Contratto tra Committente e Professionista

Il rapporto che si instaura tra Committente e Professionista, implica un confronto anche su temi puramente economici e contrattuali.
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Pagamento per progettazione edificioUna delle maggiori problematiche, riscontrabili nel rapporto tra Committente e Professionista, riguarda il costo della prestazione professionale.

Quest'ultimo aspetto, se non adeguatamente affrontato, dà adito a controversie di ordine personale e, nei casi più estremi, legali.

La particolarità di questa disputa, dipende dalla lettura che viene data dal punto di vista dei due soggetti coinvolti, ossia Committente e Professionista.

È infatti all'interno di questo zona d'ombra, fuori dall'ordinario e per casi limite, che nascono i contrasti più frequenti.

Tralasciando i casi distinti, uno dei principali fattori determinanti riguarda la corretta valutazione della prestazione professionale, alla luce di modifiche in corso di opera e, ove necessario, della richiesta di nulla osta presso gli Enti competenti quali: Vigili del Fuoco, Genio Civile, Soprintendenza ai Beni Culturali, ecc.

In questi casi il problema nasce dalla indecisione (in alcuni casi), o variazione di condizioni (familiari e/o personali) del Committente sulla scelta di opportune soluzioni architettoniche che portano conseguentemente a richiedere varianti al progetto, ivi inclusi i pareri agli organi competenti.

Attività di progettazioneIl Progettista, a seguito di queste richieste, apporterà le necessarie correzioni in un lavoro eseguito all'interno del proprio studio professionale, coadiuvando questa attività anche con sopralluoghi o incontri con i funzionari degli Enti.

Questa parte non visibile comporterà l'elaborazione di una soluzione e la consegna al Committente del prodotto finito, o in bella copia (parafrasando un termine scolastico), al fine di una condivisione e prosieguo dei lavori.

Condivisione scelte progettualiIl problema nasce quando questa mole di lavoro non viene riconosciuta dal Committente, più attento all'esito finale che ai passaggi intermedi.

Per ovviare a questi fenomeni sgradevoli, è necessario un incarico ufficiale da parte del Proprietario seguito dall'accettazione del Professionista e da un elenco dettagliato delle attività da intraprendere.

Il rapporto, configurato con un accordo contrattuale, non può esimersi dalla conoscenza delle responsabilità personali cui sono soggetti Committente e Progettista/Direttore dei Lavori.


Questa parte è regolata dalle leggi dello Stato che impone in linea generale al Professionista di attenersi alle indicazioni urbanistiche, di garantire la corretta rappresentazione dello stato di fatto (se previsto), dell'idea progettuale e di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere.

Accordo contrattuale per prestazione professionaleLa mancata attuazione di queste norme comportamentali conseguono la denuncia per falso ideologico o presso la Procura della Repubblica come ad esempio per l'esecuzione di opere in C.A. senza deposito al Genio Civile.

Dall'altra parte il Committente non può esimersi da questi accadimenti, invocando la totale estraneità in quanto non conoscitore della realtà edilizia, ma sarà chiamato alle sue responsabilità (civili e penali) in funzione della figura che rappresenta.

Questa condizione pone il presupposto che qualunque attività svolta è formalmente approvata da ambedue i soggetti.

Un ultimo aspetto riguarda l'Impresa esecutrice, che seppur non coinvolta nel rapporto contrattuale qui trattato, rientra anch'essa in questo ciclo in quanto ne condivide fattori e responsabilità.

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