Decreti legge sui terremoti del 2016 e 2017

Convertito in legge il secondo decreto sul terremoto. Facciamo qui il quadro delle principali norme previste dai due decreti in merito alla questione abitativa.
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Decreti terremoti 2016-2017: quadro dei testi normativi


Danno da terremotoCon il presente articolo facciamo il punto sulle norme emesse per fronteggiare il disastro compiuto, come noto a noi tutti, dai terremoti del 2016 e del 2017 nel Centro Italia.

Le principali norme che ci interessano sono contenute nel DL 189/2016 (in piccola parte nel DL 244/2016 e nella L. 232/2016) e nel DL 8/2017 (e, ancora, in piccola parte nel DL 50/2017).

Il Decreto Legge n. 189 del 2016 è stato convertito con la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016.

La legge di conversione del DL 189 abroga il precedente decreto sul terremoto, il D.L. n. 205 del 11 novembre 2016, pur mantenendo validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base di quel decreto e facendone salvi gli effetti e i rapporti giuridici.

Segnaliamo che il testo del DL 189 ha subìto una modifica nella numerazione ad opera del comunicato del 22 ottobre 2016.

Il DL 189 è stato poi modificato dalla L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), dal DL 244/2016 (c.d. DL Milleproroghe 2017) e dal DL 8/2017 (secondo decreto terremoto) e dal DL 50/2017 (noto anche come Manovrina o Manovra correttiva, non ancora convertito in legge).

Il DL 8 del 2017, convertito dalla Legge n. 45 del 7 aprile 2017, contiene in parte norme che modificano il DL 189 ed in parte nuove norme.

Partiremo quindi dal DL 189 come modificato dai testi menzionati (solo in certi casi evidenzieremo che vi è stata una modifica, per esigenze di semplicità di lettura), nonché le ulteriori nuove norme previste dal DL 8/2017.

Naturalmente, avremo come riferimento la questioni connesse all'uso della casa e anche su tale argomento non potremo essere esaustivi con un semplice articolo, per quanto lungo.

Consigliamo quindi una lettura integrale dei testi normativi.


Decreti terremoto: ambito territoriale


Chiarito che l'obiettivo è quello di

disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica (art.1)

Immobile danneggiato da terremotoil decreto 189 specifica l'ambito territoriale delle norme: trattasi dei territori colpiti dai terremoti che si sono verificati dal 24 agosto 2016; territori inclusi nei comuni indicati dagli allegati 1 (terremoto del 24 agosto), 2 (terremoto del 26 e del 30 ottobre 2016) e 2-bis (terremoto del 18 gennaio 2017) e situati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Segnaliamo però che in alcuni punti del testo è rimasta la precedente menzione ai soli allegati 1 e 2; il che ovviamente comporta la domanda se quella specifica norma valga oppure no anche per i comuni dell'all. 2-bis.

Precisa subito la norma che per i comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto alcune disposizioni (riguardanti, ad esempio, la

proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi (art. 1)

nonché la

sospensione di termini amministrativi (art.1)

si applicano ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità dell'immobile (fabbricato, abitazione, studio professionale o azienda) con dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 da inviare all'Agenzia delle Entrate e all'INPS.

La norma aggiunge poi che possono avvalersi delle misure anche gli immobili posti in altri comuni delle regioni su indicate: in tal caso gli interessati devono farne richiesta e dimostrare il nesso di causalità tra gli eventi sismici e i danni tramite perizia asseverata.


Commissario straordinario, Uffici speciali per la ricostruzione e fondo


L'attuazione degli interventi previsti dal decreto è affidata al Commissario straordinario; la gestione straordinaria dura fino al 31 dicembre 2018.

I Presidenti delle Regioni interessate agiscono in qualità di vice commissari in raccordo con il Commissario straordinario (è costituita all'uopo una cabina di coordinamento della ricostruzione cui partecipano,

oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata (art.1)

per ogni Regione è poi costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni.

Le Regioni devono poi istituire degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Il decreto istituisce un fondo per la ricostruzione.


