Prima casa in comunione di beni
Per beneficiare del bonus prima casa sono necessarie le dichiarazioni di entrambi i coniugi.
I requisiti richiesti dalla legge per poter fruire delle agevolazioni devono essere posseduti da marito e moglie e devono essere provati mediante attestazione di entrambi, anche qualora solo uno dei coniugi abbia preso parte all'atto di trasferimento.
Ricordiamo che per il godimento delle agevolazioni fiscali prima casa è necessario che:
- l'acquirente nell'atto di acquisto dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra abitazione, nel comune in cui ha sede l'immobile che si intende acquistare;
- l'acquirente dichiari di non aver in precedenza fruito, in tutto il territorio nazionale, di acquisti con agevolazioni prima casa, neppure pro quota;
- l'acquirente dichiari di voler fissare la residenza nel comune ove si trova l'immobile da acquistare entro il termine di 18 mesi dalla stipula del contratto, a pena di decadenza dal beneficio.
Si rammenta che da un punto di vista civile, in base all'articolo 177 comma 1 lettera a) Codice Civile, l'acquisto di un bene effettuato in comunione legale dei beni con il coniuge, si può perfezionare senza il consenso o l'intervento dell'altro coniuge.
L'acquisto della prima casa in comunione non richiede dunque per la sua validità la presenza dell'altro coniuge. Diverso è il discorso dal punto di vista fiscale.
In contrasto con un precedente orientamento giurisprudenziale, per il quale era sufficiente per i benefici fiscali la sussistenza dei requisiti in capo allo stipulante, l'Agenzia delle Entrate e la Cassazione si sono espressi di recente in senso contrario.
In assenza delle dichiarazioni da parte del coniuge in regime di comunione, non intervenuto nell'atto di acquisto, l'agevolazione si potrà applicare solo al 50% del bene agevolato.
In base alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 86/2010 si potrà accedere comunque al beneficio integrale, solo ove l'acquisto venga fatto a titolo personale da parte del coniuge in possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 179 codice civile.
Ciò premesso, in riferimento al caso esaminato, la Corte di Cassazione, con ordinanza 14326 del 5 giugno 2018, sulla scorta dei rilievi effettuati dal Fisco, ha ritenuto che le regole per la prima casa non cambiano se l'acquisto è in comunione dei beni. Ai fini fiscali per ottenere l'agevolazione sull'intero immobile occorre che entrambi i coniugi rendano le dichiarazioni previste.