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Il decreto milleproroghe, con l' art.9 della legge 19/2017, ha approvato la proposta dell'ANCE di prorogare, almeno per un altro anno, l'incentivo fiscale per l'acquisto di case in classe energetica elevata.
Con la legge di Stabilità 2016, infatti, è stata introdotta una detrazione IRPEF commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'acquisto è effettuato e nei 9 successivi.
L'incentivo spetta ai soggetti IRPEF che, anche nel corso del 2017, acquistano dalle impresecostruttrici abitazioni in classe A o B, indipendentemente se come prima casa o abitazione da dare in affitto.
É evidente che il fine della misura, è quello di incentivare il mercato residenziale, indirizzando la domanda verso l'acquisto di abitazioni di nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla qualità dell'abitare.
Ulteriore obiettivo, non meno valido dei precedenti, è quello di eliminare la disparità di trattamento fiscale che esiste tra chi compra l'usato dal privato, con registro al 2% o al 9% sul valore catastale dell'abitazione, e chi acquista invece il nuovo o riqualificato dall'impresa, pagando l'IVA al 4% o al 10% sull'intero corrispettivo di vendita.
L'incentivo per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale in classe energetica A o B è riconosciuto sulle case vendute dalle imprese costruttrici delle stesse.
L'Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto sostenuto dall'ANCE, ha dilatato il concetto di impresa costruttrice, includendo in tale definizione anche le imprese che, sulla medesima abitazione:
• hanno costruito direttamente l'abitazione;
• hanno affidato in appalto la costruzione dell'abitazione;
• hanno eseguito direttamente interventi incisivi di recupero sull'abitazione oggetto di vendita;
• hanno affidato in appalto interventi incisivi di recupero sull'abitazione oggetto di vendita;
Questo perché, evidentemente, intervenendo incisivamente su un edificio esistente, è possibile ottenere un manufatto con caratteristiche strutturali ed energetiche del tutto equiparabili ad una nuova costruzione.
Questo fa sì che la detrazione del 50% dell'IVA possa essere riconosciuta, non solo per l'acquisto di abitazioni di nuova costruzione cedute dalle imprese costruttrici, ma anche di quelle incisivamente recuperate, cedute dalle imprese ristrutturatrici, purché rispettino, naturalmente, la classe energetica A o B e siano acquistate entro il 31 dicembre 2017.
L'incentivo spetta ai soggetti IRPEF che, nel biennio 2016-2017, acquistano dalle imprese costruttrici, o ristrutturatrici, abitazioni in classe A o B, di qualsiasi categoria catastale abitativa ed a prescindere dalla destinazione attribuita, ovvero prima casa, casa da affittare, casa a disposizione .
L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ammette che in caso di acquisto congiunto dell'abitazione energetica e delle sue pertinenze, quali ad es. cantina, posto auto, etc, la detrazione possa calcolarsi assumendo il 50% dell'IVA pagata sull'intero acquisto, comprensivo quindi sia dell'unità abitativa che delle unità ad essa pertinenziali, solo se l'acquisto è contestuale e sia riportata in rogito l'evidenza del vincolo.
Si precisa inoltre che sono del tutto irrilevanti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione:
• la data di fine lavori di costruzione, o ristrutturazione, dell'abitazione, purché l'acquisto sia soggetto ad IVA ;
• la circostanza che, prima dell'acquisto, l'abitazione agevolata sia stata locata dall'impresa costruttrice/ristrutturatrice cedente.
Con la proroga a tutto il 2017 la detrazione è riconosciuta per tutti gli acquisti effettuati anche nel corso del 2017, compresi quelli intervenuti da gennaio di quest'anno sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.
La disposizione, infatti, ha efficacia retroattiva, rendendosi così continuativa dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.
L'Agenzia, con un orientamento restrittivo, aveva precisato che, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, era necessario che il pagamento dell'IVA fosse avvenuto in un periodo agevolato , ovvero il solo 2016.
In tal modo veniva esclusa così la possibilità di fruire dell'agevolazione in relazione all'IVA pagata per gli acconti corrisposti nel 2015, ancorché l'acquisto dell'abitazione e, quindi, la stipula del rogito definitivo fosse avvenuto nel 2016.
Oggi questa condizione è superata relativamente agli acconti pagati nel corso del 2016 per rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2017.
In tal caso, infatti, essendo sia gli acconti che l'atto di trasferimento intervenuti in annualità agevolate, cioè 2016 e 2017, la detrazione potrà essere commisurata al 50% dell'IVA complessivamente pagata sull'acquisto dell'abitazione : acconti e saldo.
In merito all'eventuale cumulabilità con le altre agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di abitazioni ristrutturate, ossia della detrazione IRPEF del 36%, potenziata al 50% sino al prossimo 31 dicembre 2017, applicabile per l'acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati dalle imprese cedenti, l'Agenzia delle Entrate (CM 20/E/2016) ha precisato che il contribuente che abbia acquistato un'abitazione all'interno di un edificio interamente ristrutturato, può beneficiare sia della detrazione del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto, sia del bonus edilizia.
In tale ipotesi, al fine di evitare ingiustificate sovrapposizioni e nel rispetto della normativa, cumulare i due benefici è possibile operando nel seguente modo:
o la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto dell'abitazione in classe energetica A o B opera sull'intero importo dell'IVA dovuta sull'acquisto o la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta per l'acquisto della medesima abitazione, facente parte di un fabbricato integralmente ristrutturato, opera sul 25% del prezzo d'acquisto, comprensivo solo dell'IVA rimasta effettivamente a carico del contribuente, cioè il restante 50%.
Idem nel caso di box pertinenziale acquistato contestualmente all'abitazione agevolata con la detrazione del 50% dell'IVA .
Nei Modelli per la dichiarazione dei redditi relativi al 2016, Modello 730/2017 e UNICO PF/2017, disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate , troverete un apposito rigo dove inserire le spese per l'acquisto agevolato delle case energetiche sostenute nel corso del 2016.
Nel Modello 730/2017:al rigo E59 della Sezione III C relativa al Quadro E oneri e spese, andranno inserite le spese agevolate, ossia l'ammontare complessivo dell'IVA corrisposta all'impresa cedente nel corso del 2016, oppure l'importo complessivo dell'IVA pagata sugli acconti corrisposti nel 2016, per rogiti che verranno stipulati nel corso del 2017.
Nel Modello UNICO PF/2017: al rigo RP59 devono essere inserite le stesse spese Sezione III C relativa al Quadro RP oneri e spese o analogamente l'importo complessivo dell'IVA pagata sugli acconti corrisposti nel 2016.
In entrambi i Modelli, inoltre, occorre indicare il numero della rata di ripartizione della detrazione, suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, che, per il 2016, sarà necessariamente il n.1 , essendo il primo anno di vigenza dell'agevolazione.
In aggiunta a questo, solo nel Modello UNICO PF/2017, dovrà essere indicato anche l'importo della rata pari ad 1 /10 dell'importo complessivo dell'IVA pagata nel 2016.
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