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Con la circolare 33/E l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che i contribuenti che entro le scadenze previste non hanno provveduto a inviare la comunicazione concernente l'opzione di sconto in fattura e cessione del credito per accedere ai bonus edilizi potranno procedere con la trasmissione anche dopo i termini in precedenza stabiliti.
Tale possibilità è stata definita remissione in bonis. La misura è stata introdotta per accettare le comunicazioni tardive di soggetti privati, titolari di partita IVA e soggetti Ires.
Al fine di rendere tutto ciò possibile, l'Agenzia delle Entrate ha messo a punto un nuovo software affinché la comunicazione relativa alle modalità di fruizione dei bonus edilizi alternativa alla detrazione fiscale possa essere inoltrata.
Il contribuente potrà avvalersi della remissione in bonis sia per semplici ritardi che per errori che abbiano condotto all'annullamento della precedente comunicazione.
La normativa di riferimento in merito alle scadenze per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate prevedeva un doppio binario.
La trasmissione da effettuare al Fisco in merito all'opzione dello sconto in fattura e cessione del credito per i bonus edilizi deve di regola essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno il diritto alla detrazione fiscale.
In caso di cessione delle rate residue non portate in detrazione, la comunicazione deve di norma essere trasmessa entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la prima rata ceduta e non utilizzata in detrazione avrebbe dovuto essere riportata.
Il termine del 16 marzo è stato successivamente spostato e i soggetti privati aveva tempo fino al 29 aprile 2022. Per i soggetti Ires e i titolari di partita IVA la scadenza è slittata invece al 15 ottobre scorso.
Ora con la circolare n. 33 dello scorso 6 ottobre l'Agenzia delle Entrate concede un'ulteriore deroga dando tempo al contribuente fino al 30 novembre 2022.
Per avvalersi della remissione in bonis è necessario il rispetto di alcune condizioni:
L'ultima condizione per poter validamente inviare tardivamente la comunicazione all'Agenzia delle Entrate in caso di Superbonus 110% o altri bonus edilizi è il versamento di una sanzione pari a 250 euro.
Per quanto concerne le modalità di versamento, precisiamo che esse sono fissate nella risoluzione n. 58 dell'11 ottobre scorso emanata dall'Agenzia delle Entrate nella quale l'Amministrazione finanziaria specifica che il pagamento della sanzione deve avvenire tramite modello F24 ELIDE, con indicazione del codice tributo 8114 denominato “Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – Remissione in bonis”.
Nel modello devono essere riportati alcuni dati:
La scelta dell'opzione di sconto e cessione del credito riferita alle spese sostenute nel 2021 nonché alle rate residue sostenute nel 2020 potrà essere comunicata entro il 30 novembre 2022.
La trasmissione tardiva oltre che in caso di mero ritardo può essere consentita qualora il contribuente abbia chiesto all'Agenzia delle Entrate l'annullamento dell'accettazione del credito a seguito di un'errata comunicazione.
A loro volta le comunicazioni inviate nel corso del mese di novembre potranno essere annullate e sostituite entro e non oltre il 5 dicembre.
Dopo tale data non sarà più possibile alcuna variazione o sostituzione e resterà ferma la comunicazione precedentemente inoltrata.
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