La competenza tecnica del professionista, nelle cause aventi per oggetto il settore edilizio, riveste un ruolo decisivo per la corretta constatazione dei fatti
Le Controversie poste su problemi che rientrano nel campo edilizio, sono da sempre state oggetto di dibattito in sede legale e presso le aule dei Tribunali.
È evidente tuttavia che non si possono tracciare delle linee guida valide per ogni categoria, poiché, le variabili che intercorrono all'interno di ogni questione, s'intrecciano a una rete di rapporti e condizioni che determinano la corretta lettura della dinamica e delle singole responsabilità soggettive.
Quando i contrasti non sono definiti con un accordo di tipo amichevole, subentrano di solito la citazione presso il Tribunale competente e l'apertura di una causa civile.
Su questo punto, il Giudice, in evidenza ad argomenti di carattere puramente tecnico, si avvale della consulenza esterna di un C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio), ossia di un professionista inserito in un elenco depositato presso le cancellerie, che avrà il compito di esprimersi, secondo i quesiti posti, con una relazione peritale.
È ovvio che questo documento diverrà nei fatti, un elemento indispensabile per un'efficace risoluzione della causa e produrrà delle conseguenze differenti in capo ad ognuno dei soggetti coinvolti.
Questa condizione pone l'attenzione circa la correttezza dei dati e una puntuale constatazione dei fatti riscontrati a seguito di un eventuale sopralluogo e lettura dei documenti forniti.
Alla luce di queste considerazioni, è evidente che l'esperienza e la capacità professionale del CTU, diventano elementi decisivi, in particolar modo per controversie di natura complessa, e quando parte degli elementi costituenti non sono facilmente individuabili.
Nei fatti, in questi casi, il Perito dovrà far fronte a una propria interpretazione tecnico/pratica per risalire alla reale causa del danno.
Per meglio comprendere l'importanza di questa dinamica si riporta il caso, risalente a qualche tempo fa, di una controversia nata a seguito di continue infiltrazioni di acqua all'interno di un alloggio provenienti da un terrazzo sovrastante.
La questione nacque a seguito di lavori di ripristino del manto impermeabilizzante, decisi da una prima relazione peritale, e al perdurare del fenomeno durante la stagione invernale.
In sede di sopralluogo del secondo Tecnico, si constatò che il problema derivava da altri elementi, determinati da un difetto costruttivo (sistema di smaltimento acque meteoriche), e da una microlesione posta in corrispondenza del bocchettone del pluviale, e quindi non dovuto a un difetto del manto impermeabilizzante.
Questo esempio pratico tende a chiarire, per molti aspetti, l'importanza della figura professionale e di eventuali altri soggetti che possono contribuire alla definizione tecnica della controversia.
Su questo punto viene in aiuto quanto disposto dal Legislatore, con l'articolo 201 del Codice di Procedura Civile, che ha posto la facoltà di nominare un proprio consulente di parte, denominato in termini giuridici CTP.
Questa figura può anche non essere iscritto all'albo del tribunale, non deve fare nessun giuramento e risponde del suo mandato al rispettivo Cliente.
Compito del CTP è di svolgere una funzione di controllo tecnico sul comportamento del Consulente Tecnico d'Ufficio, tramite osservazioni poste in merito alle indagini peritali.
Il CTU, di conseguenza, dovrà confrontarsi con il Consulente di Parte e prendere atto di tutti i quesiti a suo tempo posti.
Per ciò che concerne l'attività esplicitata dal Consulente Tecnico di Ufficio, si pongono degli indirizzi che hanno lo scopo di ben orientare la redazione della perizia peritale e la consistenza degli esiti in essa contenuta.
Il CTU, quale tecnico ausiliario del Giudice, deve attenersi a quanto richiesto dal mandato assegnatogli, e redigere un'analisi chiara, diretta dei fatti e facilmente interpretabile.
Inoltre, le conclusioni dell'accertamento non devono essere poste fuori tema rispetto all'oggetto del dibattito.
Tuttavia, in ogni attività edilizia, anche se di modesta entità, si possono adottare delle soluzioni pratiche, apparentemente banali, ma che in certi casi possono rappresentare un utile strumento per determinare le reali cause e responsabilità soggettive.
Su questa condizione, si ritengono validi i contratti di appalto definiti in maniera esaustiva in ogni singola parte, oltre alla redazione di un capitolato delle opere in cui inserire: la caratteristica dei materiali costruttivi, con la descrizione della posa in opera e la tipologia delle opere da realizzare.
Oltre questi documenti, nel caso d'interventi di ristrutturazione o nuova costruzione, sono opportuni anche i particolari costruttivi indicanti le caratteristiche tecniche delle singole parti della struttura edilizia.