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Nel gergo comune per indicare il luogo in cui si abita è ricorrente usare indistintamente i termini residenza, dimora e domicilio.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, però, i tre concetti sono ben distinti e anche le conseguenze giuridiche sono differenti in relazione al concetto di riferimento.
Per quanto concerne le questioni strettamente terminologiche si è soliti affermare che una persona fissa la propria residenza e la propria dimora ed elegge un domicilio.
Queste differenze producono i loro effetti anche dal punto di vista burocratico; infatti, per fissare una residenza o per eleggere un domicilio è necessario compiere delle dichiarazioni produttive di effetti giuridici laddove invece per fissare la propria dimora è sufficiente una condotta idonea a ciò.
A livello definitorio il codice civile specifica che per residenza si deve intendere il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 c.c.).
La dimora altro non è che il luogo in cui un soggetto abita.
Attualmente per fissare la propria residenza in un determinato comune è necessario recarsi presso gli uffici comunali competenti (solitamente l'ufficio anagrafe) e compilare una dichiarazione in tal senso.
Sarà cura degli addetti a questo tipo di controlli (es. polizia municipale) verificare se la persona è effettivamente residente in quel luogo.
Fissata la residenza, agli effetti di legge, se ne fa discendere che nello stesso ambito sia anche stabilita la dimora.
Può accadere che la residenza legale non coincida con quella di fatto.
Ai fini legali, si pensi all'invio di comunicazioni d'ogni genere (raccomandate, atti giudiziari, ecc.) la spedizione presso la residenza legale è sempre produttiva di effetti giuridici mentre il recapito presso la residenza di fatto produce effetto solamente se il destinatario riceve personalmente la comunicazione a esso indirizzata.
Nel caso di cambio di dimora, si pensi al trasferimento da una città a un'altra, è consigliabile trasferire anche la residenza, salvo che si tratti di piccoli periodi o anche solo di soluzioni temporanee (si pensi al distaccamento temporaneo presso un'altra sede dell'azienda con la quale si lavora).
Fissare la propria residenza nel luogo in cui si vive abitualmente è obbligatorio per legge (cfr. legge n. 1228/1954).
Non provvedere alle necessarie dichiarazioni presso i competenti uffici comunali, può comportare, nel caso di verifiche (siano esse intraprese d'ufficio o a seguito di segnalazioni) oltre alla correzione d'ufficio delle iscrizioni anagrafiche esistenti, anche all'applicazione di sanzioni pecuniarie (cfr. art. 11. l. n. 1228/1954).
Esempio: Tizio ha abitato in affitto molti anni presso un'abitazione di proprietà di Caio e vi ha fissato la residenza. Al momento della fine del contratto egli ha lasciato l'appartamento ma non ha variato la residenza con apposita dichiarazione all'ufficio competente.
Tizio, nella sua qualità di proprietario dell'appartamento, può domandare ai competenti uffici comunali (leggasi ufficio anagrafe) di effettuare le necessarie verifiche al fine di ottenere la variazione di residenza, o quanto meno la cancellazione di quel dato non più rispondente al vero.
Che cosa accade se chi lascia una residenza non ne può più eleggere una perché divenuto senza fissa dimora?
L'art. 2 della legge n. 1228/1954 disciplina il caso di persone senza fissa dimora e specifica che tali categoria di persone s'intendono residenti nel comune ove hanno stabilito il proprio domicilio.
Diversamente dalla scelta della residenza, che fa presupporre anche la fissazione della dimora e quindi concerne per lo più aspetti relativi alla vita privata, l'istituto del domicilio trova applicazione essenzialmente per le questioni inerenti la vita professionale.
Ai sensi del primo comma dell'art. 43 c.c., infatti, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Questo luogo può anche non coincidere con quello di residenza.
Tizio, proprietario di una piccola azienda agricola, può fissare la propria residenza a Milano ma eleggere domicilio a Monza, luogo in cui ha sede l'impresa.
Motivi di certezza giuridica nell'individuazione dei soggetti economici fanno sì che l'individuazione del domicilio debba essere fatta in quanto iniziare un'attività lavorativa porta con sé nella quasi totalità dei casi la necessità d'indicare la sede della stessa.
Nel gergo comune, così come nel linguaggio tecnico – giuridico, si è soliti dire che si deve eleggere domicilio.
Ai sensi dell'art. 47 c.c.:
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
Un esempio chiarirà il concetto: si pensi alla necessità di iniziare una causa. Solitamente nel mandato che si firma per farsi rappresentare dall'avvocato v'è anche l'elezione di domicilio presso il suo studio per la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti quel procedimento.
La persona, in questo modo, rende noto alle altre parti interessate (controparte, giudice e sua cancelleria, ecc.) che per quell'affare il suo domicilio è eletto presso una determinata sede.
Allo stesso modo si può eleggere domicilio per le comunicazioni con il condominio e per qualunque altro genere di affare.
Solitamente l'elezione ha validità fino alla conclusione dell'affare o comunque fino a nuova comunicazione nei casi di rapporti a tempo indeterminato (si pensi al proprietario di un appartamento in condominio), con l'obbligo di comunicazione della sua variazione.
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