Mancato pagamento bollette acqua e nuove norme dal 2020

Le nuove regole fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per far fronte al mancato pagamento delle bollette dell'acqua. Ecco cosa cambia
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Fornitura di acqua: cosa succede se l'utente è moroso


In arrivo nuove regole sul mancato pagamento delle bollette relative al servizio di fornituradell'acqua. La delibera 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019 l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) definisce quelle che saranno le nuove regole in merito a modalità di costituzione in mora, sollecito bonario, limitazione dal servizio idrico nonché risoluzioni dei contratti in caso di mancato pagamento della bolletta acqua.

Vedremo inoltre le differenze di normativa a seconda che si tratti di utenza domestica o condominiale.

Nuove regole ARERA
Siamo di fronte a un intervento normativo che prevede importanti novità, data la confusione che si è venuta a creare sull'argomento. In maniera puntuale e certa viene così stabilita la procedura che i gestori del servizio dovranno osservare, prima di dare attuazione alla disattivazione del servizio di fornitura dell'acqua.

Ecco che tra pochi mesi, per l'esattezza dal primo gennaio 2020, si dovranno rispettare modalità e tempistiche ben precise, per far fronte a una situazione che presenta svariate criticità, visto l'elevato tasso di morosità che affligge questo settore. Stefano Besseghini, presidente di ARERA, parla addirittura di punte del 50% di morosità, in alcune zone del nostro Paese.

ARERA, con la misura messa in atto, vuole assicurare all'utente l'adeguatezza e la trasparenza dell'informazione in ordine alle azioni legali intraprese dal gestore del servizio, sia per tutelare i crediti non soddisfatti, sia per garantire regole certe agli utenti morosi.


Mancato pagamento utenze domestiche


Per utenze residenziali si intendono le utenze relative alle singole abitazioni (al di fuori cioè di un contesto condominiale). Cosa succede se l'utente del servizio idrico non risulta in regola con il pagamento della bolletta dell'acqua?

Sulla base del provvedimento emesso da ARERA, contenente le misure per il contenimento e la gestione della morosità nel servizio idrico integrato, vediamo quali sono tempistiche per costituzione in mora e sospensione della fornitura a carico dell'utente finale.
Ricordiamo che verrà sempre garantita la tutela degli utenti più vulnerabili, ovvero quegli utenti che si trovano in una situazione di disagio economico.

Fornitura dell'acqua
Prima di tutto all'utente finale moroso dovrà essere inviato un sollecito bonario a effettuare il pagamento, condizione questa necessaria per la successiva costituzione in mora.

Il sollecito bonario potrà essere inviato, una volta che siano decorsi almeno 10 giorni solari dalla data di scadenza della fattura, in caso di mancato pagamento della bolletta.

Effettuato questo primo sollecito bonario sarà possibile inviare una comunicazione di costituzione in mora, trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura.
Il gestore dovrà procedere mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
La comunicazione deve inderogabilmente riportare il termine entro il quale l'utente moroso è obbligato a effettuare il saldo dei pagamenti non effettuati. Con la lettera di costituzione in mora il soggetto moroso verrà informato in merito al piano di rateizzazione della somma dovuta, proposto a suo favore.

Il piano di rateizzazione avrà una durata minima pari a 12 mesi; le rate non saranno cumulabili e la periodicità dovrà coincidere con la fatturazione. È sempre possibile che le parti si accordino in maniera diversa.

Con la lettera di costituzione in mora il gestore potrà anche fare richiesta di rimborso dei costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario e della lettera di costituzione in mora.
Inoltre, a fronte del mancato versamento di una rata del piano di rateizzazione, è prevista una maggiorazione degli interessi di mora. Qualora l'ipotesi sia contemplata nel piano di rateizzazione vi potrà essere la decadenza dallo stesso.


Disattivazione del servizio di fornitura dell'acqua


Ecco il punto che più interessa: quando potrà avvenire la disattivazione dalla fornitura dell'acqua?
La cessazione definitiva dal servizio impone alcune cautele, trattandosi di una misura molto restrittiva che non prevede ulteriori preavvisi o solleciti.

La disattivazione del servizio idrico con risoluzione del contratto può avvenire:

  • in caso di manomissione del misuratore da parte dell'utente, durante il periodo di limitazione della fornitura per mora;

  • definitivo mancato pagamento delle bollette pregresse.


Il mancato pagamento della bolletta dell'acqua deve riguardare fatture che siano complessivamente superiori a un importo pari al corrispettivo annuo da pagare per la fascia di consumo annuo agevolato.

Come anticipato, si dovrà comunque procedere in maniera graduale in quanto inizialmente sarà necessario procedere con una limitazione del servizio, garantendo unicamente un quantitativo d'acqua minimo vitale pari al 50 litri al giorno per abitante.

Morosità bolletta acqua
Se ciò non fosse possibile, con idonea comunicazione il gestore dovrà informare l'utente dei motivi per i quali non si può procedere con la limitazione della fornitura.

Il distacco seguirà qualora l'utente, nonostante il piano di rateizzazione a lui proposto continui a essere inadempiente. Non sono previste penali in caso di successivo pagamento e conseguente riattivazione del servizio. Inoltre, sempre il gestore ha l'obbligo di riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità entro due giorni feriali dall'attestazione dell'avvenuto saldo da parte dell'utente finale.


Sospensione o disattivazione del servizio idrico in condominio


In riferimento alle utenze condominiali, cioè alle utenze nelle quali l'intestatario sia un condominio, vi sono più vincoli per il gestore, in caso di morosità.

La procedura di limitazione, sospensione e disattivazione non può essere adottata se vi sia stato un pagamento delle bollette parziale, ovvero sia stato pagata almeno la metà della cifra dovuta.

Il gestore potrà attivarsi per la limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura nel caso in cui il condominio non effettui il saldo dell'importo restante entro il semestre successivo a decorrere dal pagamento parziale.

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