Strutture provvisorie di prima emergenza


Al fine di fornire una pronta risposta alle esigenze abitative dei territori sfollati, il decreto prevede, in attesa della fornitura delle soluzioni abitative, l'individuazione di aree pubbliche e private da destinare all'installazione di container.

Tutto questo al fine di:

un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale, assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio (art.4-bis)


Il decreto contiene anche le indicazioni sulle procedure che gli enti devono seguire per l'approvvigionamento dei container e in generale per la fornitura dei vari servizi.


Misure per la ricostruzione privata


Possono essere erogati i contributi fino al 100% per:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;... e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;... h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio (art.5)



Diritto all'abitazione
Per i casi di cui alle lettere a) ed e) i contributi sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato

sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo (art.5)




Ricostruzione privata: il finanziamento agevolato


Per tale erogazione i soggetti autorizzati all'esercizio del credito e operanti nei territori interessati possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo, stabiliti mediante convenzione stipulata con l'ABI (Associazione Bancaria Italiana), assistiti dalla garanzia dello Stato (ex D.L. n. 269/2003, art. 5, co. 7, lett. a, secondo periodo). Le garanzie dello Stato verranno concesse con Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto).

Il decreto 189 dispone che:

in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti (art.5)



Finanziamento ricostruzione privata: chi sono i beneficiari


Ai sensi dell'art. 6 del DL 189, i contributi sono rilasciati, su domanda, ai seguenti beneficiari (considerando sempre solo gli immobili destinati ad uso abitativo): deve trattarsi di proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011); deve inoltre trattarsi di immobili che al 24 agosto (per i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e indicati nell'allegato 1), al 26 ottobre (per quelli colpiti dal sisma del 26 ottobre e indicati nell'allegato 2) o al 18 gennaio 2017 per i comuni indicati nell'allegato 2-bis, risultavano adibiti ad abitazione principale, ovvero concessi in locazione con contratto registrato, comodato o assegnati a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario; oppure, deve trattarsi di proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia o familiari che si sostituiscano ai proprietari per gli immobili distrutti danneggiati e classificati con esito B, C o E in casi diversi dai suindicati; oppure, ancora, di proprietari, o usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che

si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni (art.6)

degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, nei quali, alla data del sisma era presente un'unità immobiliare come quelle sopra descritte.

Immobile ad uso abitativo danneggiato da terremoto

Le disposizioni relative ai criteri e alle modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni diversi da quelli elencati negli allegati, se gli interessati dimostrano il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, tramite perizia asseverata ( v. art.6, co.13-bis, DL 189/2016).


Interventi di immediata esecuzione


Per alcuni immobili sono ammessi interventi di immediata esecuzione: si tratta di immobili con danni lievi non classificati come agibili, oppure classificati come non utilizzabili (secondo procedure disciplinate da ordinanza della protezione civile) e per i quali sono necessari solo interventi di immediata riparazione; in tali casi, gli interessati devono presentare la comunicazione di inizio dei lavori, il progetto, l'asseverazione di un professionista abilitato circa il nesso tra gli eventi sismici e i danni all'immobile, nonché la quantificazione del danno, e poi possono immediatamente procedere al ripristino dell'immobile.


Contributo per i Beni mobili


Un contributo può essere riconosciuto per i beni mobili distrutti o danneggiati gravemente e per i beni mobili registrati.

Per i mobili non registrati può essere riconosciuto solo un contributo forfettario.


Immobili collabenti, fatiscenti ovvero inagibili


I contributi sono esclusi per quegli immobili che al momento del sisma non potevano essere abitati (oppure utilizzati a fini produttivi), in quanto collabenti, fatiscenti o inagibili.
In tali casi può essere concesso solo un contributo limitato alla demolizione dell'immobile, alla rimozione dei materiali e alla pulizia della zona.

Centri storici e centri e nuclei urbani e rurali


Entro centocinquanta giorni dall'individuazione, da parte della Regione, dei centri e nuclei interessati, i Comuni devono curare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione e predisporre gli strumenti urbanistici attuativi per programmare gli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico, per quanto qui interessa, relativi all'edilizia residenziale pubblica e privata, degli edifici privati residenziali.


