Affitto: si è obbligati a tinteggiare a fine locazione?
Quando si lascia la casa presa in affitto, il proprietario dell'appartamento può pretendere la tinteggiatura delle pareti? Assolutamente no.
Sulla base di quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.29329 del 2019 l'eventuale clausola che crea al proprietario un vantaggio al di fuori del canone percepito deve ritenersi nulla, anche se sottoscritta dalle parti.
Andiamo con ordine e ricordiamo che, in forza del contratto di locazione il proprietario (locatore) concede l'immobile in godimento ad altri (conduttore), previa corresponsione di un canone. In forza di detto contratto sorgono degli obblighi tra le parti. Tra questi vi è l'obbligo dell'inquilino di restituire il bene nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il deterioramento derivante dall'uso in conformità del contratto.
Alla luce di quanto previsto dalla norma evidenziata, la rimessa a nuovo dell'immobile rientra dunque tra gli obblighi del conduttore?
A questa domanda la Corte di Cassazione vuole dare una risposta chiarificatrice.
Secondo l'interpretazione effettuata dai Giudici di Legittimità, tra i doveri del conduttore non rientra quello di tinteggiare le pareti, anche in presenza nel contratto di apposita clausola.
Due sono gli aspetti che emergono nella sentenza in esame:
-la tinteggiatura non può essere posta a carico dell'inquilino poiché dopo un certo periodo è normale che i muri si possano macchiare.
Si tratta di un deterioramento dovuto al normale uso prolungato dell'immobile in funzione della durata dell'affitto. Diverso discorso magari se venissero effettuati dei murales o altre pitture particolari.
-una clausola che imponesse la tinteggiatura delle pareti sarebbe da considerarsi nulla poiché costituirebbe un vantaggio (in aggiunta al canone) contrario alla legge e non dovuto. Il canone è l'unico compenso derivante dalla locazione.