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Si torna a parlare di abusi edilizi. Nello specifico, si tratta il caso di abusi edilizi con interventi in parziale difformità.
Ci si chiede, in questi è sempre prevista la demolizione oppure è possibile l'applicazione di una sanzione pecuniaria?
Il Consiglio di Stato dà la risposta nella sentenza n. 6551/2021, emanata per il ricorso proposto dai proprietari di un terreno confinante con un altro sul quale erano stati costruiti 3 edifici che presentavano parziali difformità rispetto al progetto presentato.
Nel caso specifico, gli appellanti avevano richiesto la demolizione delle opere costruite in parziale difformità in quanto più alte rispetto a quanto segnalato nel progetto, andando così a costituire una variazione essenziale all'edificio, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001.
Dopo avere negato l'istanza di sanatoria, l'amministrazione comunale ha quindi commutato l'ordine di demolizione di tali opere in parziale difformità dai titoli abilitativi (ex art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001) in sanzione pecuniaria, dal momento che la sanzione ripristinatoria avrebbe provocato gravi danni e pregiudizi statici all'edificio stesso.
Nonostante il ricorso fosse illegittimo, in quanto non correttamente motivato, il Consiglio di Stato ha espresso il proprio facendo riferimento all'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui:
Ne consegue pertanto che, i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva sono i seguenti:
La norma, tuttavia, non fornisce una definizione compiuta circa la nozione di parziale difformità, che rappresenta una categoria residuale rispetto ai casi di totale difformità o alle ipotesi di variazioni essenziali.
Secondo quanto previsto dall'art. 32 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), si può parlare di variazione essenziale nei seguenti casi:
Non possono invece essere considerate variazioni essenziali tutte quelle che vanno a incidere sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle unità abitative.
L'art. 54 della L.R. n. 12/2005, in attuazione del primo comma del già citato art. 32, individua tra le variazioni essenziali rispetto al progetto approvato anche una differenza di altezza, ma solo se in misura superiore a un metro.
Nel caso in esame, l'aumento di altezza, inferiore a un metro, ha interessato solamente la parte laterale del sottotetto, lasciando invece invariata l'altezza della parte centrale. Trattasi pertanto di una variazione non essenziale.
Per tale motivo il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso e confermato l'applicazione della sanzione pecuniaria al posto della demolizione della parte abusiva.
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