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Lo scorso Febbraio, l' AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) ha reso pubblica la Delibera n. 40/2014/R/gas, per l'allaccio del gas, dal titolo: Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas: modifiche e integrazioni alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.La delibera 40/2014 è in pratica l'ultimo aggiornamento della delibera AEEG n. 40/2004 che regolamenta la fornitura gas ai privati per gli usi civili quali: il riscaldamento, la cottura dei cibi e la
produzione di acqua calda sanitaria
La nuova delibera entrerà in vigore dal prossimo 1° Luglio con la conseguente abrogazione della delibera 40/2004 e dei relativi allegati, inoltre, essa introduce nuove verifiche documentali sui nuovi impianti gas ed elimina il cosiddetto accertamento impedito.
Quest'ultimo, con la 40/04 attualmente in vigore, si verifica quando l'utente chiedendo la fornitura gas al distributore locale per il suo nuovo impianto, non fornisce tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni lavorativi.
Superato tale tempo, il distributore per non incorrere in denunce, deve comunque garantire la fornitura di gas all'utente che potrà essere soggetto ad eventuali controlli da parte delle autorità comunali.
Con la nuova delibera gli impianti degli utenti sono classificati, in funzione della potenza in diverse fasce, con valori diversi da quelli definiti dalla delibera 40/04 e che tengono conto del D.P.R. 151/11 sulla prevenzione incendi e dei vari aggiornamenti delle norme UNI. In base a tali fasce sono definiti gli accertamenti per gli impianti gas ed i relativi costi, descritti di seguito:
Portata termica complessiva impianto ≤ 35 kW, costo: 47 €
Portata termica complessiva impianto > 35 kW e ≤350 k, costo: 60 €
Portata termica complessiva impianti > 350kW, costo: 70€
La delibera 40/2014 rispetto alla delibera 40/04 ha modificato significativamente anche gli allegati obbligatori per la fornitura del gas, che devono essere redatti sia dall'utente che dalla ditta installatrice.
La nuova modulistica che sarà recapitata ad un utente che vuole allacciare il suo nuovo impianto gas alla rete di gas città è costituita dai seguenti moduli:
L'allegato F/40 (che sostituisce l'Allegato F alla Del. n. 40/04), esso è in due possibili versioni: la prima da allegare al preventivo per nuovo allacciamento gas, deve essere compilato dall'utente.
La seconda versione è da allegare al preventivo per la richiesta di spostamento del contatore e relativa riattivazione impianto di utenza gas, deve essere compilato dall'utente.
L'allegato G/40 (che sostituisce l'allegato G alla Del. n. 40/04), viene trasmesso dalla azienda fornitrice di gas al cliente finale successivamente alla richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura.
L'allegato H/40 (che sostituisce l'allegato H alla Del. n. 40/04), serve a confermare la richiesta di attivazione o della riattivazione della fornitura di gas, deve essere compilato dall'utente.
L'allegato I/40 (che sostituisce l'allegato I alla Del. n. 40/04), è relativo all'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto, deve essere compilato dalla ditta installatrice che riporterà in esso anche uno schema dell'impianto realizzato o esistente e modificato.La delibera 40/04 prevedeva degli accertamenti specifici per gli impianti gas che erano stati modificati o trasformati (passaggio da gpl a gas metano), nella pratica, tali accertamenti non sono stai mai realizzati e vengono riproposti in maniera più severa dalla nuova delibera a partire dal prossimo 1° Luglio.
Infine ricordiamo che i documenti previsti dall'allegato H/40 sono gli allegati obbligatori alla Dichiarazione di conformità previsti dal D.M. 37/08 e s.m.i.
Essi sono il progetto, quando è previsto, la relazione tipologie materiali utilizzati, lo schema dell'impianto realizzato, l'attestazione di conformità per gli impianti realizzati con materiali o sistemi non normalizzati, la copia del certificato di riconoscimento o visura camerale con i requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice e le eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti.
In alcuni casi sono necessarie le dichiarazioni del progettista, come per gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
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