Procedura per ottenere i contributi


Esclusi i casi di interventi di immediata esecuzione, dove, ai sensi del co. 4 dell'art.8 si deve depositare la documentazione richiesta, a pena di inammissibilità (v. art. 12 e 8, co.4), i beneficiari devono presentare istanza all'Ufficio speciale per la ricostruzione, insieme alla richiesta del titolo abilitativo previsto per l'intervento progettato.

Alla domanda, oltre alla documentazione prevista per il titolo edilizio, devono essere allegati: la scheda AeDes (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica), una relazione tecnica asseverata firmata da un professionista abilitato, indicante il nesso di causalità, il progetto degli interventi con il computo metrico e l'indicazione dei costi e del contributo richiesto, l'indicazione dell'impresa affidataria (con l'allegazione della documentazione attestante la selezione e l'attestazione dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco Anagrafe antimafia degli esecutori (art.30), elenco creato dallo stesso decreto.
Il Comune, verificata la compatibilità dell'intervento progettato alle norme urbanistiche, rilascia il titolo abilitativo.
L'ufficio speciale, verificata la spettanza del contributo, invia al vice commissario la proposta di concessione. Il vice commissario o un suo delegato emette il decreto di concessione del contributo.
Il decreto prevede dei controlli periodici a campione dei beneficiari e l'annullamento o la revoca della concessione con la richiesta di restituzione della somma eventualmente indebitamente percepita.
Successivi provvedimenti dovranno stabilire le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle pratiche ed eventuali ulteriori documenti e informazioni.


Edifici già colpiti da precedenti sismi


Con riferimento agli immobili danneggiati dai recenti sismi, ma già colpiti da precedenti terremoti, il decreto distingue tra il terremoto che ha colpito la Regione Abruzzo nel 2009 e quello che ha colpito negli anni 1997 e 1998 e in Umbria nel 2009.

Nel primo caso (terremoto Regione Abruzzo del 2009) il decreto, distinguendo tra i casi di contributi già concessi e quelli di contributi non ancora concessi, rimanda a una successiva regolamentazione del Commissario straordinario, per la definizione delle specifiche norme per la richiesta del contributo.

Quanto al terremoto del 1997-1998 e del 2009 in Umbria nei casi non ancora finanziati, nel caso che i terremoti del 2016 e del 2017 abbiano ulteriormente danneggiato fino a portare ad inagibilità indotta di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, il decreto stabilisce che vanno seguite le norme ivi indicate.


Ricostruzione pubblica e interventi sui beni culturali


Anche nel caso della ricostruzione pubblica consideriamo solo gli aspetti più rilevanti dal punto di vista dell'abitazione privata.

Ebbene, con l'art. 14 è previsto il finanziamento della ricostruzione tramite contributi a favore, per quanto qui interessa,

degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 (art. 14)



Sono poi previste norme per la tutela e la ricostruzione del patrimonio artistico e storico, di proprietà pubblica e privata.


Conferenza permanente e Conferenze regionali


Il decreto istituisce la Conferenza permanente, organo presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco e del comune. Vengono inoltre istituite presso ogni regione, delle Conferenze regionali.


Rimozione rifiuti


Come noto, una delle problematiche, sin dai primi momenti, attiene alla rimozione dei rifiuti causati dai crolli degli immobili.

Il decreto fa salve le disposizioni contenute nelle ordinanze emanate sin da agosto dal Capo del Dipartimento della protezione civile (n. 389 del 28.08.16, n. 391 del 01.09.16, n. 394 del 19.09.16 e i successivi provvedimenti adottati ai sensi delle dette disposizioni).

Il decreto prevede inoltre una serie di norme speciali riguardo alla gestione dei detti rifiuti.


Legalità e trasparenza


Viene istituita una struttura per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle operazioni di ricostruzione pubblica e privata finanziate ai sensi del decreto.

Viene inoltre istituito un elenco (denominato

Anagrafe antimafia degli esecutori (art.30)

a cui devono essere iscritti gli operatori che intendono operare negli interventi di ricostruzione.

Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6, L. 136/2010.

