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Che il provvedimento fosse nell'aria si era capito da un po' di tempo, perché è costume del nostro paese che gli obblighi normativi, per quanto possano essere validi in automatico allo scoccare di una certa data secondo quanto stabilito da leggi o decreti legge attuativi ufficialmente pubblicati, siano poi formalmente ratificati mediante una sorta di comunicazione ufficiale degli organi dello Stato che ufficializzi il compiuto avvenimento: stiamo parlando, naturalmente, dell'obbligo di installare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni.
In un nostro precedente articolodel 19 Gennaio scorso, era stato ricordato come le disposizioni del famigerato decreto Milleproroghe per il 2009, già modificando quanto inizialmente stabilito dalla Legge 244/2007, avevano fissato il precedente termine di entrata in vigore del suddetto obbligo alla data del 1 Gennaio 2010; a quanto sembra, probabilmente a causa dell'impreparazione della maggioranza dei Comuni ad adottare il dettato normativo nei propri regolamenti edilizi comunali, il Governo ha ritenuto fosse necessario far slittare nuovamente il suddetto limite di almeno un anno.
Infatti, è ormai in dirittura d'arrivo la legge di conversione, con modifiche, del Dl 194/2009, cioè il Milleproroghe per l'anno 2010, in quanto, già in data 11 febbraio u.s., il Senato ha approvato il Ddl 1955, nel quale, tra i vari provvedimenti la cui entrata in vigore è differita, è stabilito che il termine per l'adeguamento del comma 1-bis dell'art.4 del Testo Unico dell'edilizia, DPR 380/2001, è prorogato alla data del 1° Gennaio 2011.
Ricordiamo che, aldilà del termine di entrata in vigore della norma in oggetto, il contenuto della stessa stabilisce che, a seguito della modifica del dettato del Testo Unico dell'Edilizia, nei regolamenti edilizi comunali dovrà essere introdotto l'obbligo per gli edifici di nuova edificazione, di installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire almeno 1 kW per unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, pena il mancato rilascio del Permesso di Costruire; lo stesso obbligo sarà previsto per quanto riguarda i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, per i quali l'obbligo di produzione energetica minima sarà pari a 5 kW.
In attesa della approvazione definitiva alla Camera- dove alla data di Mercoledì 17 Febbraio, con gran parte di pareri favorevoli (alcuni con riserva e/o modifiche) ottenuti delle commissioni interessate ad esprimersi in sede consultiva, risultava terminato l'esame preliminare in sede referente da parte delle Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro- al momento l'attuazione delle politiche di contenimento della spesa energetica, legata allo specifico ambito delle iniziative in edilizia, è lasciata alle singole iniziative di pochi Comuni più organizzati e lungimiranti o degli operatori del settore delle costruzioni che vogliono conferire alle proprie realizzazioni una qualità complessiva al passo con i tempi.
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