Niente risarcimento per l'anziano che cade in viale condominiale innevato

Pecca di imprudenza l'anziano che si incammina su un viale condominiale innevato. Pertanto, se cade, nessuno deve risarcirlo dei danni dovuti alla sua caduta.
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Anziani e viali innevati, un incontro da evitare


Se un anziano si avventura per un viale ricoperto di neve e cade, facendosi male, non può invocare la responsabilità di nessuno, condominio compreso, se non la sua.

Sentenza n. 31540/2018 su anziano caduto su viale innevato
Infatti, egli, essendo ben al corrente della propria età e delle condizioni fisiche che ne derivano, avrebbe dovuto essere più prudente ed evitare di intraprendere una passeggiata che non si prospettava esattamente di salute, ma, anzi, alquanto pericolosa.

Questo in sintesi, il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 31540 depositata il 6 dicembre 2018.

Entriamo nel dettaglio, premettendo cenni alla controversia per passare poi agli aspetti giuridici cui la Corte ha prestato attenzione per giungere alla decisione già esposta in sintesi.


Richiesta risarcitoria per caduta su viale condominiale coperto di neve


Come anticipato, all'origine della controversia vi è la caduta di un anziano per un viale condominiale coperto di neve.

Caduta di anziano su bene in custodia

Nella domanda giudiziale di risarcimento l'anziano affermava che era successo in particolare che mentre passeggiava all'interno del parco, era caduto per terra a causa della presenza di neve e fogliame non rimossi ed aveva così riportato la frattura del femore sinistro.

La somma richiesta a titolo di risarcimento del danno era di euro 156.321,78.

Si costituivano in giudizio il condominio e la sua compagnia di assicurazioni.

La domanda giudiziale, inizialmente proposta contro il condominio in quanto proprietario, una volta scoperto il difetto di titolarità, era stata poi proposta, sempre contro il condominio, ma in quanto custode, dunque ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale prevede la responsabilità per i danni prodotti da cose in custodia salvo che si provi il caso fortuito.


Responsabilità da cose in custodia, la norma


Il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. è definito dalla giurisprudenza come quell'elemento estraneo che interrompe il nesso di causalità tra cosa e danno e che porta così ad escludere la responsabilità del custode.

In tale visione, le sentenze hanno spesso affermato che anche il comportamento dello stesso danneggiato può rappresentare quel caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., ed è idoneo come tale ad interrompere il detto nesso di causalità.


L'imprudenza del danneggiato esclude la responsabilità dell'agente


In primo grado il tribunale concludeva che la responsabilità dell'accaduto era da ricollegarsi all'imprudente condotta dell'uomo, il quale, pur essendo anziano, si era avventurato senza precauzioni su una strada ripida ed innevata e dunque aveva interrotto il nesso interruttivo esistente tra il custode e la cosa: tale condotta integrava per il tribunale quel il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la custodia della cosa ed il danno, secondo i principi della causalità adeguata o della regolarità causale.

Caduta su bene in custodia

Il giudice aveva rilevato in sostanza che quella strada non era di per sé pericolosa, ma lo era diventata nel momento in cui l'anziano avventore l'aveva percorsa: la strada era diventata pericolosa “per effetto di un comportamento straordinario ed eccezionale del danneggiato che aveva interrotto il nesso causale tra la res ed il danno”.

La corte d'appello, poi, riteneva l'appello, che veniva proposto successivamente contro la sentenza, inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che, per quanto qui interessa, dispone che l'appello deve essere dichiarato inammissibile qualora risulti proposto nonostante non vi sia “una ragionevole probabilità” di esito favorevole.


Se il danneggiato decide di esporsi al pericolo pur potendo scegliere


In grado di cassazione la domanda non ha maggior fortuna: i giudici di legittimità confermano infatti la decisione dell'appello rifacendosi al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui:

la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi (Cass. n.31540/2018),

determina l'interruzione del nesso di causalità tra la situazione e l'evento dannoso che eventualmente si verifica, dal momento che in tal caso il nesso causale dell'evento va riportato alla volontà dello stesso danneggiato ed alla sua decisione di correre un pericolo a lui noto e facilmente evitabile.

Nel caso concreto, prende atto la Corte, non risulta accertata la presenza di fogliame, ma solo di residui di neve ed il comportamento del danneggiato persona anziana che si era avventurata su un percorso in salita ancora innevato, era da inquadrarsi come un fattore eccezionale di verificazione del sinistro, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa posta in custodia ed il danno verificatosi.

La sentenza richiama numerosi precedenti (e cioè: Cass. n. 10434 del 1998, Cass. n. 4616 del 1999; Cass. n. 4308 del 2002; Cass. n. 10641 del 2002; Cass. n. 15713 del 2002; Cass. n. 472 del 2003; Cass. n. 6988 del 2003; Cass. n. 376 del 2005; Cass. n. 21684 del 2005; Cass. n. 2563 del 2007; Cass. n. 4279 del 2008; Cass. n. 11227 del 2008; Cass. n. 20427 del 2008; Cass. n. 11023 del 2018; Cass. n. 10938 del 2018).

Tra i detti precedenti segnaliamo, per la vicinanza con le tematiche trattate da lavorincasa.it, la sentenza n. 10641 del 2002 che riguardava la richiesta di risarcimento per i danni causati all'interno di un'abitazione in corso di ristrutturazione; tralasciamo l'aspetto melodrammatico dato dal fatto che si tratta di una controversia tra cognate e rimaniamo seri; certo, non può mai escludersi che possa esservi del dolo i questi casi, intendiamo nei casi di relazioni tra cognati…, ma pare di no.

Secondo i giudici la cognata attrice il danno se l'è cercato. In tale sentenza la responsabilità della proprietaria dell'immobile non è esclusa, ma ridotta in considerazione della condotta della danneggiata, la quale si ritiene che non sia l'unica causa dell'evento, ma che abbia concorso a produrlo; dunque si applica l'art. 1127 c.c. secondo cui se il danneggiato concorra con colpa alla produzione del danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Prevede inoltre l'art. 1127 al co.2 c.c. che il risarcimento non è dovuto in relazione ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare facendo ricorso all'ordinaria diligenza.

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Caduta anziano in parco condominiale coperto di neve
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