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Detrazione 50: tutte le novità per il 2024

Detrazione 50%: sono stati prorogati i vari bonus per il 2024, in alcuni casi con aliquote in progressiva diminuzione per le principali detrazioni fiscali.
Pubblicato il / Aggiornato il

Detrazione 50: le modifiche sui bonus edilizi


Negli ultimi anni, i bonus per l'esecuzione di lavori presso le proprie abitazioni sono stati, oggetto di importanti riforme, essenzialmente dovute all'avvicendarsi dei nuovi Governi, aventi posizioni molto diverse, in alcuni casi diametralmente opposte in termini di bonus fiscali.

In particolare, le ultime Manovre fino a oggi hanno confermato i principali bonus fiscali, ma hanno fortemente ampliato i requisiti di accesso e ridotto la vantaggiosità, attraverso la diminuzione delle percentuali detraibili.

Ciò al fine di garantire il rispetto degli accordi presi in ambito europeo, da sempre poco aperto a una politica agevolativa eccessivamente ampia, formalizzati nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (c.d. PNRR).

In particolare, pur avendo prorogato importanti bonus fiscali, già in vigore negli anni passati, in alcuni casi sono state previste graduali diminuzioni dell'aliquota detraibile.

Detrazione per ristrutturazioni edili

Con specifico riferimento al comparto casa, le ultime Manovre hanno prorogato le seguenti agevolazioni fiscali:

  • bonus casa per interventi di ristrutturazione edilizia: la detrazione si applica nella misura del 50%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 2024 da ripartire, tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali di pari importo, fino a un massimo di euro 96.000 (art. 1, comma 29, L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);

  • bonus per l'acquisto immobili ristrutturati: è prevista la detrazione del 50% per gli acquisti di fabbricati ristrutturati a uso abitativo;

  • bonus mobili: detrazione IRPEF del 50%, per un valore massimo di 10.000 euro per il 2022, di 8.000 euro per il 2023 e 5.000 euro per il periodo di imposta 2024 valida per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per forni e asciugatrici), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione (art. 1, comma 37, L. 234/2021);

  • sismabonus: così come previsto dalle precedenti Manovre, rimane confermato, e prevede una detrazione, variabile in base alla classe di rischio sismico raggiunta in seguito ai lavori, a partire dal 50% per le singole unità immobiliari sia residenziali che produttive;

  • ecobonus:la detrazione fiscale riguarda le spese sostenute per lavori su parti comuni di edifici condominiali e di singole unità immobiliari, finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico, a migliorare l'isolamento termico, all'installazione di pannelli solari per produrre acqua calda;

  • bonus infissi: la detrazione pari al 50% è applicabile per gli interventi di sostituzione infissi, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno in classe A.


Bonus ristrutturazioni


Gli interventi che consentono di usufruire dell'agevolazione fiscale pari al 50%, riguardano:

  • la manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, a condizione che siano effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

  • la manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo sulle parti comuni condominiali di edifici residenziali;

  • la ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a causa di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

  • la realizzazione di autorimesse o box auto pertinenziali anche di proprietà comune;

  • l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ascensori e montacarichi per rendere più agevole la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, L. 104/92;

  • l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

  • la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

  • la realizzazione di opere finalizzate al miglioramento energetico, mediante installazione di impianti fotovoltaici;

  • l'adeguamento degli edifici alle misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;

  • bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.


Caratteristiche della detrazione 50%


L'agevolazione è prevista per le spese sostenute nell'anno solare, nel rispetto del principio di cassa a favore dei soggetti contribuenti che hanno sostenuto costi per gli interventi agevolabili.

Detrazione spese progettazione

Soggetti beneficiari della detrazione 50%?


I beneficiari della detrazione fiscale pari al 50% sono:

  • soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia;

  • i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;

  • i soci di cooperative a proprietà indivisa;

  • le società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice nonché enti ad esse equiparati);

  • le imprese familiari;

  • gli imprenditori individuali.

Tali soggetti devono possedere l'immobile residenziale sito in Italia, oggetto dell'intervento di recupero edilizio a titolo di proprietà, nuda proprietà e altro diritto reale ( usufrutto, diritto di superficie e abitazione).
In alternativa, i soggetti indicati devono possederlo a titolo di detenzione, locazione e comodato uso (Circolare Ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E).

