Condòmino moroso: i bonus edilizi decadono?
I vari bonus edilizi sono una grande opportunità per riqualificare edifici vetusti a costi convenienti.
L'opzione della cessione del credito come alternativa alla detrazione diretta, si applica anche per i lavori condominiali.
Ogni condòmino è libero di decidere se scegliere la detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito.
E deve comunicare tale scelta all'Amministratore al quale spetta poi l'onere di svolgere tutti gli adempimenti fiscali necessari.
La detrazione spettante al singolo va calcolata facendo riferimento all'ammontare delle somme dovute al condominio, indipendentemente dal tetto di spesa massimo previsto dalla normativa e in riferimento al numero di unità immobiliari che costituiscono l'edificio.
Cosa accade se il singolo condòmino non paga la propria quota?
A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, afferma che il condòmino moroso non può cedere il credito d'imposta corrispondente alle detrazioni spettanti.
Il Fisco ha altresì ribadito che l'Amministratore di condominio deve dare comunicazione al Fisco circa le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni solo ed esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ogni condòmino entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condòmino medesimo.
Inoltre, se il condòmino ha intenzione di cedere il credito a soggetti terzi, diversi dai fornitori, l'Amministratore deve darne comunicazione soltanto se il condòmino in questione ha versato al condominio la somma esatta a lui imputata.
E, nel caso di versamenti parziali, solo in proporzione a quanto dallo stesso pagato rispetto al totale dovuto.
In altre parole, in caso di morosità, l'Amministratore non dovrà comunicare alcun dato riferito allo stesso poiché il condòmino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione.
Infine, sempre nella stessa circolare, l'Agenzia delle Entrate precisa che il recupero del credito verso il condòmino moroso non investe profili di carattere fiscale in quanto rientra tra i rapporti di diritto privato tra condominio e condòmino.