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Anche al rientro dalle ferie, si torna nuovamente a parlare di cessione del credito.
Un emendamento approvato in fase di conversione in Legge del Decreto Aiuti, che ha previsto che le banche potessero effettuare la cessione dei crediti relativi ai vari bonus edilizi anche alle Partite IVA loro clienti.
Il comma 3 dell'articolo 57, però, limitava la cessione libera a tutte le Partite Iva per i crediti acquisiti le cui comunicazioni di prima cessione (o sconto in fattura) fossero state inviate all'Agenzia delle Entrate dopo il 1° maggio 2022.
Poiché moltissime banche sono in possesso di svariati crediti antecedenti alla data predetta, la Legge ha previsto l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 57 del Decreto Aiuti.
In pratica, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, le banche, prima di accettare crediti, erano tenute a verificare che la comunicazione relativa alla prima cessione - o quella inerente lo sconto in fattura - fosse stata fatta dopo il 1° maggio 2022.
A seguito delle svariate modifiche normative succedutesi, si era però venuta a creare una erronea sovrapposizione di disposizioni che avrebbe, dal canto suo, portato alla vanificazione della liberalizzazione della cessione.
Per questo motivo, lo scorso 20 agosto è entrata in vigore la legge di conversione del Decreto sulla semplificazione fiscale (DL 73/2022).
Grazie a tale norma, le banche possono quindi cedere i crediti a tutte le Partite Iva, indipendentemente da qualsiasi limite di tipo temporale e/o scadenza.
Riassumiamo quindi l'iter del meccanismo delle cessioni di credito a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge sulla semplificazione fiscale.
I crediti possono essere ceduti per 3 volte al massimo:
In qualsiasi momento le banche hanno la facoltà di cedere il credito ai clienti con Partita Iva che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca cedente o la banca capogruppo. Dopo l'acquisto, le Partite IVA non possono cedere il credito a loro volta.
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