Possono, altresì, usufruire della detrazione anche il futuro acquirente dell'immobile o ancora i familiari conviventi con il possessore intestatario dell'immobile o convivente more uxorio.

Sono ammessi al beneficio fiscale anche il soggetto che ha stipulato un contratto preliminare di vendita, purché il contratto sia registrato alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione e a condizione che sia messo in possesso dell'immobile.

Edifici interessati dalla detrazione 50% e i requisiti minimi richiesti


Gli interventi agevolati devono riguardare:

  • singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali;

  • parti comuni condominiali di edifici residenziali.

Il riferimento normativo all'immobile di tipo residenziale, comporta l'automatica esclusione di altre tipologie di edifici a diversi usi destinati.
In particolare, deve ritenersi escluso il diritto a usufruire della detrazione pari al 50% per le spese sostenute per interventi eseguiti su edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Detrazione 50% per atti notarili relativi a pertinenze


Tra gli interventi soggetti a detrazione 50% si annovera il recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti; essi rientrano a tutti gli effetti tra quelli di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo.

Recupero sottotetti oggetto di ristrutturazione
Naturalmente è necessario che la trasformazione in abitazione non comporti un aumento di volume.

Come richiedere la detrazione 50%?


Ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione delle spese relative agli interventi di riqualificazione edilizia, occorre adempiere a specifici obblighi dichiarativi e, in particolare:

  • invio della comunicazione all'Asl territorialmente competente, a mezzo raccomandata, con la quale il soggetto beneficiario della detrazione deve indicare l'immobile ove intende effettuare i lavori, la tipologia delle opere da realizzare, i dati del committente e dell'impresa esecutrice dei lavori e la dichiarazione di assunzione di responsabilità;

  • indicazione, in sede di dichiarazione dei redditi, dei dati catastali identificativi dell'immobile. Se gli interventi sono eseguiti su parti condominiali comuni in luogo dei dati catastali occorre compilare la casella lavori in condominio.


Per ottenere l'agevolazione fiscale, occorre effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario o postale, ove risulti:

  • la causale del versamento;

  • la partita iva o il codice fiscale del beneficiario della detrazione.


Per gli interventi realizzati da più soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione fiscale devono essere indicati i relativi codici fiscali.

Se invece i lavori di ristrutturazione sono realizzati su parti condominiali comuni, occorre indicare il codice fiscale dell'amministratore di condominio o di qualsiasi altro condomino che provvede al pagamento.


Comunicazione all'ENEA


L'art. 16, comma 2 bis, D.L. n. 63/2013 (convertito con L. 90/2013), come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che:

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.


Detrazione IRPEF in 10 rate annuali

Il soggetto che intende avvalersi della detrazione o, in alternativa, un intermediario abilitato devono, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, inviare telematicamente la comunicazione a ENEA, utilizzando il sito www.efficienzaenergetica.enea.it.

Documenti da conservare per la detrazione 50%


Con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti su parti condominiali comuni, è previsto l'obbligo di conservare specifica documentazione, da esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate e, in particolare, occorre essere in possesso di:

  • delibera assembleare di approvazione dei lavori;

  • tabella dei millesimi per ripartizione delle spese;

  • fatture e ricevute fiscali, relative agli interventi effettuati e quietanze di versamento.


In alternativa a tale documentazione, per gli interventi su parti comuni, il condomino può farsi rilasciare apposita certificazione da parte dell'amministratore che attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, nonché l'indicazione della quota che il contribuente può portare in detrazione.


Bonus Mobili


Il bonus arredi è confermato per tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024, con una graduale riduzione delle aliquote.

Si tratta di una agevolazione fiscale che consente di portare in detrazione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF) il 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La Legge di Bilancio 2022, come rilevato, ha diminuto, a partire dal 1 gennaio 2023, l'importo massimo di spesa detraibile a euro 5.000 (per il 2022 il limite di spesa è pari a euro 10.000).


Info Progetto Gratuito ATTENZIONE !Può usufruire del bonus mobili solo chi ha usufruito anche del bonus ristrutturazioni.


La detrazione in esame si applica con riferimento a spese documentate e sostenute per l'acquisto di:

Bonus per mobili e elettrodomestici

  • mobili nuovi;

  • grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore a ad A+ e A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.


L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29/2013, ha chiarito che rientrano nell'agevolazione fiscale del 50% determinate categorie di mobili quali, a titolo esemplificativo:

  • letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Devono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione del c.d. bonus mobili porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e altri complementi di arredo.

