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Come accade da ormai diversi anni, la legge di bilancio interviene in materia di bonus edilizi.
Anche la Manovra 2023 è intervenuta in materia, confermando taluni benefici e modificandone altri.
Si tratta di correttivi che, seppur non hanno innovato profondamente la materia dei bonus fiscali, hanno in ogni caso cambiato nuovamente il volto dei principali vantaggi fiscali, previsti per il comparto casa.
Con specifico ed esclusivo riferimento al 2023 la Manovra finanziaria ha innalzato il tetto massimo previsto per il bonus mobili.
Se il precedente Esecutivo aveva ridotto il limite massimo di spesa detraibile a 5000 € dal prossimo anno il nuovo Governo ha stabilito che si potrà invece portare in detrazione una spesa complessiva per il mobilio pari a 8000 €.
È bene ricordare che è possibile accedere al bonus mobili esclusivamente nel caso in cui siano effettuati interventi di ristrutturazione edilizia nell’immobile oggetto di arredamento.
Non cambiano i presupposti: come in precedenza stabilito, il bonus mobili spetta solo l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore:
Non solo confermato. Il bonus barriere architettoniche, la cui originaria scadenza era stata fissata al 31 dicembre 2022, è invece stato anche prorogato. La Manovra ha esteso la durata di tale beneficio di ben tre anni con la conseguenza che sarà possibile fruire di tale agevolazione fiscale fino al 31 dicembre 2025.
Importanti novità per i quorum di approvazione in sede condominiale: per le deliberazioni dei lavori in assemblea di condominio è necessaria una maggioranza che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Le novità introdotte specificamente dalla Legge di Bilancio per il prossimo anno in materia di Superbonus non sono sostanziali.
In materia di bonus 110 per cento è già intervenuto l’ultimo decreto Aiuti quater, che come noto aveva previsto la riduzione dell’aliquota al 90% per le spese sostenute dal 2023.
L’aspetto più rilevante, sul quale è intervenuta la Legge di Bilancio è la proroga dell’aliquota al 110% per le spese sostenute nel prossimo anno al ricorrere di determinate condizioni.
Sinteticamente quali per i lavori effettuati in condominio occorre che:
È confermata l'aliquota del 110% anche per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Rimane ferma la più conveniente aliquota del 110% per gli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali alla data del 31 dicembre risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
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