Bonus facciate 2020: dentro anche il ponteggio?
Tra gli oneri che danno diritto al bonus facciate introdotto dalla Legge di bilancio 2020 possono includersi anche le spese accessorie per l'appalto, tra le quali rientrano ad esempio quelle per il ponteggio necessario alla realizzazione dell'intervento.
Nell'attesa di chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate è da ritenersi valida tale conclusione visto che la norma istitutiva del nuovo beneficio si limita a stabilire che per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%.
È, dunque, plausibile pensare che nella locuzione interventi possano essere ricomprese anche tutte quelle spese accessorie per la realizzazione dell'intervento stesso. Ammessi al beneficio, fruibile in 10 quote annuali di pari importo, restano tuttavia esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Laddove l'intervento risulti anche influente dal punto di vista termico o interessi oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, ai fini della detrazione bonus facciate è necessario siano soddisfatti gli specifici requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Si ricorda che la zona A del menzionato decreto n. 1444 del 1968 include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. La zona B, invece, include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): a tal fine si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.