Tra gli elettrodomestici agevolabili rientrano, secondo quanto disposto a titolo esemplificativo dall'Agenzia delle Entrate:

  • elettrodomestici di classe A+ o superiore per i quali è obbligatoria l'etichetta energetica;

  • forni di classe A o superiore per i quali è obbligatoria l'etichetta energetica;

  • grandi elettrodomestici privi di etichetta energetica;

  • frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.


Ecobonus riconfermato


Gli interventi di riqualificazione energetica, diversi da quelli c.d. trainanti previsti dall'art. 119 Decreto Rilancio, che danno diritto alla detrazione pari al 110%, consentono di usufruire di una minore percentuale di detrazione dal 50 al 65%.

Tali agevolazioni sono state introdotte dall'art. 1, comma 344-349, Legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) e poi confermate, con modifiche, dalle successive Manovre Finanziarie.


Nella maggior parte dei casi è possibile portare in detrazione le spese al 65%. In alcuni casi è tuttavia detrarre al 50% le spese.
L'incentivo consente al beneficiario di ottenere un rilevante sconto, ai fini delle imposte sui redditi in sede di dichiarazione, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Interventi agevolabili


La percentuale massima detraibile varia in base alla tipologia di intervento e, conseguentemente, all'indice di prestazione energetica conseguito.

In particolare, dal 1 gennaio 2018, gli interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF/IRES sono i seguenti:

  1. acquisto e posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2 bis, Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63);

  2. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347, Legge finanziaria 2007);

  3. interventi su finestre comprensive di infissi;

  4. riqualificazione energetica generale degli edifici esistenti.


Cessione del credito e sconto in fattura


Come noto, Il Decreto Rilancio, emesso dall'Esecutivo in piena emergenza sanitaria, aveva esteso l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura a quasi tutti i bonus riguardanti il comparto casa.

La precedente Manovra 2020 aveva limitato il campo di applicazione di tali modalità alternative di fruizione del beneficio fiscale sia da un punto di vista oggettivo (a esempio, ecobonus e sismabonus) sia soggettivo, prevedendolo, nella maggior parte dei casi per i soggetti c.d. incapienti.

L'emersione di una serie di frodi, legate ai bonus edilizi, ha "costretto" gli ultimi Governi a fare dietrofront in materia di fruibilità dei bonus edilizi.

In particolare, a partire dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto legge n. 11/2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'articolo 16-bis del Tuir e per gli interventi in materia di ecobonus, in linea generale, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d'imposta.


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Detrazione 50 novità
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Commenti e opinioni



