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Non è possibile accedere al beneficio fiscale del Superbonus 110% se l'intervento di demolizione e ricostruzione riguardi un rudere, ove vi siano semplicemente le mura perimetrali.
Questo è l'importante principio statuito dal Tar Campania 7 aprile 2022, n. 879, sezione di Salerno.
Dall'entrata in vigore dell'agevolazione fiscale, comunemente nota come Superbonus, è trascorso appena un biennio, nel corso del quale diverse e significative sono state le riforme e i correttivi apportati al beneficio fiscale.
In tale arco di tempo, anche la giurisprudenza sta giocando un ruolo importante nel definire il perimetro applicativo delle diverse detrazioni fiscali, compreso il Superbonus.
La sentenza in commento rientra fra tale filone, per aver affermato un importante principio che, con tutta probabilità potrebbe essere sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione.
La questione sottoposta al Tribunale amministrativo regionale riguardava un terreno in relazione al quale il proprietario aveva presentato un titolo edilizio per procedere alla ricostruzione di un fabbricato agricolo, usufruendo dell'agevolazione al 110%.
Tale titolo era stato sospeso dall'Ufficio comunale competente, il quale aveva impedito la prosecuzione dell'intervento.
La motivazione sottesa al provvedimento del Comune era essenzialmente riconducibile al fatto che il rudere, oggetto del titolo edilizio, aveva solo muri perimetrali, ma si presentava privo di copertura e di solai.
Secondo l'ente comunuale, il Superbonus non era, dunque, fruibile nel caso di specie, in quanto, ai sensi dell'art. 7, comma 8-bis, della legge regionale n. 19/2009 i ruderi potevano essere oggetto di interventi solo nel caso di comprovata esistenza, a far data dal 1 gennaio 2018, della consistenza e dell'autonomia funzionale.
Il Tribunale, con la sentenza in commento, ha chiarito il concetto di edificio da recuperare, ai fini del novellato D.p.r. n. 380/2000.
Come precisato dai giudici, il citato decreto per edificio da recuperare intende un minimo di preesistenza attualmente edificata, costituita dall'insieme di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura.
Ne consegue che, come precisato dai giudici amministrativi, se tali caratteristiche strutturali risultino inesistenti, non è possibile eseguire l'intervento accedendo al beneficio fiscale del Superbonus, come nel caso oggetto del giudizio, nel corso del quale, mediante rilievi fotografici, erano emerse esclusivamente parti di mura perimetrali, non sufficienti al fine di configurare il concetto di edificio da recuperare, ai sensi del Testo Edilizia, per legittimare il ricorso alla fruibilità della detrazione fiscale.
Alla luce di tale presupposto motivazionale, il Tribunale ha rigettato il ricorso del proprietario del fondo.
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