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Un condominio sito in zona A, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se può usufruire del bonus facciate per la realizzazione dei seguenti interventi:
Prima di dare la risposta, l'Agenzia delle Entrate ha specificato una premessa importante: la facciata deve essere visibile dalla strada o da un suolo ad uso pubblico.
L'edificio su cui vengono realizzati i lavori deve trovarsi in zona A o B, ai sensi del DM 1444/1968, o in zone a queste assimilabili sulla base di quanto stabilito dalla normativa regionale e dai regolamenti edilizi dei singoli Comuni.
Rientrano in Zona A, le parti di territorio interessate da agglomerati urbani aventi carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. Comprese le aree circostanti che, presentando le medesime caratteristiche, possono essere considerate parte integrante di tali agglomerati.
Rientrano in Zona B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Vengono considerate parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Entrando più nello specifico della questione, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che possono usufruire delle agevolazioni, i lavori realizzati esclusivamente sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi, fregi e ornamenti.
In pratica, si tratta del consolidamento, del ripristino, del miglioramento nonché del rinnovo degli elementi della facciata.
Sono agevolabili anche tutti quei lavori riconducibili al decoro urbano come ad esempio quelli relativi a grondaie, parapetti, cornicioni e pluviali.
Rientrano infine nel bonus facciate anche tutti quei lavori volti alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
L'Agenzia delle Entrate ha infine concluso dicendo che, il rifacimento delle tende avvolgibili, può accedere al bonus facciate solo se, sulla base di presupposti tecnici, può essere considerata opera accessoria e di completamento.
Di contro, le spese per l'installazione di un sistema di illuminazione della facciata non possono invece rientrare tra gli interventi edilizi agevolabili.
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