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Negli ultimi giorni le attenzioni della politica e del Governo uscente Monti, si sono concentrate in maniera particolare sull'approvazione del cosiddetto decreto sblocca pagamenti della Pubblica Amministrazione.
Si tratta del decreto legge n. 35 del 6 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile e intitolato Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
Al di là del tema principale del provvedimento legislativo, ovvero il via libera ai pagamenti verso imprese e professionisti prestatori di servizi nei confronti di enti ed amministrazioni, bloccati dal Patto di Stabilità, che comunque è argomento di fondamentale importanza per la ripresa dell'economia generale, in esso sono contenute importanti novità di carattere tributario per i contribuenti, in particolare in materia di Imu e Tares.
Sin dalla sua introduzione, nel 2012, i termini e la scadenza previsti per la dichiarazione Imu, sono risultati poco chiari e sono stati più volte modificati, tanto che anche noi ce ne siamo occupati ripetutamente, cercando di essere d'aiuto ai cittadini spesso in difficoltà.
Evidentemente è stato proprio per semplificare questo adempimento che, in occasione della pubblicazione del citato decreto, i legislatori hanno deciso di stabilire una data univoca per la presentazione della dichiarazione.
Infatti l'articolo 10, comma 4 del decreto, ha modificato il precedente articolo 13, comma 12 ter del
del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, stabilendo che la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno di ogni anno.
Ovviamente ciò va fatto nel caso in cui nell'anno precedente si sia entrati in possesso di un nuovo immobile non avente caratteristiche di prima abitazione, o che siano avvenute delle variazioni rilevanti che possono determinare cambiamenti nell'importo dell'Imu.
In questo modo viene meno la regola di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalle variazioni avvenute, e torna in vigore invece la scadenza univoca, così come avveniva per la vecchia Ici.
Nello stesso decreto sono contenute delle indicazioni ai Comuni, relative alla data entro cui pubblicare le aliquote e l'ammontare delle detrazioni previste dell'Imposta Municipale Unica per il 2013.
La scadenza per il pagamento della prima rata dell'Imu è fissata, per quest'anno, al 17 giugno 2013, e i comuni dovranno pubblicare la delibera con le nuove aliquote, se ci saranno variazioni, entro il 30 aprile.
Nel caso in cui gli enti non riuscissero ad ottemperare alla scadenza entro il termine fissato, rimarranno in vigore le aliquote dello scorso anno, come per i Comuni che non abbiano stabilito cambiamenti.
Se anche l'anno scorso il Comune non aveva deliberato specificamente, saranno applicate le aliquote standard nazionali, cioè il 4 per mille per la prima casa e il 7,6 per mille per gli altri immobili.
Le delibere potranno essere comunicate solo in via telematica, attraverso il portale del federalismo fiscale.
Se la pubblicazione non avverrà, comunque, entro il 16 maggio, la prima rata dell'imposta dovrà essere calcolata in base al 50% dell'importo calcolato per lo scorso anno, con le opportune detrazioni previste.
La seconda rata da versare a dicembre, quindi, potrà contenere un eventuale conguaglio, sulla base delle delibere pubblicate entro il 16 novembre.
Anche in questo caso, in mancanza di tale documento, si dovrà fare riferimento alle delibere pubblicate entro il 16 maggio o alla situazione dell'anno precedente.
Alcuni novità riguardano poi la Tares, la nuova imposta sui rifiuti solidi urbani che da quest'anno andrà a sostituire Tarsu e Tia.
Il decreto stabilisce che, solo per quest'anno, i comuni potranno fissare la scadenza e il numero di rate in cui si articolerà il tributo, con un'apposita delibera da pubblicare almeno 30 giorni prima della scadenza fissata. Questo in virtù dell'articolo 10 che modifica quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Salva Italia.
Per il pagamento delle prime due rate, i comuni potranno utilizzare i bollettini di pagamento precompilati già predisposti per le imposte che la Tares andrà a sostituire o indicare altre modalità di pagamento.
Inoltre la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato, prevista per la copertura dei cosiddetti servizi indivisibili dei comuni, andrà versata tutta con l'ultima rata, utilizzando il modello F24, oppure un bollettino di conto corrente postale predisposto.
Questa maggiorazione non potrà essere ulteriormente aumentata dalle amministrazioni comunali e il suo gettito andrà interamente allo Stato.
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