Ripresentato sotto una nuova veste il ddl 1865 che estende le competenze professionali di geometri e periti edili.
Cambia il nome ma non la sostanza dei contenuti: la proposta di legge 3493 del deputato Daniele Toto riprende infatti in gran parte quanto gia' disposto dal disegno di legge 1865 della senatrice Vicari (Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23), che tante polemiche aveva suscitato, e che estendeva le competenze di queste categorie professionali in materia di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico ed amministrativo.
Il testo di legge Vicari, presentato alla fine del 2009, era stato seguito da numerose proteste da parte delle associazioni professionali di ingegneri ed architetti, si era poi giunti ad un incontro con la stessa senatrice e con le associazioni di geometri e periti edili al termine del quale, l'iter parlamentare era stato sospeso e si era definito l'impegno di presentare entro due mesi un testo condiviso contente le osservazioni di tutte le categorie professionali coinvolte.
Il termine è scaduto alla fine di aprile senza che nulla di concreto sia accaduto e, mentre il ddl 1865 rimane sospeso, è stata presentata questa nuova proposta di legge che potrebbe scavalcarlo.
Le differenze tra i due testi sono davvero poco consistenti. Infatti mentre il ddl Vicari limitava le competenze di geometri e periti, per ciò che riguarda la progettazione strutturale, ad edifici con strutture in cemento armato non complesse, fino a 5.000 metri cubi, e fino a tre piani fuori terra in zona non sismica e due piani fuori terra in zona sismica, nella nuova proposta il limite viene ridotto a 4.500 metri cubi e si distinguono due zone sismiche: quelle a rischio elevato, con limite a due piani fuori terra e quelle a rischio non elevato con limite a tre piani.
Naturalmente geometri e periti si potranno occupare di progettazione architettonica e collaudo anche di edifici superiori a 4.500 metri cubi, purchè la progettazione strutturale venga affidata ad altro professionista laureato.
Analogie si ritrovano anche per ciò che concerne l'ampliamento delle competenze in campo urbanistico.
I suddetti professionisti si potranno infatti occupare anche della redazione di piani di lottizzazione, nei limiti di un ettaro di estensione, e di piani di recupero, nei limiti di cubatura e di piani fuori terra già citati.
Così come nel ddl 1865 esiste una norma transitoria che prevede che geometri e periti iscritti da più di 10 anni nei rispettivi albi professionali per poter disporre di competenze in edilizia debbano frequentare un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico in edilizia.
I professionisti con anzianità inferiore ai 10 anni di iscrizione, invece, oltre al corso in materia energetica, dovranno frequentare altri corsi in materia di edilizia in zona sismica, di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.
Alcune novità sono contenute nell'ultimo articolo e riguardano l'inserimento e la pratica professionale. Si prevede che il periodo di tirocinio di due anni sia retribuito con almeno 5.000 euro annui e che, prima dell'esame di abilitazione professionale, il tirocinante debba sostenere un corso di 120 ore in materia di rendimento energetico in edilizia.