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  • Giovanni Sala
    Giovanni Sala
    Martedì 23 Agosto 2022, alle ore 18:47
    Buongiorno Ho ristrutturato casa superamdo i 96000 euro  e sto recuperando da 4 anni... E fin qui tutto ok. Dovendo fare della manutenzione ordinaria in garage con delle porte coibentate e automatizzate e comprare un climatizzatore posso portarlo in detrazione al 50 l anno successivo?Grazie per l'eventuale chiarimento 
    rispondi al commento
  • Carlo
    Carlo
    Martedì 15 Febbraio 2022, alle ore 13:21
    Sullo sconto in fattura l'IVA viene pagata con aliquota al 10% o al 22%?
    rispondi al commento
  • Marianna
    Marianna
    Giovedì 10 Febbraio 2022, alle ore 14:24
    Sono proprietaria di una casa e quest'anno vorremo ristrutturare il giardino.
    I lavori in programma sono:
    - alzamento di un muro di contenimento per livellare il giardino e renderlo piano, con posa di reti metalliche e graniglia per stabilizzare il terreno,
    - installazione di una rete metallica di recinzione e infine posa di un prato sintetico.
    Vorrei sapere se qualcuna di queste spese può rientrare nel bonus con detrazione al 36% o se si possono avere sconti in fattura (come ad esempio con la cessione del quinto).
    rispondi al commento
  • Carmen
    Carmen
    Venerdì 3 Dicembre 2021, alle ore 17:30
    Abbiamo iniziato la ristrutturazione in casa in settembre e chiuderemo entro fine anno tutto.
    Con il decreto antifrode siamo un po'in difficoltà, l'ingegnere che segue i lavori è vago e non ci rende chiara la situazione.
    Nostra intenzione è quella di chiedere la cessione del credito,ma con la storia dell'asseverazione l'ingegnere sta prendendo molto tempo e non capiamo quanto il nuovo computo metrico si distanzi dalle effettive spese che abbiamo fatto.
    Detto questo ci hanno messo fretta per chiudere la CILA entro l'anno e chiedere la cessione del credito.
    Per quali motivi bisogna chiudere tutto entro fine anno?
    Perdiamo dei diritti sulle agevolazioni al 50% ?
    Inoltre se aspettassimo per avere i nuovi listini regionali per fare il computo metrico sarebbe possibile o dobbiamo usare quello attuale nei tempi di chiusura della CILA?
    Per le fatture pagate prima del 12 novembre andrebbero comunque asseverate?
    Oppure il computo metrico andrà fatto solo su quelle successive ?
    rispondi al commento
  • Luciano63
    Luciano63
    Sabato 27 Novembre 2021, alle ore 09:20
    Potrei accedere al bonus nell'anno 2022?
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Luciano63
      Martedì 30 Novembre 2021, alle ore 09:52
      Sulla base delle bozze della Legge di Bilancio 2022 che, preciso e sottolineo, circolano al momento sarà possibile usufruire per taluni bonus anche per il 2022. Ma la Manovrà non è ancora legge di Stato. Occorre attendere il testo definitivo
      rispondi al commento
  • Fra77
    Fra77
    Mercoledì 13 Ottobre 2021, alle ore 21:41
    Sto effettuando dei lavori all'esterno della casa, facciate, tetto e rifacimento di alcuni balconi.
    Tra i vari lavori che ho fatto, ho anche cambiato l'antenna TV, questo intervento può beneficiare della detrazione del 50%?
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Fra77
      Giovedì 28 Ottobre 2021, alle ore 12:48
      Sulla base di come Lei descrive l'intervento direi di no
      rispondi al commento
      • Fedro
        Fedro Debora mirarchi
        Sabato 8 Gennaio 2022, alle ore 07:58
        Non capisco per quale motivo l'antenna non possa rientrate.
        L'elenco riportato sulla guida di AdE è solo esemplificativo e in manutenzione straordinaria quale può essere il lavoro segnalato, perché non dovrebbe rientrare?
        rispondi al commento
  • Vincy.
    Vincy.
    Giovedì 30 Settembre 2021, alle ore 16:24
    Salve, ho acquistato in asta un immobile in corso di costruzione che si presenta nel seguente stato:
    esternamente vi è già l'intonaco, mentre internamente vi è solo la suddivisione tra i diversi vani (che vorrei cambiare) e quindi privo di tutti gli impianti e finestre sia interne che esterne.
    Sulla visura catastale è identificato solo il foglio la particella e il sub.
    Mentre nella categoria è scritto " in corso di costruzione".

    È possibile usufruire del bonus 50% per il completamento?
    Come faccio a capire se l'immobile è in F3 o F4?

    In attesa di riscontro, cordiali saluti
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Vincy.
      Giovedì 28 Ottobre 2021, alle ore 12:45
      Le consiglierei un accesso presso l'Ufficio dell'Agenzia del territorio
      rispondi al commento
  • Sara
    Sara
    Mercoledì 22 Settembre 2021, alle ore 10:51
    Ho effettuato presso la mia abitazione diversi lavori di ristrutturazione negli anni precedenti, per i quali sto ancora beneficiando della detrazione delle relative rate.
    Inoltre, effettueremo un lavoro di ristrutturazione al 90% entro l'anno con detrazione delle rate nei prossimi 10 anni.
    Se nel 2022 spostassi la sede della mia attività professionale presso l'abitazione, perderei il diritto alla detrazione integrale delle rate (riducendolo al 50%)?
    Tutti i lavori sarebbero terminati però starei usufruendo della detrazione delle rate degli anni successivi.
    rispondi al commento
  • Giuseppe Novello
    Giuseppe Novello
    Mercoledì 25 Agosto 2021, alle ore 12:37
    Il rimborso sarà per intero nel 2022 o in 10 anni?
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Giuseppe Novello
      Martedì 31 Agosto 2021, alle ore 14:30
      Si tratta specificamente di detrazione fiscale, non rimborso.Ciò significa che, sostenuta la spesa, si avrà diritto a portare in detrazione dalle imposte sui redditi una quota di spesa in precedenza sostenuta per 10 anni
      rispondi al commento
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