|
L'amministratore del condominio è assimilabile ad una qualsiasi altra persona che accetta l'incarico di mandatario.
Questa, per lunghissimo tempo, è stata l'opinione espressa da buona parte della dottrina e condivisa dalla giurisprudenza anche nella sua composizione più autorevole (cfr. Cass. SS.UU. n. 9148/08).
Tale impostazione è stata sostanzialmente recepita anche nel codice civile per mezzo della recente legge di riforma del condominio (cfr. nuovo art. 1129, quindicesimo comma, c.c.).
Il mandato è quel contratto con il quale una parte si impegna a compiere uno o più atti giuridici per contro dell'altra.
Chi demanda è il mandante il compimento, chi deve compiere il mandatario; chiaramente nell'ambito dei rapporti condominiali si tratta di un mandato collettivo deliberato dall'assemblea con le maggioranze prescritte dall'art. 1136, secondo e quarto comma, c.c.
Nel rapporto amministratore-condominio, il primo deve fare ciò che gli impone la legge o i suoi mandanti.
Il rapporto che stiamo descrivendo va annoverato tra quelli di mandato con rappresentanza: in sostanza l'amministratore agendo può, meglio deve, dire che lo sta facendo in nome e per conto del condominio.
Nell'assolvere il proprio incarico, tuttavia, l'amministratore deve rispettare determinate regole per fare in modo che non venga violata la riservatezza dei propri rappresentati.
Che cosa può comunicare l'amministratore ai condomini ed ai terzi?
Con il termine terzi, intendiamo riferirci alle persone che non sono condomini, ossia proprietari di unità immobiliari nell'edificio.
L'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il così detto Garante per la privacy, ha pubblicato nel mese di ottobre una guida contenente indicazioni anche in merito a questo particolare aspetto della gestione condominiale.
Si legge nella guida Il condominio e la privacy che l'amministratore deve sempre saper conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli.
Un ruolo di mediazione che spesso sfugge a rigidi confini normativamente predeterminati.
Un esempio chiarirà quest'affermazione.
Il mandatario della compagine può sempre comunicare il nome dei condomini morosi ai suoi vicini.
Meglio: l'amministratore di condominio deve sempre comunicare tali informazioni a chi gliene fa richiesta; non farlo significherebbe rendersi inadempiente rispetto ai propri obblighi (cfr. art. 1129-1130 c.c.).
Ciò, tuttavia, non significa che, per puro diletto, l'amministratore ad ogni piè sospinto possa scrivere a Tizio e Caio che Sempronio è moroso; il suo compito è far fronte alle situazioni di morosità con le azioni previste dall'ordinamento (cfr. art. 63 disp. att. c.c.) e non farne oggetto di pettegolezzo con qualche comproprietario.
Per espressa disposizione di legge, inoltre, l'amministratore deve indicare il nome dei condomini morosi ai creditori che gliene avanzino richiesta (cfr. art. 63 disp. att. c.c.).
La recente legge di riforma del condominio ha introdotto nel nostro ordinamento (art. 1130 n. 6 c.c.) la così detta anagrafe condominiale; si tratta di un documento, che l'amministratore deve avere cura di redigere ed aggiornare, nel quale devono essere contenuti una serie di dati (generalità, domicilio, ecc.).
L'amministratore può comunicare queste informazioni?
I condomini possono accedere all'anagrafe condominiale per legge (cfr. art. 1129, secondo comma, c.c.). Ciò vuol dire che le informazioni contenute in quel documenti (rispondenti a quelle richiedibili ai sensi dell'art. 1130 n. 6 c.c.) possono essere visionate dai condomini diversi dal titolare senza specifica autorizzazione.
Ci sono dei limiti a questa facoltà di consultazione?
Nella succitata guida del Garante della privacy si afferma che i numeri di telefono fisso, di telefono cellulare e l'indirizzo di posta elettronica possono essere utilizzati se sono già indicati in elenchi pubblici (come le pagine bianche o le pagine gialle) oppure se l'interessato abbia fornito il proprio consenso.
In ogni caso, occorre sempre tenere presente il principio di proporzionalità circa l'uso di tali recapiti, con particolare riferimento a frequenze e ad orari: il loro utilizzo può essere opportuno in casi di necessità ed urgenza (soprattutto per evitare situazioni di pericolo o danni incombenti), mentre occorre massimo discernimento per le attività ordinarie e non possono essere comunicati a terzi.
Insomma Tizio, proprietario di un appartamento nel condominio Alfa, può non fornire al proprio amministratore l'autorizzazione a comunicare il proprio indirizzo e-mail ma nulla può rispetto ad un numero di telefono presente negli elenchi pubblici.
Lo stesso dicasi per le informazioni su titolarità dell'unità immobiliare e residenza, le quali sono informazioni pubblicamente reperibili.
|
||