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L'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, commerciali, ricreativi e socio assistenziali può beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%).
Tale agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano l'efficienza energetica di un edificio esistente.
Nel caso dell'installazione di pannelli solari è importante che siano verificate alcune condizioni per poter accedere alla detrazione fiscale. Specifico che stiamo parlando di pannelli solari per la produzione di acqua calda e non di pannelli solari fotovoltaici, per i quali invece è opportuno affrontare il tema separatamente.
L'immobile su cui vengono installati i pannelli solari per la produzione di acqua calda deve essere esistente e può appartenere a qualsiasi categoria catastale (abitazione, ufficio, negozio, attività produttiva, ecc.). La prova della sua esistenza è data dall'iscrizione al catasto o dal fatto che sia stata presentata richiesta di accatastamento. Inoltre è importante che negli anni passati siano state pagate regolarmente Ici e Imu, sempre se dovute.
A differenza degli altri interventi che possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico, per i quali è necessario che l'immobile sia già dotato di impianto di riscaldamento, l'installazione di pannelli solari non richiede l'esistenza di un impianto di riscaldamento. Ciò diventa importante nei casi di edifici con permanenza non continuativa, come ad esempio case al mare o baite in montagna che vengono utilizzate solo d'estate e che talvolta sono sprovviste di riscaldamento.
Per accedere al beneficio è necessario che i pannelli solari e i bollitori installati siano garantiti per almeno 5 anni e che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici siano garantiti per almeno 2 anni.
Inoltre i pannelli solari devono essere conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, con certificazione di un organismo di un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.
Da ultimo l'installazione degli impianti deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa ai documenti citati, può essere prodotto l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Le spese ammesse alla detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi agli interventi di risparmio energetico sia quelli per le prestazioni professionali ad essi collegate.
Nel caso in esame tra i lavori possiamo citare la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
La normativa prevede che nel caso di installazione di pannelli solari il valore massimo di detrazione fiscale sia fissato a 60.000 euro. Quindi, considerando una detrazione del 65%, il tetto massimo di spesa su cui si può applicare la detrazione è 92.307 euro, importo che ritengo più che significativo tenendo presenti tutte le spese agevolabili prima descritte.
Nel caso in cui, oltre all'installazione di pannelli solari, si eseguano altri interventi che possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico, come ad esempio la sostituzione della caldaia o dei serramenti, il tetto massimo di detrazione di 60.000 euro resta valido solo per la spesa inerente i pannelli solari. Gli altri interventi, come la sostituzione della caldaia o dei serramenti, rientrano in altre categorie per le quali sono previsti altri tetti massimi di detrazione e vanno dunque conteggiati separatamente.
Facciamo un esempio. Nella mia abitazione installo dei pannelli solari per la produzione di acqua calda, spendendo 5.000 euro. Contemporaneamente decido di sostituire i serramenti, spendendo 20.000 euro. Poiché l'installazione dei pannelli e la sostituzione dei serramenti appartengono a categorie diverse ammesse alla detrazione sul risparmio energetico, devo considerare le due spese separate ai fini della detrazione.
Per i pannelli solari ho un tetto massimo di detrazione di 60.000 euro. Sui 5.000 euro di spesa potrò detrarre (considerando il 65%) 3.250 euro, importo verificato perché inferiore a 60.000 euro.
Per la sostituzione di serramenti ho un altro tetto massimo di detrazione di 60.000 euro. Sui 20.000 euro di spesa potrò detrarre (considerando il 65%) 13.000 euro, importo verificato perché inferiore a 60.000 euro.
Per beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico relativa all'installazione di pannelli solari è necessario acquisire i seguenti documenti e consegnarli al commercialista, caf o chi si occupa della dichiarazione dei redditi:
- L'asseverazione firmata da tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti richiesti;
- Le fatture relative alle spese sostenute;
- Le ricevute dei bonifici bancari o postali specifici per le detrazioni fiscali (a tal proposito consiglio la lettura dell'articolo Pagamenti per detrazioni fiscali sulla casa);
- La ricevuta di invio telematico effettuato sul sito predisposto dall'Enea, con la scheda descrittiva dell'intervento. Tale invio telematico va effettuato entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Nel caso in esame l'invio può essere effettuato direttamente dal contribuente, ma per sicurezza consiglio sempre di rivolgersi ad un tecnico che segue queste pratiche abitualmente.
Da ultimo segnalo che, a differenza di quanto richiesto per altri interventi, nel caso di installazione di pannelli solari, dal 2008 la certificazione energetica dell'immobile non è richiesta ai fini della detrazione sul risparmio energetico.
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Enea, sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda, che sono di conseguenza ammessi alla detrazione sul risparmio energetico.
Qualora si installi un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono beneficiare della detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2011, n. 12/E fornisce indicazioni sulla quota detraibile per questi casi particolari, che va determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto.
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