Bonus condizionatori 2020
Anche per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto del condizionatore sarà possibile fruire della detrazione fiscale del 50% o 65% (ecobonus).
Ciò è frutto della proroga delle citate agevolazioni a opera della Legge di Bilancio 2020. Ai fini del beneficio non è necessario sempre che l'impianto si inserisca in un intervento di ristrutturazione essendo ammesso al beneficio anche la sola installazione o sostituzione. Ma vediamo in dettaglio.
Se si tratta di acquisto di condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza, spetta la detrazione del 65% (per un massimo di 30.000 euro) a condizione però che l'intervento sia destinato a sostituire il precedente impianto. La detrazione, dunque, compete per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia.
È compresa nell'agevolazione anche:
- la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore;
- gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.
È esclusa dall'agevolazione la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.
Laddove l'acquisto di un condizionatore si inserisca o meno in un più ampio intervento di ristrutturazione si potrà godere della detrazione del 50%.
È detraibile, quindi, la spesa relativa alla sostituzione con altri macchinari anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico) e/o l'installazione di macchinari esterni.
Infine, a fronte della spesa relativa al condizionatore si potrà godere anche dell'eventuale bonus mobili e grandi elettrodomestici (ulteriore detrazione del 50%) laddove la sua installazione/sostituzione comporti anche lavori di ristrutturazione edilizia.
Si ricorda che per godere dei beneficio, occorre effettuare la comunicazione all'ENEA (entro 90 giorni dal termine dell'intervento o collaudo) e che la spesa è da pagarsi con bonifico parlante. Ad ogni modo, l'omessa comunicazione all'ENEA non è sanzionabile e non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2019). Le detrazioni elencate sono godute, in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo.