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Sconto Ecobonus nella legge di bilancio 2020

Che ne è stato dello sconto in fattura per Ecobonus e Sismabonus? Facciamo il punto della situazione alla luce delle previsioni della legge di bilancio del 2020
Pubblicato il

Sconto detrazioni e legge di bilancio 2020


Lo sconto in fattura, previsto (dal D.L. n. 34/2019, noto come Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019) per le detrazioni fiscali – in particolare per Ecobonus e Sismabonus - ha subito un importante ridimensionamento con la legge di bilancio del 2020, cioè la n. 160 del 27 dicembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019.

Vediamo allora qui cosa era previsto prima e cosa è previsto oggi dalle norme.


Detrazioni, storia breve dello sconto in fattura


C'era una volta lo sconto in fattura per Ecobonus e Sismabonus, o meglio, c'è ancora, ma non notevoli restrizioni.
Detrazioni per risparmio energetico
Cari lettori, ecco a voi la storia dello sconto in fattura per Ecobonus e Sismabonus, ovvero di un tipico caso di ordinaria follia normativa italiana.

Ovvero, ancora, la storia brevissima di un istituto nato e quasi defunto nell'arco di otto mesi.
E non è detto che finisca qui, vedremo in futuro cosa accadrà!

Ma, ordunque, tratteniamo l'amara ironia e torniamo seri.

Come accennato, lo sconto in fattura, introdotto non più di otto mesi fa tra le norme italiane, è stato notevolmente ridimensionato con la legge di bilancio per il 2020; vediamo allora cosa era previsto prima e cosa è previsto attualmente.


Sconto detrazioni, cosa prevedeva prima della Legge di bilancio 2020


Come detto, il D.L. n. 34/2019 all'art. 10 aveva introdotto lo sconto in fattura per i casi di Ecobonus e Sismabonus. Vediamo qui che cosa era previsto.

Sconto in fattura per detrazioni per riqualificazione energetica
In particolare, per il Sismabonus lo sconto era previsto dal co.2: in sostanza, si prevedeva che in caso di interventi di adozione di misure antisismiche ammessi alla detrazione per ristrutturazioni (in primis, v. art. 16, D.L. n. 63/2013), l'avente diritto alle detrazioni poteva optare, in loro sostituzione, per un vero e proprio sconto sul corrispettivo dovuto di pari ammontare delle detrazioni; chi effettuava gli interventi avrebbe anticipato il corrispettivo e sarebbe stato poi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Il fornitore che aveva effettuato gli interventi avrebbe potuto a sua volta cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Rimaneva esclusa, come per la cessione del credito, la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Risparmio energetico
Il successivo co.3 dell'art.10 prevedeva l'emanazione di un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Così, è stato emanato il Provvedimento Prot. n. 660057/2019 del 31 luglio 2019.

Allo stesso modo, per l'Ecobonus il co.1 dell'art. 10 aveva previsto che per gli interventi di efficienza energetica che davano diritto alle detrazioni per risparmio energetico (in primis, v. art. 14, D.L. n. 63/2013), l'avente diritto avrebbe potuto optare, invece delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che avrebbe effettuato gli interventi, il quale sarebbe stato rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Anche qui il fornitore avrebbe potuto a sua volta cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Rimaneva in ogni caso esclusa anche qui la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Tali previsioni hanno però incontrato critiche (tra cui quelle dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato), così la figura ha avuto un importante ridimensionamento con la legge di bilancio 2020.


Sconto detrazioni, cosa prevede la legge di bilancio 2020


Detto testo normativo ha infatti eliminato tout court alcune norme e ne ha sostituite altre.

In particolare, per quel che qui riguarda, sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 10 citato.

Mentre, il co.1 dell'art. 10, riguardante lo sconto per l'Ecobonus, è stato sostituito.

La nuova norma oggi prevede lo sconto per l'Ecobonus a partire dal 1 gennaio 2020, esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, che siano effettuati sulle parti comuni condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Per il resto è tutto rimasto invariato: dunque si tratta sempre di uno sconto in fattura, per un contributo di pari ammontare delle detrazioni spettanti, anticipato dal fornitore e a questi rimborsato sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione etc.

Oggi, dunque, lo sconto per il Sismabonus è stato eliminato completamente, mentre permane, anche se notevolmente ridimensionato, quello per l'Ecobonus: esso infatti è ammesso solo per determinati interventi, di rilevanti entità e importi, effettuati sulle parti comuni in condominio.

riproduzione riservata
Sconto ecobonus: come funziona
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Lucacostantini
    Lucacostantini
    Sabato 8 Febbraio 2020, alle ore 15:43
    Vorrei chiedere un aiuto. Ho aderito allo sconto in fattura comprando dei serramenti e pagandoli con lo sconto il 50% a novembre 2019. Li hanno però montati il 30 e 31 gennaio 2020. La comunicazione Enea la devo fare sul portale 2019 oppure su quello 2020? Se fosse 2020 e esce disponibile il portale a fine marzo faccio in tempo?. Grazie mille x l'aiuto in anticipo
    rispondi al commento
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