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Bonus facciate: quando è riconosciuto senza il bonifico parlante

Se non è possibile ripetere il bonifico errato si può accedere al Bonus facciate anche senza bonifico parlante. Vediamo a quale condizione è ammesso il beneficio
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Bonus facciate: basta l'attestazione di pagamento dell'impresa che esegue i lavori


Per beneficiare del Bonus facciate è necessario che il pagamento venga effettuato secondo le regole stabilite dall'Agenzia delle Entrate per i bonus edilizi.

Così come accade anche per le agevolazioni fiscali previste in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, quando si eseguono lavori di risanamento e conservazione della facciata di un immobile è necessario che le spese vengano pagate con bonifico parlante.

Può tuttavia accadere che in via eccezionale si possa godere del Bonus facciate anche se tale modalità di pagamento non venga utilizzata. È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 214 del 14 febbraio 2023 nella quale si spiegano le motivazioni dell'eccezione concessa.

Andiamo con ordine ed esaminiamo la vicenda che ha portato l'Amministrazione Finanziaria a pronunciarsi sul punto.

Bonus facciate e bonifico parlante
L'istante, nell'effettuare il pagamento del lavoro per il recupero della facciata esterna dell'immobile di cui era proprietaria, commetteva un mero errore. La spesa veniva infatti saldata tramite bonifico ordinario e non parlante come richiesto dalla legge in materia.

A questo punto l'impresa esecutrice dei lavori rilasciava attestazione dell'avvenuto pagamento mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tale attestazione, in base a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, doveva ritenersi valida ai fini della fruizione del beneficio fiscale.

Essa viene ammessa in via del tutto eccezionale in alternativa al bonifico parlante quando non è più possibile effettuare nuovamente il bonifico in modo corretto.

Dal bonifico deve risultare:

  • la causale del versamento;

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

  • la partita IVA o il codice fiscale del destinatario del bonifico.

Si ricorda inoltre che banche, le poste e gli altri istituti autorizzati a prestare servizi di pagamento devono applicare, all'atto dell'accredito dei pagamenti in questione, la ritenuta d'acconto prevista.

Dunque, in risposta al contribuente, l'Agenzia delle Entrate afferma che nella fattispecie considerata è possibile comunque accedere al Bonus facciate 90% per il pagamento effettuato nel 2021 anche se in linea di principio, nell'ipotesi di compilazione incompleta dei dati, senza la corretta ripetizione del bonifico, il bonus non viene riconosciuto.

Il caso in cui non sia possibile ripetere il bonifico, costituisce una mera eccezione ammessa purché sussista l'attestazione da parte dell'impresa esecutrice.

Cogliamo l'occasione per ricordare che a partire dal 2022 il Bonus facciate è stato ridimensionato al 60% e che per il 2023 non è stato più rinnovato.

riproduzione riservata
Bonus facciate quando ammesso anche senza bonifico parlante
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