Ecobonus e comunicazione all'Enea
Il diritto del contribuente di beneficiare dell'Ecobonus non viene meno in caso di ritardo nella comunicazione dei dati all'Enea.
Si tratta di un importante principio affermato dalla sentenza n. 5330/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Poiché siamo di fronte ad un adempimento burocratico di natura meramente formale, il mancato rispetto del termine (90 giorni dalla data di fine lavori) previsto per la trasmissione della documentazione, non può giustificare l'esclusione dal beneficio fiscale, in riferimento alle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Come asserito dalla Ctr Lombardia siamo in presenza di un adempimento finalizzato unicamente a monitorare e controllare la sussistenza dei presupposti per godere della detrazione fiscale in caso di interventi diretti al risparmio energetico. Esso infatti non costituisce presupposto giuridico idoneo a mettere in discussione la legittimazione stessa dell'agevolazione fiscale. Diverso discorso deve essere fatto in riferimento alla tipologia di spesa, modalità di pagamento e a tutti gli altri requisiti di carattere sostanziale che il Fisco reputa condizione necessaria per poter accedere al beneficio stesso.
La vicenda esaminata dai giudici nasce dalla contestazione effettuata al contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate che negava la detrazione fiscale effettuata nella dichiarazione dei redditi, a seguito di una spesa per lavori di riqualificazione energetica. La motivazione risiedeva nella presentazione della necessaria documentazione dopo il termine di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori.
La Ctr affermava che, trattandosi di vizio formale, esso non poteva inficiare il riconoscimento dell'Ecobonus. La commissione tributaria si allineava così ad altri provvedimenti delle commissioni lombarde che sul tema si erano già pronunciate allo stesso modo.
Nella fattispecie concreta inoltre veniva messa in discussione anche la tardività stessa della presentazione dei documenti; i giudici regionali ritenevano che la trasmissione era avvenuta tempestivamente e in linea con quanto disposto dalla circolare 21/E/2010 dello stesso ufficio, che sancisce la facoltà del contribuente di integrare, anche in un momento successivo, l'avvenuta comunicazione.