Controlli impianti climatizzazione D.P.R. 74 2013

Nuove regole dallo scorso Giugno per l'esercizio, la conduzione ed i controlli degli impianti di climatizzazione estiva, invernale e per l'acqua calda sanitaria.
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Lo scorso Giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. numero 74 del 2013 con riferimento all'esercizio, la conduzione, i controlli e le ispezioni degli impianti tecnologici per la climatizzazione estiva ed invernale e per i trattamenti dell'acqua calda sanitaria.

risparmio energeticoIl decreto presidenziale numero 74 del 2013 costituisce un ulteriore passo in avanti, lungo la strada del miglioramento delle prestazioni degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, della riduzione delle spese energetiche degli edifici e della riduzione dell'inquinamento ambientale.

Più precisamente, tale decreto tappa una falla, in cui è incorso il nostro Paese, mancando il recepimento della direttiva europea 2002/91/CE relativa alla misure da adottare per il risparmio energetico degli edifici.

La principale novità, del decreto presidenziale, è la presenza obbligatoria di sistemi per il trattamento dell'acqua negli impianti di climatizzazione idronici (che utilizzano l'acqua come mezzo di trasporto dell'energia termica) e negli impianti per la produzione di acqua calda, ad uso sanitario, che ne garantiscono i rendimenti necessari.

I sistemi di trattamento sono dipendenti dal tipo di impianto e dagli elementi e le apparecchiature che li costituiscono, i principali problemi per gli impianti idronici sono legati ai fenomeni di incrostazioni e corrsioni.

La presenza in tali impianti di sistemi per il trattamento dell'acqua diventa, quindi, un obbligo che coinvolge i progettisti ed i tecnici installatori, in fase di realizzazione, i proprietari o responsabili degli impianti ed i loro manutentori in fase di esercizio.


Periodicità controlli impianti di climatizzazione

Il decreto presidenziale numero 73 ritocca anche la periodicità dei controlli, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria, finalizzata a garantirne i rendimenti, previsti in fase di progettazione.

In mancanza di riferimenti legislativi locali, per la manutenzione ed il controllo per gli impianti e le apparecchiature, si fa riferimento alle indicazioni dei libretti di istruzioni e manutenzioni.

Inoltre, il decreto specifica che per gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, rispettivamente, con potenze termiche nominali superiori a 12 kW e 10 kW deve essere effettuato un controllo di efficienza energetica.


Per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza termica nominale tra 12 e 100 kW e per quelli invernali con potenza tra 10 e 100 kW, le autorità preposte ai controlli, siano esse regionali o nazionali (es. ISPESL-INAIL) possono evitare le ispezioni, facendo riferimento al controllo di efficienza energetica, esso deve essere inviato dai manutentori ai catasti degli impianti termici regionali.


Temperature e tempi di accensione degli impianti di climatizzazione

Il decreto ha ridefinito i valori massimi di riferimento per le medie delle temperature estive ed invernali negli edifici da climatizzare, tali valori sono in funzione delle regioni geografiche di riferimento.

cambio tempistiche impiantiPer la climatizzazione estiva e per tutti i tipi di edifici, nei singoli ambienti trattati, la media delle temperature per il periodo di accensione degli impianti non deve essere inferiore a 26 °C, rispetto a tale valore è ammessa una tolleranza, negativa, di al più 2 gradi centigradi.

Per la climatizzazione invernale, per gli edifici ad uso civile, nei singoli ambienti trattati, la media delle temperature di riscaldamento non deve essere superiore a 20 °C con al più una tolleranza di 2 gradi centigradi.

Nel caso di edifici adibiti ad attività industriali, artigianali o simili la temperatura di riferimento diventa 18°C, mantenendo la stessa tolleranza.


I tempi di accensione degli impianti, definiti per il riscaldamento invernale e descritti nel decreto, sono i seguenti:

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.

È possibile sforare tali tempi, di accensione degli impianti, in presenza di condizioni climatiche particolari, in ogni caso, non è possibile eccedere con tempi di accensione oltre la metà di quelli indicati sopra. Una tabella, esposta in prossimità del generatore di ogni impianto, dovrebbe descriverne i tempi e le modalità di funzionamento nel rispetto del decreto.

Infine ricordiamo che tra i principali ambienti non soggetti a tali disposizioni ci sono: gli ospedali, le scuole, gli asili nido ed ambienti industriali o artigianali soggetti a specifiche disposizioni microclimatiche.

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