Dl Semplificazioni: demolizioni e ricostruzioni anche con aumento di volume
Novità in ambito edilizio con il DL Semplificazioni (76/2020). Le demolizioni e le ricostruzioni saranno più facili. Possibili infatti interventi volti a demolire e ricostruire immobili con incrementi di volume e sagome diverse.
Vengono inoltre inclusi nella definizione di lavori di manutenzione straordinaria gli interventi volti a modificare le destinazioni d'uso, purché non causino un aumento del carico urbanistico.
Ampliato il concetto di ristrutturazione edilizia e modificate le tolleranze costruttive che non configurano una violazione edilizia.
Il fine delle nuove disposizioni è facilitare la rigenerazione e il riuso di immobili.
Qual era la situazione prima delle modifiche apportate dal DL Semplificazioni in ambito di demolizioni e ricostruzioni edili?
La normativa previgente permetteva interventi di demolizione e ricostruzione osservando le distanze preesistenti con sostituzione dell'edificio nella medesima area di sedime, senza che si potessero apportare cambiamenti di volume e aumenti delle distanze.
Cosa prevede oggi la nuova normativa? A seguito delle modifiche apportate all'articolo 2 bis, comma 1 ter del TU Edilizia, l'intervento di demolizione e ricostruzione è sempre possibile nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non permettano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.
È consentito inoltre un aumento volumetrico con ampliamenti fuori sagoma e incrementi dell'altezza dell'edificio.
Il DL semplificazioni ha determinato in pratica nuove regole che implicano una maggiore libertà nell'attività di ricostruzione di un edificio, pur nel mantenimento delle distanze preesistenti.
Ulteriore novità è costituita dall'introduzione di una limitazione nei centri storici.
Nelle zone omogenee A, gli interventi finalizzati alla demolizione e ricostruzione sono consentiti unicamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e riqualificazione particolareggiati rientranti nella competenza del comune. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici ad oggi esistenti.