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Il Decreto sostegni bis ha previsto un provvedimento di sostegno straordinario e temporaneo, rivolto alle imprese appaltatrici, per far fronte all'aumento dei materiali da costruzione.
Nello specifico, le Stazioni Appaltanti, possono provvedere alle compensazioni usando:
Qualora le risorse non fossero sufficienti, è possibile utilizzare il Fondo per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, istituito dal Decreto sostegni bis con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, arricchito poi con altri 100 milioni dalla Legge di Bilancio per il 2022. Inoltre, per effetto del Decreto Energia, sono in arrivo ulteriori 150 milioni di euro.
Secondo la normativa, tali aiuti possono venire richiesti anche se i lavori sono già terminati, purché la Stazione Appaltante non abbia ancora approvato l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.
Tale chiarimento è stato fornito dall'Anac (Autorità nazionale anticorruzione), con il parere n. 63/2022, ed è stato sollecitato da un Istituto di valenza nazionale in merito ad uno specifico caso che qui di seguito andremo a spiegare.
Nell'ambito di un appalto relativo alla riqualificazione degli impianti elettrici, l'appaltatore, in base a quanto previsto dal Decreto sostegni bis, ha fatto richiesta di compensazione. Richiesta che è stata tuttavia respinta perché, al momento dell'entrata in vigore della legge, i lavori cui faceva riferimento, risultavano ormai già terminati.
Dal canto suo, l'appaltatore, ha però contestato la mancata approvazione, dal momento che il certificato di regolare esecuzione aveva carattere provvisorio in quanto non era ancora stato approvato. Pertanto, il contratto doveva essere considerato come ancora in corso.
La motivazione apportata dall'appaltatore è da ritenersi valida; infatti l'Anac gli ha dato ragione!
Gli esperti dell'Autorità nazionale anticorruzione hanno spiegato che l'emissione del certificato di collaudo, da parte del collaudatore, non va a esaurire il contratto tra le parti poiché spetta al committente stesso l'approvazione finale.
In altre parole, il collaudo viene considerato definitivo soltanto dopo l'approvazione.
È bene specificare che l'approvazione può anche essere tacita, e avviene 2 anni e 2 mesi dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
L'Anac ha altresì affermato che le suddette considerazioni possono essere estese anche al Certificato di regolare esecuzione nei casi specifici in cui tale documento va a sostituire il collaudo.
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