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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Sostegni-ter (Decreto Legge n. 4/2022), sono state introdotte importanti modifiche all'art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per limitare le cessioni del credito.
A partire dal 7 febbraio 2022, infatti, per i vari bonus, saranno nulli tutti quei contratti che violano il nuovo comma 1 che prevede le seguenti alternative per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi:
Nel caso specifico delle cessioni che riguardano il bonus 75% (previsto all'art. 119-ter del Decreto Rilancio) relativo agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 37381/2022, ha prorogato l'entrata in vigore delle nuove regole al 7 marzo 2022.
Cogliamo allora l'occasione per ricordare brevemente in cosa consiste questo bonus.
Per l'anno 2022 è stata istituita una nuova detrazione fiscale del 75% da applicare alle spese sostenute per interventi volti a ottenere il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.
La detrazione spettante viene calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a:
La medesima detrazione (del 75%) può anche essere applicata per gli interventi di automazione degli impianti, in caso di sostituzione dell'impianto e per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Per poter accedere a questa detrazione, è previsto il rispetto dei requisiti minimi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
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