n. 3380/2011; esse non hanno (anche) presente la considerazione che l'esercizio del potere di annullamento dell'atto in autotutela risponde all'esigenza di tutelare l'interesse pubblico (ad es. v. T.A.R. Salerno n. 1981/2013).

In realtà, registriamo anche delle posizioni un po' differenti.

Facciamo ad esempio riferimento alle recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 3553 e alla successiva n. 4582 che alla precedente si è riportata.

Secondo tali sentenze non possono ignorarsi alcune circostanze di fatto che non consentono di equiparare la posizione del soggetto segnalatore a quella del generico vicino di casa e ciò perché si tratta di un soggetto che lamenta la lesione del proprio diritto di proprietà, che ha denunciato i presunti abusi edilizi ed ha partecipato ai relativi procedimenti amministrativi.

Con la conseguenza che si è ritenuto applicabile quell'orientamento che distingue (v. C.d.S. n. 2742/2007) la posizione del generico vicino di casa da quella del vicino danneggiato dalle opere edilizie e che dunque lamenta una lesione al diritto di proprietà.

Si è ritenuto diverso cioè il caso di colui che abbia un generico interesse all'emissione del provvedimento di annullamento da quello di chi dal provvedimento ottiene il vantaggio come il ripristino delle distanze di legge tra le costruizioni) con la conseguente individuazione della posizione obbligatoriamente inclusa nel contraddittorio sia procedimentale che processuale (C.d.S. 4233/2011, ma v. anche C.d.S. n. 4582/2015).


Elemento formale ed elemento sostanziale


Si è giunti a considerare come controinteressato il vicino di casa segnalante, se sussistono determinate condizioni, una di tipo formale e l'altra di tipo sostanziale.

La prima è data dalla menzione del nome dei segnalanti nel provvedimenti e la loro partecipazione al procedimento amministrativo.

L'altra consiste nella presenza di un interesse diretto e immediato all'annullamento dell'atto.

Il controinteressato non è dunque il generico vicino di casa che ha effettuato una segnalazione; per essere tale il segnalante vicino di casa deve invece avere un interesse diretto e immediato, come quello diretto a proteggere il proprio diritto di proprietà.

Nel caso deciso dalla citata sentenza n. 4582 del 2015 è stato dichiarato inammissibile il ricorso perché non notificato anche ai vicini confinanti, i quali, segnalando al comune la presenza di violazioni (tra cui quelle delle norme in materia di distanze legali con gli immobili di loro proprietà), avevano ottenuto l'annullamento in autotutela del permesso di costruire e avevano partecipato al procedimento amministrativo che aveva portato al detto annullamento, venendo anche menzionati nella determima finale.

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Edilizia: concetti di segnalante, vicino di casa e controinteressato
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