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Nuove regole per il condominio in materia di sicurezza antincendio

Nuove disposizioni relative alla sicurezza antincendio nei condominii sono state introdotte con la bozza del decreto del Ministero degli Interni. Ecco le novità
Pubblicato il

Nuove regole per la sicurezza in ambito condominiale


Aggiornamento delle regole per i nuovi condominii e per il rifacimento delle facciate degli edifici già esistenti purché trattasi di una superficie superiore al 50%.

Le novità, riguardanti la progettazione e i requisiti di sicurezza delle facciate interessate da lavori di rifacimento, sono state introdotte dalla bozza di decreto del Ministero degli Interni contenente la regola tecnica integrativa del D.M. 246/1987. Quest'ultimo decreto ministeriale ha ad oggetto la normativa antincendio degli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio pari o superiori a 12 metri.

Estintori in condominio nuove regole
Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni i lavori già in corso o quelli pianificati e relativi ad un progetto approvato prima dell'entrata in vigore della normativa.

Il testo approvato, contenente i nuovi requisiti antincendio, è al momento al vaglio della Commissione Europea.

Quali sono gli obiettivi da raggiungere a garanzia della sicurezza degli edifici?

- limitare la probabilità di propagazione di un incendio sorto nell'ambito dell'edificio a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali, interstizi tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con il conseguente coinvolgimento di altri compartimenti, orizzontali o verticali, che non erano stati inizialmente interessati dall'incendio;
- limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva diffusione a causa di un fuoco esterno, originato in un edificio vicino o a livello stradale;
- evitare o limitare, la caduta di parti di facciata che possono compromettere o impedire l'evacuazione e l'intervento delle squadre di soccorso.

La bozza del decreto indica quattro livelli di prestazione antincendio sulla base dell'altezza antincendi dell'edificio. Sono così classificati:

– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Si segnala che per altezza antincendi si intende l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

I condominii già esistenti sono tenuti ad adeguarsi alle ultime disposizioni rispettando determinate tempistiche:
Due anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale, per quanto concerne l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme antincendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
Un anno per le altre disposizioni, tra cui le quali vi sono le condizioni per garantire la sicurezza e una puntuale evacuazione in caso di incendio.

condominio , sicurezza antincendio , decreto , ministero degli interni
riproduzione riservata
Condominio: nuove regole di sicurezza antincendio
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