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In questo articolo approfondiremo la questione relativa alla possibilità, per ogni condomino, di chiedere la formazione di un regolamento condominiale giudiziale.
In poche parole: possono i condomini domandare ad un giudice di dotare la loro compagine di un regolamento?
Per le tabelle millesimali, qualunque sia il numero dei partecipanti al condominio, pare non possano sollevarsi dubbi (cfr. Trib. di Trapani 28 febbraio 2008).
In buona sostanza ci siano due o duecento condomini, ognuno di essi può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, chiamando in causa i propri vicini, per chiedere che essa provveda alla formazione di tabelle millesimali.
Scopo precipuo di quest'azione è la possibilità di un corretto funzionamento dell'assemblea nonché, e forse soprattutto, una corretta ripartizione delle spese tra tutti i comproprietari.
Siccome le tabelle sono un allegato del regolamento, logica imporrebbe che così come si può domandare la loro formazione giudiziale, allo stesso modo può chiedersi la formazione giudiziale del regolamento.
Il Tribunale di Trapani, si tratta allo stato dell'unica sentenza nota in materia, ha avuto modo di affermare che in tema di regolamento condominiale, l'art. 1138 c.c. ne sancisce l'obbligatorieta' soltanto laddove il numero dei condomini sia superiore a dieci.
Ne deriva che, al di sotto del limite previsto dalla norma, l'esistenza e l'adozione del regolamento è facoltativo e rimesso alla volonta' dell'assemblea.
Da tale previsione normativa, la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto derivare l'esistenza di un limite al sindacato dell'Autorita' giudiziaria, che puo' intervenire soltanto ove risulti un'inerzia, contra lege, dell'assemblea ovvero il regolamento adottato sia contrastante con le prescrizioni normative (Trib. Trapani 28 febbraio 2008).
Da questa pronuncia sembrerebbe potersi desumere che la formazione del regolamento condominiale giudiziale è possibile solamente in qui casi in cui è obbligatorio che la compagine si doti di un regolamento.
Ciò per quanto concerne la posizione della giurisprudenza.
E la dottrina, come la vede?
È divisa.
Secondo un autore, in materia di approvazione del regolamento ove a tanto non provveda l'assemblea, i singoli condomini possono ricorrere all'autorità giudiziaria, per la formazione giudiziale del regolamento. Allo stesso modo, ove l'assemblea respinga la proposta del singolo condomino di adottare il regolamento, quest'ultimo può ricorrere all'autorità giudiziaria (Rezzonico, Manuale del condominio, IlSole24Ore, 2008).
A parere di altra dottrina, invece, non può il giudice formare il regolamento anche perché, mentre l'art. 1129 c.c. gli accorda poteri sostitutivi dell'assemblea che trascuri la nomina dell'amministratore l'art. in esame (l'art. 1138 c.c. n.d.A.) non fa altrettanto (Branca, Comunione Condominio negli edifici, Zanichelli 1982).
La riforma di recente approvazione, ossia la legge n. 220/2012, non risolve il problema.
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