Nei contratti tra privati è obbligatoria la clausola di di tracciabilità finanziaria e quella di dare comunicazione alla struttura di cui sopra dell'inottemperanza al detto obbligo da parte di subappaltatori o subaffidatari.

Sono inoltre previste norme per il subappalto tra privati.

Gli amministratori di condominio e i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori assumeranno la qualifica di incaricato di pubblico servizio (ai sensi dell'art. 358 c.p.) ai fini dell'esecuzione delle prestazioni professionali svolte ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per la riparazione o la ricostruzione.


Alloggi per la locazione


Fatte salve le disposizioni già emanate dall'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016 circa l'assistenza alle popolazioni in forma transitoria (v. art.4), il decreto in esame prevede la possibilità per i vicecomissari di reperimento di ulteriori alloggi da destinare a chi è sgomberato da edifici qualificati come non agibili.

La durata dei contratti di locazione può essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli di legge (v. L. n. 431/1998).


Sospensione di termini


Segnaliamo inoltre che il decreto n. 189 prevede alcune sospensioni di termini per adempimenti di vario genere. Anche in questo caso indicheremo solo quelli più strettamente connessi alla casa.

IL DL 189 prevede sospensioni sino al 31 dicembre 2016 per, ad esempio:

d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;.. g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere... (art.48)



Non ci risultano ulteriori proroghe della detta sospensione, salvo che per l'ultima lettera (lett. g), per cui dal DL Milleproroghe è stato spostato al 31.12.2017 il termine per il pagamento di rate di mutui e finanziamenti, per quanto a noi interessa,

...per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (art.48)



Per i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, delle assicurazioni, della telefonia (il DL includeva anche il canone rai, ma la previsione è stata eliminata dal DL 8/2017) la competente autorità di regolazione deve sospendere, per non più di 6 mesi dal sisma, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche con riferimento ai clienti forniti sul mercato libero.

La stessa autorità deve anche prevedere le modalità di rateizzazione delle dette fatture nonché agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze.

Il successivo decreto milleproroghe ha spostato di ulteriori sei mesi il termine previsto per i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, delle assicurazioni, della telefonia (e della radiotelevisione pubblica) limitatamente a coloro che dichiarino l'inagibilità dell'immobile.

Quanto al canone tv, inizialmente rientrante nella previsione di sospensione insieme alle utenze, ora, ai sensi del DL 8/2017, è previsto che la ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato in bolletta elettrica è effettuata entro il 16 dicembre 2017 o, se dovesse passare la modifica di cui al DL 50/2017, non ancora convertio in legge) (a seconda dei casi) il 16 febbraio 2018;

nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017 (art.48)



Il decreto poi qualifica gli eventi sismici in questione come causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile (con riferimento all'impossibilità di eseguire la prestazione per causa non imputabile), anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni cui si applica il DL sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017 in esecuzione dalle ordinanze emesse dal Commissario straordinario per l'esercizio delle sue funzioni.

Inoltre, viene previsto che i redditi dei fabbricati posti nelle zone colpite, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero entro il 30 giugno 2017, perché inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone sino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e comunque fino all'anno di imposta 2017.

Detti fabbricati sono inoltre esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (imu) e dal tributo per i servizi indivisibili (tari) a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

A tali fini, il contribuente poteva dichiarare,

entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente (art.48)




Secondo decreto terremoto, nuove norme


Come dicevamo, il DL 8/2017, oltre ad introdurre modifiche al testo del più vecchio DL 189, introduce però anche altre norme e cioè, ad es.: norme in materia di strutture di emergenza, la misura del sostegno al reddito per le fasce deboli della popolazione, l'acquisizione da parte delle regioni di immobili di edilizia residenziale pubblica per fare fronte alle esigenze abitative.

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Alert Commenti
  • Dreissig
    Dreissig
    Martedì 9 Maggio 2017, alle ore 14:43
    E quale sarebbe il terremoto del 2017?
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Dreissig
      Martedì 16 Maggio 2017, alle ore 11:44
      Immagino tu sitia scherzando... 
      rispondi al commento
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