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19 Maggio 2010 ore 13:55 - NEWS Condominio |
Il procedimento di convocazione dell'assemblea di condominio non è vincolato a particolari forme visto e considerato che l'intera materia condominiale è informata ad un modello di gestione snello e privo di significative formalità.
Il regolamento condominiale, laddove presente, solitamente disciplina tempi e modi di convocazione dell'assemblea.
Tali norme, comunque, non possono derogare in peius al contenuto minimo di garanzia previsto dalla legge.
Tralasciando gli aspetti relativi ad ogni singolo statuto del condominio, che dovranno essere considerati in relazione al singolo caso di specie, vale la pena comprendere come, praticamente, un amministratore o un condomino, nel caso di autoconvocazione dell'assemblea straordinaria, debbano agire.
La prima cosa che bisogna fare quando si decide d'indire un'assemblea condominiale è quella di stilare il così detto ordine del giorno.
Ciò perché ai sensi dell'art. 1105, terzo comma, c.c. (dettato in materia di comunione ma applicabile al condominio in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c.) per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Nel caso di assemblea ordinaria una parte dell'ordine del giorno è già stabilita per legge in quanto dovranno essere discussi l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo e la conferma o revoca dell'amministratore in carica.
Altri argomenti potranno essere inseriti d'iniziativa dell'amministratore o su indicazione dei condomini.
Nel caso d'assemblea straordinaria la redazione del ordine del giorno è interamente rimessa alla discrezionalità dell'amministratore o nel caso di assemblea convocata su sollecitazione dei condomini, e fatti salvi i casi di palesi illegittimità, alle indicazioni contenute nella richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria.
Redatto l'avviso di convocazione, che naturalmente deve indicare luogo e orario dell'assemblea in prima e seconda convocazione, è necessario darne comunicazione a tutti i condomini.
Ai sensi dell'art. 1136, sesto comma, c.c., infatti, l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
L'omessa convocazione è causa d'annullabilità della deliberazione assembleare (Cass. SS.UU. n. 4806/05).
La comunicazione dell'avviso può avvenire in ogni modo, valendo come ha specificato la Cassazione, anche la forma orale purché si possa dare dimostrazione che il condomino ne sia effettivamente venuto a conoscenza.
È usuale, visto il maggior grado di certezza tipico di questa forma, che l'avviso sia spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le nuove tecnologie, laddove utilizzabili, consentono l'invio dell'avviso anche a mezzo posta elettronica certificata.
Tra il giorno della comunicazione dell'avviso (che per costante giurisprudenza deve essere considerato il giorno di ricezione dello stesso o quanto meno quello di deposito nella cassetta postale del destinatario dell'avviso stesso o della cartolina di avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale) e quello di svolgimento dell'assemblea (in prima convocazione) devono trascorrere 5 giorni (liberi).
Il giorno dell'assemblea, infine, il presidente dell'assise sarà tenuto alla verifica del corretto esperimento delle formalità utili al regolare svolgimento della riunione.
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