Controlli impianti elettrici incentivati dal GSE

Un nuovo Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico individua le modalità di controllo degli impianti elettrici che beneficiano di incentivi erogati da GSE.
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DM Sviluppo Economico 31 gennaio 2014


Il 13 febbraio 2013 è entrato in vigore il DM Sviluppo Economico 31 gennaio 2014, che disciplina i controlli e le sanzioni sugli impianti elettrici a fonti rinnovabili che percepiscono incentivi attraverso il GSE (Gestore Servizi Energetici). Ricordiamo a tal proposito che il GSE eroga incentivi per produzione di energia elettrica da solare, eolico, idroelettrico, biomasse, geotermico e marino.

impianti elettrici fonti rinnovabiliIl provvedimento attua l'articolo 42 del Dlgs 28/2011 e definisce in modo completo:
- i soggetti preposti ai controlli;
- il ruolo di supporto ai controlli che devono assumere i gestori di rete;
- la programmazione dell'attività di controllo;
- le modalità di controllo;
- le violazioni che determinano la decadenza dell'incentivo e la restituzione delle somme già erogate.

È bene specificare che il Decreto in oggetto si riferisce solo agli impianti elettrici a fonti rinnovabili incentivati dal GSE. Gli impianti di produzione di energia termica sempre incentivati dal GSE sono invece esclusi. A breve è comunque previsto un analogo Decreto per disciplinare i controlli anche su questi ultimi.

Torniamo però agli impianti elettrici a fonti rinnovabili e cerchiamo di approfondire le modalità di controllo.


Soggetti preposti ai controlli sugli impianti elettrici


Il soggetto preposto ai controlli sugli impianti elettrici a fonti rinnovabili individuati dal DM Sviluppo Economico 31 gennaio 2014 è il GSE, che si può avvalere anche del supporto tecnico di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche e di società da esso controllate.

Ai gestori di rete è assegnato invece il ruolo di supporto operativo, che si configura ad esempio nella misura e comunicazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti e immessa in rete o nella verifica della tele-leggibilità dei contatori installati presso gli impianti incentivati, ecc.


Programmazione dei controlli sugli impianti elettrici


Sono previsti controlli documentali su non meno del 50% delle nuove istanze di incentivo e su non meno del 15% delle istanze relative a impianti già incentivati e non oggetto di precedenti controlli. Oltre a controlli documentali, sono previsti anche controlli con sopralluogo su non meno del 10% della potenza di tutti gli impianti incentivati, di cui almeno la metà senza preavviso.


Controlli con sopralluogo


energia idroelettricaFatti salvi i controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento con sopralluogo è comunicato con raccomandata o mediante posta elettronica certificata, che devono contenere il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato al controllo. Il titolare dell'impianto è invitato a presenziare e collaborare alle varie attività di controllo, anche tramite suo delegato. La comunicazione conterrà inoltre la documentazione da rendere disponibile all'incaricato dal GSE.

Durante il controllo il soggetto incaricato potrà verificare le caratteristiche tecniche dei componenti dell'impianto, la configurazione impiantistica e il processo di produzione dell'energia elettrica, la strumentazione di misurazione dell'energia elettrica prodotta ed anche la documentazione che deve essere presente in loco e custodita dal titolare dell'impianto.

Il procedimento di controllo con sopralluogo si conclude con l'adozione di un atto in cui il GSE può dichiarare la conformità dell'impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi, o, al contrario, individuare eventuali violazioni e le conseguenti determinazioni.


Violazioni rilevanti


Nel caso in cui il GSE accerti in occasione di un controllo la sussistenza di violazioni rilevanti, viene disposto il rigetto dell'istanza di erogazione del contributo, il che significa la decadenza dell'incentivo e la restituzione delle somme già erogate.

fotovoltaicoMa quali sono le violazioni rilevanti? Esiste un elenco specifico riportato nell'allegato 1 al DM Sviluppo Economico 31 gennaio 2014. A titolo esemplificativo ne riporto alcune: la presentazione di documenti non veritieri, l'indisponibilità della documentazione da conservare presso l'impianto, comportamenti ostativi da parte del titolare dell'impianto in occasione del controllo, l'insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto ai fini dell'incentivo, ecc.

Ci sono poi alcuni casi di violazione per i quali la norma non prevede la perdita dell'incentivo, ma solamente la restituzione delle somme indebitamente percepite. Questo può avvenire ad esempio per violazioni che interessano impianti con potenza nominale fino a 20 kW e che comportano variazioni inferiori al 10% dell'importo degli incentivi annualmente percepiti dal titolare.

Infine, il GSE, dopo aver adottato il provvedimento conclusivo dell'attività di controllo, trasmette all'Autorità le violazioni accertate, in modo che, oltre all'eventuale perdita dell'incentivo già stabilita, questa applichi anche sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della Legge 481/1995.

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