Nuove regole per la sicurezza in ambito condominiale
Aggiornamento delle regole per i nuovi condominii e per il rifacimento delle facciate degli edifici già esistenti purché trattasi di una superficie superiore al 50%.
Le novità, riguardanti la progettazione e i requisiti di sicurezza delle facciate interessate da lavori di rifacimento, sono state introdotte dalla bozza di decreto del Ministero degli Interni contenente la regola tecnica integrativa del D.M. 246/1987. Quest'ultimo decreto ministeriale ha ad oggetto la normativa antincendio degli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio pari o superiori a 12 metri.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni i lavori già in corso o quelli pianificati e relativi ad un progetto approvato prima dell'entrata in vigore della normativa.
Il testo approvato, contenente i nuovi requisiti antincendio, è al momento al vaglio della Commissione Europea.
Quali sono gli obiettivi da raggiungere a garanzia della sicurezza degli edifici?
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio sorto nell'ambito dell'edificio a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali, interstizi tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con il conseguente coinvolgimento di altri compartimenti, orizzontali o verticali, che non erano stati inizialmente interessati dall'incendio;
- limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva diffusione a causa di un fuoco esterno, originato in un edificio vicino o a livello stradale;
- evitare o limitare, la caduta di parti di facciata che possono compromettere o impedire l'evacuazione e l'intervento delle squadre di soccorso.
La bozza del decreto indica quattro livelli di prestazione antincendio sulla base dell'altezza antincendi dell'edificio. Sono così classificati:
– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Si segnala che per altezza antincendi si intende l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
I condominii già esistenti sono tenuti ad adeguarsi alle ultime disposizioni rispettando determinate tempistiche:
– Due anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale, per quanto concerne l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme antincendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
– Un anno per le altre disposizioni, tra cui le quali vi sono le condizioni per garantire la sicurezza e una puntuale evacuazione in caso di incendio.